Ordinanza n. 151/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: del decreto di rigetto dell'istanza di rinnovo del titolo di soggiorno adottato dalla Questura di Pesaro ed Urbino.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di rigetto dell'istanza di rinnovo del titolo di soggiorno adottato dalla Questura di Pesaro e Urbino
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di rinnovo del titolo di soggiorno, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che le censure contestavano, in sostanza, il giudizio di pericolosità sociale posto a fondamento del diniego, il bilanciamento con il nucleo familiare e la valutazione dell'inserimento sociale. L'amministrazione aveva fondato il provvedimento su plurimi reati, con condanna a pena detentiva, commessi con violenza e recidiva; aveva inoltre effettuato il bilanciamento con la situazione familiare già nella fase di comunicazione dei motivi ostativi e aveva rilevato l'omessa dimostrazione dell'attuale svolgimento di un'attività lavorativa.
La decisione
In sede cautelare il TAR ha ritenuto che, a un sommario esame, i motivi dedotti non fossero assistiti da sufficiente fumus boni iuris, tale da consentire una ragionevole previsione di accoglimento del ricorso. In particolare, il giudice ha valorizzato il giudizio di pericolosità sociale fondato su plurimi reati violenti, su una condanna a pena detentiva e sulla recidiva; ha considerato il bilanciamento con il nucleo familiare già svolto dall'amministrazione sin dalla comunicazione dei motivi ostativi; e ha tenuto conto del mancato effettivo inserimento sociale, non essendo stata dimostrata l'attuale attività lavorativa. La domanda di sospensione è stata quindi respinta. Le spese di lite sono state integralmente compensate per giusti motivi. L'ordinanza non definisce il merito del ricorso.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, il diniego di rinnovo del titolo di soggiorno può superare il requisito del fumus boni iuris quando il giudizio di pericolosità sociale sia fondato su plurimi reati commessi con violenza, su una condanna a pena detentiva e sulla recidiva.
- Nel valutare la legittimità di un diniego di rinnovo del titolo di soggiorno, assume rilievo il fatto che l'amministrazione abbia esaminato e bilanciato la situazione del nucleo familiare già nella fase procedimentale relativa alla comunicazione dei motivi ostativi.
- La mancata dimostrazione dell'attuale svolgimento di un'attività lavorativa può essere valorizzata, in sede cautelare, quale elemento contrario all'effettivo inserimento sociale dello straniero e alla sussistenza del fumus boni iuris.
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