Sentenza n. 3508/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 66/2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro l'aggiudicazione di una gara per la manutenzione degli apparati antincendio e delle porte tagliafuoco aeroportuali
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La stazione appaltante aveva aggiudicato l'appalto all'impresa controinteressata, classificatasi prima, mentre l'impresa seconda classificata sosteneva che l'aggiudicataria dovesse essere esclusa per due gravi violazioni fiscali non definitivamente accertate, non dichiarate nel DGUE. L'appellante ha dedotto nove motivi di gravame, principalmente lamentando la violazione dell'art. 95 d.lgs. 36/2023, l'erronea valutazione della regolarità fiscale, il difetto di istruttoria e motivazione, il superamento dei limiti esterni della giurisdizione da parte del TAR, la necessità di un ricorso incidentale per contestare la certificazione dell'Agenzia delle Entrate e l'illegittimità della verifica svolta mediante inversione procedimentale. In particolare, l'appellante valorizzava una certificazione dell'Agenzia delle Entrate di Roma dalla quale sembravano emergere violazioni fiscali relative ad accertamenti notificati nel 2016 per i periodi d'imposta 2008 e 2009. L'aggiudicataria aveva tuttavia prodotto una certificazione dell'Agenzia delle Entrate di Bari, rilasciata l'11 dicembre 2024 e valida fino all'11 giugno 2025, attestante l'insussistenza di irregolarità fiscali definitivamente o non definitivamente accertate.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha rigettato l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto che l'art. 95, comma 2, d.lgs. 36/2023 consenta l'esclusione solo quando la stazione appaltante ritenga sussistenti gravi violazioni fiscali non definitivamente accertate, ferma l'esenzione nei casi di pagamento, impegno vincolante, estinzione integrale o compensazione nei termini previsti. Nel caso concreto, la certificazione dell'Agenzia delle Entrate di Bari, più recente e riferita all'intero arco temporale della gara, attestava l'assenza di qualsiasi irregolarità fiscale e contrastava con la certificazione più risalente della sede di Roma. Trattandosi di attestazione proveniente da una pubblica amministrazione e munita di fede privilegiata, la stazione appaltante poteva farvi affidamento senza ulteriori accertamenti. In presenza di certificazioni difformi provenienti da articolazioni territoriali della medesima amministrazione, il contrasto doveva essere risolto privilegiando quella più recente. Non era necessario accertare la causa del disallineamento informativo né stabilire se eventuali adempimenti fiscali fossero stati parziali o totali, poiché la certificazione più recente attestava l'inesistenza di pendenze fiscali. L'aggiudicataria non aveva interesse a proporre ricorso incidentale contro un'aggiudicazione a essa favorevole e poteva contestare le deduzioni dell'appellante nell'ambito della propria difesa. Il TAR non aveva oltrepassato i limiti della giurisdizione, avendo verificato soltanto la legittimità dell'aggiudicazione; su tale controversia sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. e), n. 1, c.p.a. È stata inoltre esclusa la necessità di ulteriori approfondimenti istruttori o motivazionali. L'inversione procedimentale non aveva inciso sulla legittimità della gara, poiché anche seguendo l'ordine ordinario il risultato sarebbe stato identico, essendo disponibile un'attestazione fiscale valida comprovante la regolarità dell'aggiudicataria. L'appellante è stata condannata al pagamento delle spese, liquidate in euro 4.000 per onorario, oltre accessori, in favore di ciascuna parte appellata.
Norme richiamate
art. 95, comma 2, d.lgs. 36/2023
la stazione appaltante esclude […] un operatore economico qualora ritenga che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle indicate nell'allegato II.10
La disposizione attribuisce alla stazione appaltante il potere di escludere per gravi violazioni fiscali non definitivamente accertate, ma non opera quando l'operatore abbia adempiuto, si sia impegnato vincolativamente ad adempiere, abbia estinto integralmente il debito nei termini o abbia compensato il debito con crediti certificati verso la pubblica amministrazione.
art. 4, comma 1, allegato II.10 d.lgs. 36/2023
quando siano decorsi inutilmente i termini per adempiere all’obbligo di pagamento e l’atto impositivo o la cartella di pagamento siano stati tempestivamente impugnati
Individua le condizioni alle quali le violazioni fiscali gravi e non definitivamente accertate possono essere apprezzate dalla stazione appaltante ai fini di un'eventuale e motivata esclusione.
art. 133, comma 1, lett. e), n. 1, c.p.a.
Attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture.
art. 100 c.p.c.
È stato richiamato per escludere l'interesse dell'aggiudicataria a proporre ricorso incidentale contro un'aggiudicazione a essa favorevole.
art. 2699 c.c.
Richiamato dall'appellante, ma non oggetto di autonoma applicazione decisiva nella motivazione.
art. 8 c.p.a.
Richiamato dall'appellante in relazione ai limiti della cognizione incidentale del giudice amministrativo, ma non posto a fondamento dell'accoglimento di alcuna censura.
Massime di principio
- Ai fini dell'applicazione dell'art. 95, comma 2, d.lgs. 36/2023, la stazione appaltante può fondare la verifica della regolarità fiscale sull'attestazione dell'autorità fiscale competente, senza svolgere ulteriori accertamenti estranei alla certificazione amministrativa, quando questa attesti l'insussistenza di irregolarità fiscali.
- Quando certificazioni fiscali difformi provengono da diverse articolazioni territoriali della stessa amministrazione, la stazione appaltante può privilegiare quella più recente, riferita al periodo rilevante per la gara, rispetto a quella più risalente.
- L'aggiudicatario non ha interesse a proporre ricorso incidentale per contestare una certificazione fiscale prodotta dall'amministrazione o dal ricorrente quando dispone di un'altra certificazione amministrativa, di contenuto favorevole e idonea a sostenere la legittimità dell'aggiudicazione; la relativa contestazione può essere svolta nell'ambito della difesa.
- Il giudice amministrativo, investito dell'impugnazione dell'aggiudicazione, non eccede i limiti della propria giurisdizione quando interpreta e valuta le certificazioni fiscali al solo fine di verificare la legittimità dell'operato della stazione appaltante, rimanendo la controversia sull'affidamento soggetta alla giurisdizione esclusiva prevista dall'art. 133, comma 1, lett. e), n. 1, c.p.a.
- L'inversione procedimentale non determina l'illegittimità della gara se, anche ipotizzando l'esame della documentazione amministrativa secondo l'ordine ordinario, l'esito della verifica dei requisiti sarebbe rimasto invariato e l'operatore aggiudicatario sarebbe risultato comunque fiscalmente regolare.
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