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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31968/2024 del 06/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto la richiesta di revoca del sequestro preventivo dell'immobile commerciale sito in Eboli. I motivi dedotti: (i) erronea qualificazione del corso d'acqua "Tiranna" come torrente (vincolo paesaggistico) anziché come corso d'acqua privo di vincolo; (ii) assenza del fumus commissi delicti per l'assenza del vincolo paesaggistico; (iii) manifesta illogicità e carenza motivazionale del provvedimento del Tribunale; (iv) omissione di considerazione della consulenza tecnica di parte; (v) vizio relativo all'elemento soggettivo in quanto il bene era stato acquistato dalla ricorrente tramite procedura esecutiva che avrebbe escluso il vincolo paesaggistico.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Di Domenico Rita in quanto, essendo persona fisica non titolare del bene in sequestro, non ha allegato un interesse concreto e attuale alla restituzione dell'immobile. Ha dichiarato altresì inammissibile e manifestamente infondato il ricorso della TIME OUT srl. Sul piano sostanziale la Corte ha condiviso che la qualificazione del corso d'acqua come "torrente" rientra in accertamento di fatto di competenza del giudice di merito e che, secondo costante giurisprudenza, fiumi e torrenti sono ex lege soggetti a tutela paesaggistica (art. 142 d.lgs. 42/2004) con fascia di rispetto di 150 metri; dunque il fumus commissi delicti ai sensi dell'art. 181, comma 1, d.lgs. 42/2004 è stato ritenuto sussistente. Sono state respinte le censure attinenti alla motivazione che non possono essere rimesse in cassazione salvo profili di violazione di legge. Condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e pagamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende (richiamata la sentenza Corte Cost. n. 186/2000).

Norme richiamate

  • art. 142 d.lgs. n. 42/2004

    1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo: c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna

    La Corte interpreta la norma nel senso che fiumi e torrenti sono soggetti a tutela paesaggistica ex lege (senza necessità di iscrizione negli elenchi), mentre la iscrizione è richiesta solo per gli altri corsi d'acqua; ricade dunque nella fascia di rispetto la fascia di 150 metri prevista dal comma 1, lett. c.

  • art. 181, comma 1, d.lgs. n. 42/2004

    Natura del fatto-reato paesaggistico: realizzazione di opere in zona sottoposta a vincolo senza il necessario nulla osta della Sovrintendenza; fondamento del fumus commissi delicti che legittima il sequestro preventivo ai fini impeditivi.

  • art. 322 bis cod. proc. pen. e art. 325 cod. proc. pen.

    Regime degli appelli cautelari e della impugnabilità in cassazione: l'impugnazione in cassazione delle ordinanze emesse in sede di appello contro provvedimenti di sequestro preventivo è ammessa soltanto per violazione di legge; la Corte di cassazione interviene in presenza di omissione assoluta di motivazione o di motivazione meramente apparente.

  • art. 322 cod. proc. pen.

    Disciplina del riesame/sequestro e legittimazione ad agire: l'indagato non titolare del bene può essere astrattamente legittimato alla richiesta di riesame solo se dimostra un interesse concreto alla restituzione.

  • art. 606 cod. proc. pen. (lett. b, c, e)

    Enumerazione dei motivi di ricorso per cassazione: la Corte ricorda i limiti dei motivi perseguibili in cassazione con riferimento ai provvedimenti cautelari, distinguendo i vizi di diritto (ammissibili) dalle critiche di merito/fattuali non rimediabili in questa sede.

  • art. 822 cod. civ.

    Richiamata per spiegare la nozione di demanio pubblico: i fiumi e i torrenti sono considerati beni demaniali ex se, il che supporta la qualificazione di pubblicità e la tutela paesaggistica senza bisogno di iscrizione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese processuali a carico dei ricorrenti.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Richiamata per giustificare l'applicazione, in mancanza di colpa grave, di una somma equitativa alla Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • Chi non è titolare del bene sequestrato (es. terzo o persona fisica non proprietaria) ha legittimazione a impugnare solo se allega e dimostra un interesse concreto ed attuale alla restituzione; in mancanza il ricorso è inammissibile.
  • La cassazione avverso ordinanze cautelari in materia di sequestro preventivo è limitata a questioni di diritto (violazione di legge); non è il canale per rimettere in discussione apprezzamenti di fatto o la motivazione del giudice di merito, salvo omissione assoluta o motivazione meramente apparente.
  • La qualificazione del corso d'acqua come fiume o torrente (che comporta vincolo paesaggistico ex lege) è principalmente accertamento di fatto: i fiumi e i torrenti sono considerati ex se soggetti a tutela paesaggistica anche senza iscrizione negli elenchi, mentre per gli altri corsi d'acqua la tutela dipende dall'iscrizione.
  • Per contestare efficacemente la sussistenza del vincolo paesaggistico in sede di impugnazione è necessario fornire elementi probatori concreti che mettano in crisi la qualificazione fattuale operata dal giudice; altrimenti la questione resta di merito e non idonea per la cassazione.
  • L'acquisto del bene tramite procedura esecutiva non elimina automaticamente vincoli amministrativi o paesaggistici preesistenti: chi compra deve verificare il carico dei vincoli e non può assumere, senza prove, che la procedura d'acquisto abbia escluso la sussistenza del vincolo.
  • Nelle impugnazioni relative a provvedimenti cautelari è strategico concentrare le censure su profili di illegittimità di diritto (es. omessa motivazione, violazione normativa sostanziale o procedurale) piuttosto che su rilievi eminentemente probatori o ricognitivi.

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