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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36336/2024 del 30/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che confermava la condanna a due anni di reclusione e pene accessorie per il reato previsto dall'art. 10-quater, comma 2, d.lgs. 74/2000. Il ricorrente deduceva due motivi: (1) vizio di motivazione e violazione di legge sulla affermazione della responsabilità, sostenendo che la condotta contestata sarebbe stata compiuta da un professionista di cui si era avvalso e che i crediti portati in compensazione non erano inesistenti ma "non spettanti"; inoltre contestava l'asserita compensazione in assenza di dichiarazioni per il 2017; (2) vizio nella quantificazione della pena e nel diniego delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo la pena di base fissata dal giudice di merito sproporzionata e ingiustificato il rigetto delle attenuanti generiche

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. La prima censura è stata ritenuta inammissibile perché la questione relativa alla qualifica formale e alla natura del credito non era stata dedotta in appello; la Corte ha confermato la legittimità della determinazione della pena da parte del giudice di merito, motivata in relazione all'importo illecito portato in compensazione (€ 1.332.428,00, ben oltre la soglia di punibilità), e ha ritenuto corretto il diniego delle circostanze attenuanti generiche in assenza di elementi di segno positivo e alla luce dei precedenti penali del ricorrente. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende

Norme richiamate

  • d.lgs. 74/2000, art. 10-quater, comma 2

    Il reato è configurato quando, tra l'altro, il rappresentante legale impiega in compensazione crediti fiscali inesistenti per evitare il versamento di tributi e contributi; l'entità delle somme indebitamente compensate rileva per la valutazione della pena

  • cod. proc. pen., art. 606, comma 3

    Regola l'ambito di impugnazione in cassazione: sono inammissibili i motivi non devoluti al giudice di merito in appello; il ricorso non può sollevare questioni nuove non trattate in grado d'appello

  • cod. proc. pen., art. 616

    Prevede le conseguenze per il ricorso inammissibile, tra cui la condanna alle spese processuali e la possibilità di infliggere una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende

  • Orientamento giurisprudenziale (Corte di Cassazione)

    La concessione delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi positivi a favore dell'imputato; la loro mera assenza di elementi negativi non costituisce di per sé motivo per riconoscerle

Massime di principio

  • In cassazione non possono essere sollevate questioni che non siano state dedotte e sviluppate in appello: nuovi motivi saranno dichiarati inammissibili ai sensi dell'art. 606 c.3 c.p.p.
  • La qualifica formale di legale rappresentante è rilevante e può sostenere la responsabilità, ma il giudice deve valutare anche gli elementi probatori relativi a deleghe, affidamento a professionisti e ruoli effettivi nella gestione fiscale
  • La distinzione tra credito fiscale "inesistente" e "non spettante" è significativa: per la rilevanza penale occorre provare che il credito era effettivamente inesistente o utilizzato consapevolmente in compensazione; l'onere probatorio grava sui giudici di merito e può influenzare la qualificazione dell'illecito
  • L'ammontare delle somme indebitamente compensate incide sulla determinazione della pena: importi molto superiori alla soglia di punibilità (indicata nella giurisprudenza attorno a € 50.000) giustificano maggiorazioni della pena base operate dal giudice di merito
  • Le circostanze attenuanti generiche richiedono elementi di segno positivo esplicitamente valutati dal giudice; la mera assenza di elementi negativi non obbliga il riconoscimento delle attenuanti
  • In caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende

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