Cassazione Penale, Sentenza n. 30084/2024 del 23/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Cervone era stato condannato per il reato previsto dall'art. 256 d.lgs. 152/06 per aver raccolto, trasportato e recuperato rifiuti ferrosi non pericolosi senza la prescritta autorizzazione (fatto accertato a Caivano il 12/02/2021). In appello/ricorso ha dedotto che l'attività fosse "assoluta occasionalità": veicolo vetusto immatricolato 46 anni prima, quantitativo irrisorio e omogeneo di rifiuti di probabile provenienza domestica, assenza di organizzazione o mezzi per gestire un'attività di trasporto, incensuratezza e cooperazione al controllo. Ha anche impugnato il trattamento sanzionatorio (mancata concessione delle attenuanti generiche) e l'omessa motivazione sulla negata sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo per vizio di motivazione. Ha rilevato che il Tribunale non ha risposto all'eccezione difensiva circa l'assoluta occasionalità dell'operazione e non ha indicato elementi che dimostrassero anche una minima organizzazione o abitudine nel trasporto di rifiuti (mancano indicazioni sulla quantità, su precedenti conferimenti e su verifiche presso la ditta destinataria). Per queste ragioni la sentenza impugnata è stata annullata e il procedimento è stato rinviato al Tribunale di Napoli Nord in diversa composizione per un nuovo giudizio, con richiesta della Corte di compiere le necessarie verifiche istruttorie.
Norme richiamate
d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - art. 256
art. 256 d.lgs. 152/06 (disciplinante la gestione illecita di rifiuti)
La norma sanziona la raccolta, il trasporto e il recupero di rifiuti senza le prescritte autorizzazioni quando costituiscono attività di gestione di rifiuti; non rileva la qualifica soggettiva dell'agente, ma occorre che l'attività non sia caratterizzata da "assoluta occasionalità". L'attività può essere svolta anche 'di fatto' o in modo secondario, purché non episodica in senso assoluto.
Massime di principio
- Per integrare il reato di gestione illecita di rifiuti non è sufficiente un singolo episodio se la condotta si configura come assoluta occasionalità: la pubblica accusa deve dimostrare indizi di organizzazione, abitualità o quantomeno elementi che escludano la totale episodicità.
- Il giudice deve motivare espressamente perché ritiene che un'operazione concreta costituisca gestione illecita e non semplice smaltimento occasionale o abbandono; l'assenza di tale motivazione può comportare l'annullamento della condanna e il rinvio.
- Elementi probatori rilevanti per distinguere gestione illecita da episodicità: quantità effettiva dei rifiuti, omogeneità e provenienza, ripetitività di conferimenti presso destinatari, idoneità tecnica del mezzo, esistenza di attrezzature o organizzazione finalizzate al trasporto/raccolta.
- In giudizio il difensore può efficacemente contestare l'accusa producendo elementi sulla natura domestica dei materiali, la scarsità della quantità, la assenza di mezzi/strutture e la mancanza di precedenti conferimenti; il giudice deve valutare e motivare sul punto.
- Le misure accessorie (es. confisca/distruzione del veicolo) sono connesse alla condanna: se la motivazione sulla responsabilità penale è carente, anche tali misure rischiano l'annullamento o la revisione in sede di nuovo giudizio.
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