Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30327/2026 del 10/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato aveva riportato condanna in primo grado, confermata in appello, per il reato di reingresso nel territorio dello Stato senza la speciale autorizzazione dopo precedente espulsione. Nel ricorso per cassazione, proposto a mezzo difensore, sono stati dedotti sei motivi: (1) nullità del primo grado per illegittimo diniego del rinvio per legittimo impedimento del difensore e conseguente illegittima decadenza da una prova testimoniale già ammessa; (2) vizio di motivazione sul rigetto della rinnovazione istruttoria in appello, con particolare riferimento all'assunzione della testimonianza del figlio cittadino italiano convivente, ritenuta necessaria per provare il radicamento familiare; (3) violazione dell'art. 19 d.lgs. 286/1998 e vizio di motivazione sulla convivenza con un parente italiano e sulle condizioni ostative all'espulsione; (4) mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; (5) violazione degli artt. 62-bis e 133 c.p. e vizi motivazionali sul diniego delle attenuanti generiche e sulla mancata esclusione della recidiva; (6) violazione di legge e vizio di motivazione sulla concessione del nulla osta all'espulsione, ritenuto dalla difesa non automatico ma subordinato alla verifica delle condizioni ostative e dei legami familiari in Italia.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile per genericità e per mancata specifica devoluzione della questione al giudice d'appello; ha giudicato infondati il secondo e il terzo motivo perché la richiesta di rinnovazione istruttoria non era stata specificamente formulata in appello e, in ogni caso, la prova era superflua, essendo il giudice penale privo del potere di disapplicare il decreto di espulsione ai fini del reato di reingresso, che ha struttura autonoma rispetto all'inosservanza dell'atto amministrativo; ha ritenuto generico il quarto motivo sulla particolare tenuità del fatto; ha giudicato manifestamente infondato il quinto motivo, osservando che il diniego delle attenuanti generiche era sorretto dalla intensità del dolo e dalla condotta pregressa dell'imputato, mentre la censura sulla recidiva era priva di argomentazione; ha respinto il sesto motivo chiarendo che l'espulsione conseguente alla condanna costituisce sanzione amministrativa accessoria obbligatoriamente applicata dal giudice. L'imputato è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 13, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    integra il reato di reingresso nel territorio dello Stato senza speciale autorizzazione dopo espulsione; il giudice penale non disapplica il decreto di espulsione perché il presupposto del reato è il nuovo ingresso non autorizzato, non l'inosservanza dell'ordine amministrativo.

  • art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    richiamato dalla difesa come norma che pone divieti e condizioni ostative all'espulsione in presenza di determinati legami familiari; la Corte ne esclude la decisività nel caso concreto per difetto di specifica e rituale deduzione della relativa prova.

  • art. 178, lett. c), c.p.p.

    invocato come norma sulla nullità; la doglianza è stata ritenuta generica e non specificamente devoluta.

  • art. 179 c.p.p.

    invocato insieme alle altre norme processuali sulla nullità; la censura è stata dichiarata non scrutinabile per genericità.

  • art. 420-ter c.p.p.

    richiamato in tema di legittimo impedimento del difensore e rinvio dell'udienza; la Corte rileva la mancanza di specifici dati fattuali sulla richiesta e sull'impedimento.

  • art. 190 c.p.p.

    richiamato in relazione alla prova testimoniale già ammessa; la deduzione sulla decadenza dalla prova è stata ritenuta conseguenza di un motivo non ritualmente devoluto.

  • art. 24 Cost.

    richiamato dalla difesa a sostegno del diritto di difesa, ma la Corte ribadisce che anche la questione processuale richiede deduzioni specifiche.

  • art. 603 c.p.p.

    norma sulla rinnovazione dell'istruttoria in appello; la Corte esclude che fosse stata specificamente richiesta l'assunzione della testimonianza del figlio e ne afferma comunque la superfluità.

  • art. 131-bis c.p.

    richiamato per la particolare tenuità del fatto; la Corte reputa la censura generica e comunque incompatibile con la gravità della condotta e con i precedenti dell'imputato.

  • art. 62-bis c.p.

    richiamato per il diniego delle attenuanti generiche; il giudice può fondare il diniego su un solo elemento rilevante, qui l'intensità del dolo e la reiterazione della condotta.

  • art. 133 c.p.

    richiamato per la commisurazione della pena e la valutazione del trattamento sanzionatorio; la Corte ritiene legittimo valorizzare l'intensità del dolo e la personalità dell'agente.

Massime di principio

  • Nel reato di reingresso dello straniero espulso, il fatto tipico non consiste nell'inosservanza del provvedimento amministrativo di espulsione, ma nel nuovo ingresso nel territorio dello Stato senza la speciale autorizzazione; perciò il giudice penale non può disapplicare in via generale il decreto di espulsione ai fini dell'esclusione del reato.
  • Le censure processuali relative al diniego del rinvio per legittimo impedimento e alla decadenza da prove già ammesse devono indicare in modo specifico i dati fattuali della richiesta, dell'impedimento e della rilevanza della prova; in mancanza, la doglianza è generica e non è scrutinabile in cassazione.
  • La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in appello deve essere specifica quanto alla prova da assumere e alla sua decisività; una istanza generica di migliore ricostruzione della posizione dell'imputato non è sufficiente.
  • La particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta quando la condotta presenti profili di gravità, sia accompagnata da una precedente elusione dei controlli di frontiera e non sia sorretta da allegazioni fattuali puntuali e attuali.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice valorizza un elemento ritenuto decisivo, come l'intensità del dolo o la personalità dell'imputato, senza dover esaminare analiticamente ogni circostanza favorevole allegata.
  • Le doglianze sulla recidiva devono essere sorrette da argomentazioni specifiche; la mera menzione della questione nelle conclusioni non consente un valido sindacato di legittimità.
  • L'espulsione conseguente alla condanna per reingresso non autorizzato è una sanzione amministrativa accessoria che il giudice deve applicare obbligatoriamente, e il riferimento al relativo nulla osta va letto come esplicitazione della natura accessoria della misura.

Come è indicizzato

MaterieFavoreggiamento immigrazione
RamiReati in materia di lavoro
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.