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Ordinanza

Ordinanza n. 668/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento del Comune di Milano – Direzione Casa - Area Assegnazione Alloggi ERP - Unità gestione attività e procedure - Ufficio assegnazione e controlli p.g. -OMISSIS- del 12.03.2026 notificato in data 18 marzo 2026, con cui il predetto ufficio ha rigettato ai sensi dell’art. 21 del R.R. n. 4/2017 l’istanza di subentro p.g. Comune di Milano -OMISSIS- formulata da -OMISSIS- al gestore M.M. S.p.a. volta a ottenere il subentro nell’assegnazione e nel conseguente contratto di locazione dell’unità abitativa SAP n. 21 sita in -OMISSIS-, -OMISSIS- a seguito del decesso della nonna sig.ra -OMISSIS-, titolare dell’alloggio. - ove occorrer possa, della nota di trasmissione della predetta istanza da M.M. S.p.a. al Comune di Milano, di estremi e contenuto non conosciuti; - ove occorrer possa, dell’art. 21 “Subentro nell’assegnazione” del Regolamento Regionale Regione Lombardia 4 agosto 2017 n. 4 “Disciplina della programmazione dell’offerta abitativa pubblica e sociale e dell’accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici”; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Giustizia amministrativa202601900

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell'istanza di subentro nell'assegnazione e nel contratto di locazione di un alloggio SAP a seguito del decesso della precedente assegnataria

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune di Milano ha rigettato, ai sensi dell'art. 21 del regolamento regionale Lombardia n. 4/2017, l'istanza di subentro nell'assegnazione e nel contratto di locazione di un alloggio SAP precedentemente intestato alla nonna deceduta. Ha chiesto l'annullamento dell'atto, previa sospensione cautelare, estendendo l'impugnazione, ove occorresse, alla nota di trasmissione dell'istanza, alla disposizione regolamentare richiamata e agli ulteriori atti connessi. Il testo dell'ordinanza non espone specifici motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, ma dà atto della domanda cautelare e della contestazione del pregiudizio derivante dal diniego.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda di sospensione cautelare. Ha ritenuto insussistente il pregiudizio lamentato, considerando la documentazione prodotta dal Comune relativa ai redditi di cui dispone il padre dei figli della ricorrente e il fatto che non fosse stata ancora attivata alcuna procedura di sgombero dell'alloggio, come riferito dalla difesa comunale. L'ordinanza non decide nel merito la domanda di annullamento del diniego. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 21 R.R. Lombardia n. 4/2017

    Subentro nell'assegnazione

    La disposizione regionale è indicata quale base normativa del provvedimento comunale di rigetto dell'istanza di subentro; l'ordinanza cautelare non ne esamina nel merito la legittimità.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare collegiale esaminata dal TAR; la domanda di sospensione è stata respinta per l'insussistenza del pregiudizio lamentato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità della ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, insieme all'art. 52 del d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La tutela cautelare non può essere concessa quando, alla luce della documentazione disponibile, non risulti concreto e attuale il pregiudizio grave derivante dall'esecuzione del provvedimento impugnato.
  • L'assenza di una procedura di sgombero già attivata può escludere, in concreto, la sussistenza del periculum in mora connesso al diniego del subentro nell'assegnazione di un alloggio pubblico.
  • Nella valutazione cautelare il giudice può attribuire rilievo alla documentazione relativa alle risorse reddituali del nucleo familiare o dei soggetti tenuti al sostegno economico, quando essa incida sulla concretezza del pregiudizio allegato.

Come è indicizzato

MaterieEdilizia residenziale pubblica
RamiEdilizia
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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