Cassazione Civile, Ordinanza n. 10528/2023 del 19/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Tre lavoratori del settore scolastico, assunti per anni con una sequenza di contratti a tempo determinato, avevano chiesto l'accertamento dell'illegittimità dell'apposizione del termine e il risarcimento/indennità ex art. 32 l. n. 183/2010. La Corte d'appello aveva confermato l'illegittimità dei contratti a termine, escluso la conversione a tempo indeterminato e negato l'indennità, ritenendo che la successiva immissione in ruolo, avvenuta tramite le procedure di stabilizzazione previste dalla legislazione scolastica, fosse misura sufficiente a ristorare l'abuso e a escludere ulteriori danni. In cassazione i ricorrenti deducevano: (1) violazione e falsa applicazione del principio di risarcibilità del danno comunitario, sostenendo che la stabilizzazione non potesse escludere l'indennità; (2) contrasto con il diritto dell'Unione, perché l'immissione in ruolo non sarebbe sanzione sufficientemente effettiva e dissuasiva; (3) illegittimità costituzionale della disciplina che esclude la tutela risarcitoria/indennitaria in caso di stabilizzazione, per contrasto con gli artt. 3 e 117 Cost., in relazione alla clausola 5 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE e all'art. 6 CEDU, poiché la stabilizzazione opererebbe solo per il futuro senza compensare il pregresso abuso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le questioni prospettate erano già state affrontate da precedenti pronunce della Corte, alle quali ha rinviato, e che la successiva sentenza della Corte di giustizia nella causa Rossato non imponeva una soluzione diversa. È stato ribadito che, nel settore scolastico, la stabilizzazione conseguita attraverso il previgente sistema di reclutamento costituisce misura proporzionata, effettiva e sufficientemente energica per sanzionare l'abuso e cancellarne le conseguenze, fermo restando che resta possibile domandare il risarcimento di danni ulteriori, ma con onere di allegazione e prova a carico del lavoratore. La Corte ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese di legittimità e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come base della domanda indennitaria; la Corte conferma il diniego dell'indennità quando la stabilizzazione sia stata ritenuta misura idonea a sanzionare l'abuso, salvo danni ulteriori provati dal lavoratore
art. 4, commi 1 e 11, l. n. 124/1999
la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi di tale disciplina è stata ritenuta illegittima a far data dal 10 luglio 2001, in applicazione della direttiva 1999/70/CE e della giurisprudenza della Corte di giustizia
direttiva 1999/70/CE
impone una tutela effettiva contro l'abuso nella reiterazione dei contratti a termine; nel settore scolastico la stabilizzazione è considerata misura idonea a soddisfare tali esigenze
utilizzato per rinviare alla motivazione di precedenti decisioni della Corte su questioni già trattate
art. 3 Cost.
invocato dai ricorrenti a sostegno della questione di legittimità costituzionale della disciplina che esclude la tutela risarcitoria dopo la stabilizzazione
art. 117, primo comma, Cost.
invocato in relazione alla clausola 5 dell'Accordo quadro e ai parametri eurounitari richiamati
clausola 5, punto 1, dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE
richiamata come parametro europeo di contrasto all'abusiva reiterazione dei contratti a termine
art. 6, paragrafo 1, CEDU
richiamato dai ricorrenti nella questione di legittimità costituzionale
Massime di principio
- Nel settore scolastico, la reiterazione illegittima di contratti a termine stipulati su organico di diritto, a partire dal 10 luglio 2001 e prima della legge n. 107/2015, integra un abuso sanzionabile alla luce della direttiva 1999/70/CE.
- La stabilizzazione del personale scolastico ottenuta mediante il previgente sistema di reclutamento può costituire misura proporzionata, effettiva e sufficientemente dissuasiva, idonea a sanzionare l'abuso e a cancellarne le conseguenze, escludendo di regola un ulteriore ristoro automatico.
- L'immissione in ruolo non preclude in assoluto ogni domanda risarcitoria: il lavoratore può ancora chiedere il risarcimento di danni ulteriori, ma deve allegarli e provarli specificamente, senza beneficiare di una presunzione di danno.
- Quando la questione è già stata risolta da consolidata giurisprudenza di legittimità, la riproposizione di censure sostanzialmente sovrapponibili può condurre alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
- Le censure di incompatibilità costituzionale o eurounitaria della disciplina sulla stabilizzazione non superano il vaglio di legittimità se la soluzione adottata è già stata ritenuta conforme ai parametri di effettività e proporzionalità dalla giurisprudenza nazionale e della Corte di giustizia.
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