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Cassazione Penale, Ordinanza n. 39277/2025 del 04/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 15/04/2025. Dal testo emerge solo che la difesa contestava in modo generico il provvedimento impugnato e, in particolare, i motivi ostativi al riconoscimento di una causa di non punibilità indicati dalla Corte di appello. La Corte di cassazione rileva che il ricorso era privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto poste a fondamento dell'impugnazione e dei necessari riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che non contenesse una specifica critica alla motivazione della sentenza di appello, ma solo una contestazione apodittica e generica. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, richiamando il principio per cui l'inammissibilità comporta tale sanzione salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, qui esclusa.

Norme richiamate

  • art. 591 c.p.p.

    Il ricorso è inammissibile quando non contiene una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e dei riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; la doglianza meramente generica e apodittica non è sufficiente.

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che non sia ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    È richiamata per il principio secondo cui la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che il ricorrente abbia versato in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche e puntualmente correlate alla motivazione della decisione impugnata; la mera contestazione generica o assertiva non consente il vaglio di legittimità.
  • La deduzione dell'erroneità della decisione impugnata richiede l'indicazione delle ragioni di diritto e dei passaggi motivazionali criticati, non essendo sufficiente una critica apodittica del risultato decisorio.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e l'inammissibilità è ascrivibile a colpa del ricorrente, segue la condanna alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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