Sentenza n. 289/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento - del Decreto del Prefetto della Provincia di Isernia n. 32281 del 6.08.2025, con il quale è stato disposto, nei confronti dell’odierno ricorrente, il divieto in via definitiva di detenere armi, munizioni e materie esplodenti; - nonché di tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o connessi, quali: - il decreto prefettizio n. 9324 del 7.03.2025, con il quale è stato adottato nei confronti dell’odierno ricorrente il divieto cautelare di detenere armi, munizioni e materie esplodenti; - la nota di controdeduzioni del Comando provinciale dei Carabinieri di Isernia n. 77345/16-5 “P” del 4.7.2025; - tutti gli altri atti, verbali, rapporti, comunicazioni, comunque denominati, inerenti ai citati provvedimenti, ancorché non conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: divieto prefettizio definitivo di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, unitamente al precedente divieto cautelare e agli atti presupposti
Esito
Favorevole al ricorrente (detentore di armi)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il divieto prefettizio deducendo violazione degli artt. 39 TULPS e 3 l. 241/1990, difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, violazione dei principi di imparzialità e buon andamento, lesione del diritto di difesa, illegittimità derivata, illogicità, ingiustizia manifesta, abnormità e sviamento. Ha sostenuto di essere estraneo alla battuta di caccia al cinghiale svolta in periodo vietato e in area protetta, durante la quale un cacciatore era rimasto ferito, affermando di essersi recato sul posto soltanto successivamente, su richiesta di un parente, per trasportare un cane ferito dal veterinario. Ha prodotto una perizia informatica di geolocalizzazione diretta a dimostrare che, al momento del ferimento, si trovava presso una clinica veterinaria e non sul luogo dell'incidente. Ha inoltre contestato la rilevanza attribuita alle sue dichiarazioni rese durante le indagini, alla mancata segnalazione dell'accaduto e al successivo allontanamento dal territorio regionale, nonché l'utilizzabilità di rapporti delle forze dell'ordine non messi a sua disposizione. Ha chiesto anche l'acquisizione dei rapporti richiamati nel decreto prefettizio.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente estromesso il Ministero della Difesa per difetto di legittimazione passiva, non risultando atti lesivi adottati da tale amministrazione, e ha respinto la richiesta istruttoria ritenendo non necessari ulteriori documenti. Nel merito ha accolto il ricorso per l'assorbente fondatezza del difetto di istruttoria. Il giudice ha riconosciuto che il potere prefettizio in materia di armi è ampiamente discrezionale e preventivo: il divieto può fondarsi anche su fatti non penalmente rilevanti e non richiede un abuso già accertato, essendo sufficiente una prognosi attendibile di possibile abuso. Tuttavia, tale discrezionalità incontra i limiti della logicità, ragionevolezza, attendibilità dei presupposti e adeguatezza dell'istruttoria. Nel caso concreto, la ricostruzione amministrativa non aveva adeguatamente considerato che il ricorrente era stato chiamato dall'esterno per trasportare un cane ferito, che si trovava presso il veterinario al momento del ferimento e che era quindi estraneo alla battuta e alla fase iniziale dei soccorsi. La stessa ricostruzione dell'amministrazione risultava contraddittoria, poiché l'intervento del ricorrente su chiamata dall'esterno deponeva contro la sua partecipazione originaria alla battuta. Anche la condotta successiva all'incidente non poteva essergli imputata in modo automatico, poiché egli era sopraggiunto quando il ferito era già stato preso in carico dagli altri cacciatori. Il provvedimento non aveva quindi valutato adeguatamente la posizione individuale dell'interessato e aveva formulato un giudizio di inaffidabilità sulla base di presupposti insufficienti e contraddittori. Sono stati annullati i provvedimenti impugnati; le spese sono state compensate.
Norme richiamate
artt. 11, 39 e 43 TULPS (r.d. 773/1931)
buona condotta; affidamento di non abusare delle armi
Le disposizioni attribuiscono all'amministrazione un potere ampiamente discrezionale e preventivo in materia di porto e detenzione di armi, esercitabile anche in assenza di un abuso già accertato, sulla base di una prognosi circa l'affidabilità del soggetto.
art. 3 l. 241/1990
Il provvedimento negativo deve essere sorretto da un apparato motivazionale adeguato, coerente con i fatti accertati e idoneo a rendere comprensibili le ragioni del giudizio di inaffidabilità.
art. 97 Cost.
I principi di imparzialità e buon andamento impongono un'istruttoria adeguata e una valutazione non contraddittoria della posizione individuale dell'interessato.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Richiamato nell'ordinanza cautelare quale fondamento della sollecita fissazione dell'udienza di merito in luogo della sospensione del provvedimento.
art. 329 c.p.p.
Richiamato dalla difesa erariale a sostegno della non ostensibilità degli atti coperti da segreto istruttorio; la sentenza non fonda su tale disposizione la decisione finale.
art. 30, comma 1, lett. a) e d), l. 157/1992
Richiamato nella relazione dei Carabinieri quale titolo delle contestazioni penali relative alla caccia al cinghiale in periodo vietato e nell'oasi di protezione faunistica.
art. 110 c.p.
Richiamato quale disposizione sul concorso nelle contestazioni penali riferite alla battuta di caccia.
Massime di principio
- Il divieto prefettizio di detenzione di armi può essere adottato in funzione preventiva anche senza un abuso già accertato, quando fatti oggettivi consentano una prognosi attendibile di possibile abuso o di inaffidabilità del detentore.
- La discrezionalità amministrativa in materia di pubblica sicurezza non sottrae il provvedimento al sindacato giurisdizionale: il giudice deve verificare l'adeguatezza dei presupposti, l'assenza di travisamento o contraddittorietà e la ragionevolezza della prognosi di inaffidabilità.
- Anche quando l'amministrazione dispone di un ampio margine di apprezzamento, deve valutare specificamente la posizione individuale dell'interessato e non può fondare il divieto su una ricostruzione fattuale contraddittoria o su condotte riferibili ad altri soggetti.
- La partecipazione successiva e dall'esterno a un'attività collegata a una vicenda illecita, per una finalità distinta e documentata, non consente di imputare automaticamente all'interessato la partecipazione all'illecito né le condotte tenute dagli altri partecipanti.
- Il difetto di istruttoria e la conseguente insufficienza motivazionale ricorrono quando l'amministrazione omette di considerare elementi decisivi che, se valutati, sono idonei a escludere o ridimensionare il presupposto dell'inaffidabilità soggettiva.
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