Sentenza del 22/03/2022 n. 9188 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Rimborso ICI anno 2011 richiesto dal contribuente perché aveva versato l'imposta assumendo valore del terreno pari a €55/mq, mentre una perizia giurata prodotta dal contribuente stimava il valore in €25/mq. Il contribuente aveva impugnato il silenzio-rifiuto del Comune; la CTP aveva accolto il ricorso ritenendo non dimostrata la congruità dei valori comunali. Il Comune aveva impugnato in appello ma la CTR Toscana aveva rigettato l'appello. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi (presunta applicazione erronea dei principi di non contestazione e di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; contestazioni relative all'ammissione e al valore probatorio di una perizia prodotta in appello e al riparto dell'onere della prova; violazione del principio che il valore per le aree fabbricabili va determinato alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione; motivazione apparente e contraddittoria della CTR).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato l'eccezione di inammissibilità e ha accolto i primi tre motivi di ricorso del Comune (violazione dei principi processuali relativi alla valutazione della difesa comunale; errata ripartizione dell'onere della prova rispetto alle delibere comunali che costituiscono presunzioni; errata valutazione della perizia comunale con riferimento al criterio temporale del valore venale), ritenendo fondati tali profili di censura. Il quarto motivo è stato rigettato. Per tali ragioni la Corte ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale della Toscana in diversa composizione per nuovo esame, rimettendo alla CTR anche la decisione sulle spese di legittimità.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5
per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione
Il valore delle aree edificabili deve essere valutato con riferimento alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione; la rilevanza fiscale del valore è limitata a quel periodo annuale e i criteri di valutazione vanno riferiti a tale data.
D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 52 e 59
Le delibere comunali che determinano periodicamente i valori venali per zone omogenee assumono natura di presunzioni rilevanti per la determinazione dell'ICI; ammettono la prova contraria ma spostano l'onere probatorio sul contribuente che allega un valore inferiore.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32
Rilevato come riferimento procedurale sull'ammissibilità e la valutazione della prova nel processo tributario; la produzione documentale in appello è consentita e va valutata dal giudice.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36
Norme procedurali richiamate in relazione al procedimento e alla valutazione delle prove in sede di giudizio tributario d'appello.
Codice civile, art. 2967
Richiamato in relazione alle regole generali sulla prova e sulla presunzione; in tema di valori catastali/venali può incidere sul riparto dell'onere probatorio.
Codice di procedura civile, art. 112
Principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: la Corte ha ritenuto la citazione del principio inapplicabile alla valutazione complessiva della difesa dell'Amministrazione tra vari gradi di giudizio.
Codice di procedura civile, art. 115
Principio della non contestazione: la Corte ha escluso che la CTR potesse ritenere le argomentazioni del Comune non opponibili per mera distinzione fra primo e secondo grado; occorre valutare il contenuto complessivo delle contestazioni.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4
Fondamento delle censure in cassazione per violazione di norme di diritto e motivazione apparente/omessa: la Corte ha accertato errori di diritto nella dislocazione dell'onere della prova e nella valutazione temporale del valore, ma ha rigettato la censura sulla motivazione contraddittoria.
Codice di procedura civile, artt. 366 e 369
Richiamati in relazione ai requisiti di autosufficienza del ricorso per cassazione e alla richiesta di trasmissione del fascicolo; la Corte ha ritenuto il ricorso autosufficiente.
Costituzione, artt. 3, 24 e 111
Richiamati a supporto dei profili relativi al diritto di difesa, all'accesso alla giustizia e al principio del giusto processo con motivazione adeguata; la Corte ha verificato che la motivazione minima fosse soddisfatta.
Massime di principio
- Quando il Comune ha adottato delibere che determinano valori venali per zone omogenee esse costituiscono presunzioni utilizzabili dall'Amministrazione e dal giudice; il contribuente che dichiara valori inferiori ha l'onere di fornire prove idonee a dimostrare l'erroneità della determinazione comunale.
- La produzione documentale e peritale in appello è, in linea di principio, ammissibile nel processo tributario e deve essere valutata dal giudice d'appello; non può essere automaticamente disqualificata per tardività se il giudice decide di prescindere dalla questione.
- Per le aree fabbricabili il valore da utilizzare ai fini ICI è il valore venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione: valutazioni o indici riferiti a momenti temporali diversi devono essere considerati con riferimento a quella data.
- Il giudice d'appello deve valutare se le perizie prodotte dal contribuente siano complessivamente idonee a superare la presunzione del valore comunale, e non pretendere una contestazione "punto per punto" degli atti amministrativi; la corretta ripartizione dell'onere della prova è cruciale.
- La motivazione della sentenza d'appello deve essere almeno sufficiente a rendere percepibile il fondamento della decisione; la Corte di Cassazione verifica sia la coerenza logico-giuridica del ragionamento sia la corretta applicazione dei principi di diritto rilevanti.
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