Sentenza n. 6373/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento - del Decreto Dirigenziale n. 24681 del 14 dicembre 2022 del Direttore della Direzione Sanità, welfare e coesione sociale della Regione Toscana (di seguito la “Regione”), avente ad oggetto “Approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispostivi medici soggette al ripiani per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi dell’art. 9, comma 9 bis del D.L. 78/2015”; - del decreto adottato il 6 luglio 2022 dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, avente ad oggetto “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 216 del 15 settembre 2022; - della circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, che ha previsto una ricognizione da parte degli enti del SSN della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori debitamente riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; - dell’Accordo sancito in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (di seguito “Conferenza Permanente”), ai sensi dell’articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 - 2017 e 2018 (di cui al Repertorio atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019); - dell’Intesa sancita in sede di Conferenza Permanente “ai sensi della legge 21 settembre 2022, n.142, sullo schema di decreto ministeriale per l’adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell’art. 18 comma 1 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018” (di cui al Repertorio atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022); - del decreto adottato il 6 ottobre 2022 dal Ministro della salute, avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 251 del 26 ottobre 2022; - nonché di tutti gli atti antecedenti, connessi e/o consequenziali, ivi compresi, ove occorrer possa, gli atti con i quali gli enti del servizio sanitario regionale hanno certificato il fatturato degli operatori economici soggetti al ripiano, ad oggi non conosciuti, e segnatamente della: - deliberazione n. 1363 del 30/09/2019 del direttore generale dell’AUSL Toscana Centro; - deliberazione n. 769 del 05/09/2019 del direttore generale dell’AUSL Toscana Nord Ovest; - deliberazione n. 1020 del 16/09/2019 del direttore generale dell’AUSL Toscana Sud Est; - deliberazione n. 623 del 06/09/2019 del direttore generale dell’AOU Pisana; deliberazione n. 740 del 30/08/2019 del direttore generale dell’AOU Senese; - deliberazione n. 643 del 16/09/2019 del direttore generale dell’AOU Careggi; - deliberazione n. 497 del 09/08/2019 del direttore generale dell’AOU Meyer; deliberazione n. 386 del 27/09/2019 del direttore generale dell’ESTAR.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimenti statali e regionali di determinazione e applicazione del payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, compreso il decreto regionale recante l’elenco delle aziende tenute al ripiano
Esito
La controversia
L’azienda fornitrice ha impugnato il decreto della Regione Toscana che approvava gli elenchi delle aziende soggette al ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018, nonché gli atti statali e interistituzionali presupposti, inclusi il decreto ministeriale di certificazione del superamento dei tetti di spesa, la circolare ministeriale, l’accordo e l’intesa in Conferenza Stato-Regioni, il decreto ministeriale recante le linee guida e gli atti delle aziende sanitarie regionali relativi alla certificazione del fatturato. Nel corso del giudizio è entrato in vigore l’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025, che ha previsto, per gli anni 2015-2018, l’estinzione dell’obbligazione mediante il versamento del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali. La ricorrente ha dichiarato di avere effettuato il pagamento e ha depositato le relative ricevute; la Regione ha successivamente depositato il provvedimento di approvazione dell’elenco delle aziende che avevano effettuato il versamento, nel quale risultava inclusa la ricorrente.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che l’attestazione dell’avvenuto versamento della quota ridotta del 25% prevista dall’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025 comportasse ex lege tale effetto con riferimento al ricorso contro i provvedimenti regionali di ripiano. Non è stata quindi esaminata la legittimità degli atti impugnati né sono stati scrutinati i motivi originari di ricorso. Le spese di lite sono state integralmente compensate, con contributo unificato a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025
«Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali [...] L'integrale versamento [...] estingue l'obbligazione [...] determinando la cessazione della materia del contendere»
Il versamento integrale della quota del 25% degli importi di payback relativi agli anni 2015-2018 estingue l’obbligazione delle aziende fornitrici e determina ex lege la cessazione della materia del contendere nei ricorsi contro i provvedimenti regionali e provinciali di ripiano.
art. 9-ter, comma 9, d.l. n. 78/2015, convertito dalla l. n. 125/2015
È richiamato quale base normativa degli obblighi di ripiano posti a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015, convertito dalla l. n. 125/2015
È richiamato quale riferimento per i provvedimenti regionali e provinciali oggetto dei ricorsi e per l’accertamento dell’avvenuto versamento.
art. 8, comma 3, d.l. n. 34/2023, convertito dalla l. n. 56/2023
È richiamato dall’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025 tra le disposizioni relative agli obblighi delle aziende fornitrici di dispositivi medici.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili; il testo non esplicita una specifica applicazione distinta nella motivazione.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Ha consentito lo svolgimento da remoto dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
Massime di principio
- Il versamento, da parte di un’azienda fornitrice di dispositivi medici, della quota del 25% degli importi di payback relativi agli anni 2015-2018, nei termini e secondo le modalità previste dall’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, estingue ex lege l’obbligazione di ripiano.
- L’estinzione ex lege dell’obbligazione di payback conseguente al versamento della quota ridotta determina la cessazione della materia del contendere nei ricorsi proposti contro i provvedimenti regionali e provinciali di ripiano.
- L’accertamento regionale dell’avvenuto versamento, unitamente alla documentazione del pagamento, è idoneo a fondare la declaratoria giudiziale di cessazione della materia del contendere.
- In presenza della cessazione della materia del contendere determinata dalla disciplina sopravvenuta, le spese di lite possono essere integralmente compensate.
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