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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14299/2026 del 20/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi della disciplina sulle conseguenze dell'inammissibilità non ascrivibile a causa non colposa. La decisione di merito della Corte d'appello resta quindi ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (stato)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza della Corte d'appello di Roma del 19/03/2025. Dal testo emerge solo che il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché fondato su un motivo generico, privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che lo sorreggevano e dei necessari riferimenti alla motivazione del provvedimento impugnato. La Corte ha inoltre osservato che la motivazione della sentenza impugnata appariva congrua e immune da vizi. Non sono desumibili dal testo i fatti storici contestati né il reato originariamente ascritto.

Norme richiamate

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    viene richiamata per affermare che, in caso di inammissibilità del ricorso non dovuta a causa non colposa, il ricorrente può essere condannato al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a dedurre censure generiche, senza una specifica enunciazione delle ragioni di diritto poste a fondamento dell'impugnazione e senza un puntuale confronto con la motivazione della decisione impugnata.
  • Quando la motivazione della sentenza impugnata è ritenuta congrua e immune da vizi, la doglianza che non si confronti specificamente con essa non supera il vaglio di ammissibilità.
  • All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ove non sia ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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