Cassazione Penale, Sentenza n. 36336/2024 del 30/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che confermava la condanna a due anni di reclusione e pene accessorie per il reato previsto dall'art. 10-quater, comma 2, d.lgs. 74/2000. Il ricorrente deduceva due motivi: (1) vizio di motivazione e violazione di legge sulla affermazione della responsabilità, sostenendo che la condotta contestata sarebbe stata compiuta da un professionista di cui si era avvalso e che i crediti portati in compensazione non erano inesistenti ma "non spettanti"; inoltre contestava l'asserita compensazione in assenza di dichiarazioni per il 2017; (2) vizio nella quantificazione della pena e nel diniego delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo la pena di base fissata dal giudice di merito sproporzionata e ingiustificato il rigetto delle attenuanti generiche
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. La prima censura è stata ritenuta inammissibile perché la questione relativa alla qualifica formale e alla natura del credito non era stata dedotta in appello; la Corte ha confermato la legittimità della determinazione della pena da parte del giudice di merito, motivata in relazione all'importo illecito portato in compensazione (€ 1.332.428,00, ben oltre la soglia di punibilità), e ha ritenuto corretto il diniego delle circostanze attenuanti generiche in assenza di elementi di segno positivo e alla luce dei precedenti penali del ricorrente. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende
Norme richiamate
d.lgs. 74/2000, art. 10-quater, comma 2
Il reato è configurato quando, tra l'altro, il rappresentante legale impiega in compensazione crediti fiscali inesistenti per evitare il versamento di tributi e contributi; l'entità delle somme indebitamente compensate rileva per la valutazione della pena
cod. proc. pen., art. 606, comma 3
Regola l'ambito di impugnazione in cassazione: sono inammissibili i motivi non devoluti al giudice di merito in appello; il ricorso non può sollevare questioni nuove non trattate in grado d'appello
cod. proc. pen., art. 616
Prevede le conseguenze per il ricorso inammissibile, tra cui la condanna alle spese processuali e la possibilità di infliggere una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende
Orientamento giurisprudenziale (Corte di Cassazione)
La concessione delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi positivi a favore dell'imputato; la loro mera assenza di elementi negativi non costituisce di per sé motivo per riconoscerle
Massime di principio
- In cassazione non possono essere sollevate questioni che non siano state dedotte e sviluppate in appello: nuovi motivi saranno dichiarati inammissibili ai sensi dell'art. 606 c.3 c.p.p.
- La qualifica formale di legale rappresentante è rilevante e può sostenere la responsabilità, ma il giudice deve valutare anche gli elementi probatori relativi a deleghe, affidamento a professionisti e ruoli effettivi nella gestione fiscale
- La distinzione tra credito fiscale "inesistente" e "non spettante" è significativa: per la rilevanza penale occorre provare che il credito era effettivamente inesistente o utilizzato consapevolmente in compensazione; l'onere probatorio grava sui giudici di merito e può influenzare la qualificazione dell'illecito
- L'ammontare delle somme indebitamente compensate incide sulla determinazione della pena: importi molto superiori alla soglia di punibilità (indicata nella giurisprudenza attorno a € 50.000) giustificano maggiorazioni della pena base operate dal giudice di merito
- Le circostanze attenuanti generiche richiedono elementi di segno positivo esplicitamente valutati dal giudice; la mera assenza di elementi negativi non obbliga il riconoscimento delle attenuanti
- In caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 30 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 36321/2024 del 30/09/2024
- Sentenza penale · 30 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 36322/2024 del 30/09/2024
- Sentenza penale · 30 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 36324/2024 del 30/09/2024
- Sentenza penale · 30 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 36326/2024 del 30/09/2024
- Sentenza penale · 30 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 36328/2024 del 30/09/2024
- Sentenza penale · 30 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 36329/2024 del 30/09/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →