Cassazione Penale, Sentenza n. 45902/2024 del 13/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 28/06/2024 con cui il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva rigettato la richiesta di revoca della sentenza irrevocabile del 19/01/2009 che aveva applicato al ricorrente la pena di 5 mesi e 10 giorni di reclusione per la violazione dell'art. 14, comma 5-ter, del T.U. imm. Il ricorrente denunciava inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 2, comma 2, c.p., e 14, comma 5-ter, T.U. imm. (nella formulazione vigente fino al 23/06/2011), sostenendo che la norma incriminatrice doveva essere disapplicata per incompatibilità con la Direttiva 2008/115/CE (e la giurisprudenza CJEU, El Dridi), con conseguente revoca della sentenza ai sensi dell'art. 673 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che la fattispecie originaria dell'art. 14, comma 5-ter, T.U. imm., nella formulazione anteriore al giugno 2011, è incompatibile con la Direttiva 2008/115/CE alla luce della pronuncia CJEU 23.04.2011 (El Dridi C-61/11 PPU) e che tale incompatibilità ha effetti assimilabili all'abolitio criminis. Ne consegue che, nei giudizi di cognizione, il fatto non è più previsto come reato e, in sede di esecuzione, il rimedio adeguato è la revoca della sentenza (art. 673 c.p.p.). La Corte ha inoltre rilevato che la novella normativa del giugno 2011 (d.l. 23/6/2011, n.89 conv. in L. 2/8/2011, n.129) ha introdotto una nuova fattispecie con presupposti e sanzione diversi (multa anziché reclusione) e non ha ripristinato continuità rispetto alla precedente disposizione. Di conseguenza la Cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha revocato la sentenza di applicazione della pena del 19/01/2009 nei confronti del ricorrente, adottando la revoca ex art. 620 lett. f) c.p.p.
Norme richiamate
art. 2, comma 2, cod. pen.
Richiamato nella censura del ricorrente per sostenere errata applicazione del principio di legalità o sua interpretazione rispetto alla norma poi ritenuta incompatibile con il diritto UE; la Corte rileva la necessità di disapplicare la norma incompatibile.
art. 14, comma 5-ter, Testo Unico immigrazione (T.U. imm.)
La formulazione vigente fino al 23/06/2011 puniva con reclusione l'inosservanza dell'ordine di allontanamento; la Corte ritiene questa versione incompatibile con la Direttiva 2008/115/CE alla luce della sentenza CJEU El Dridi, con effetti analoghi all'abolitio criminis per i fatti anteriori alla novella del 2011.
Direttiva 2008/115/CE
Normativa comunitaria invocata come criterio di incompatibilità: la Corte sottolinea che la Direttiva, come interpretata dalla CJEU, rende la precedente normativa nazionale inapplicabile per contrasto con il diritto UE.
Sentenza CJEU, El Dridi (C-61/11 PPU) del 23/04/2011
Pronuncia della Corte di giustizia che ha rilevato l'incompatibilità della precedente fattispecie nazionale con la normativa comunitaria; decisiva per qualificare l'effetto di abolitio criminis della disposizione nazionale precedente.
d.l. 23 giugno 2011, n. 89, conv. L. 2 agosto 2011, n. 129
Novellazione che ha modificato l'art. 14, comma 5-ter, trasformando la sanzione in multa e ridefinendo i presupposti della fattispecie; la Corte interpreta tale intervento come creazione di una nuova incriminazione applicabile solo ai fatti successivi all'entrata in vigore, non come reintegrazione della precedente norma.
art. 673 c.p.p.
Norma procedurale invocata come strumento a disposizione del giudice dell'esecuzione per revocare una sentenza divenuta irrevocabile quando la norma incriminatrice non è più applicabile per effetto di incompatibilità con il diritto UE; la Corte indica la revoca ex art. 673 come rimedio adeguato in esecuzione.
art. 620 lett. f) c.p.p.
Fondamento procedurale che ha consentito alla Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso, di annullare l'ordinanza impugnata e adottare in sede di cassazione la revoca della sentenza impugnata.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Sez. 1, n. 36263 del 26/05/2016, Mmamanaj, Rv.268253)
Richiamata come precedente consolidato che ha già affermato l'inapplicabilità della vecchia fattispecie nazionale alla luce dell'interpretazione CJEU e la conseguente necessità di revoca o disapplicazione.
Massime di principio
- Se una fattispecie penale nazionale risulta incompatibile con una direttiva UE per effetto di una pronuncia della Corte di giustizia, quella fattispecie può essere considerata come sostanzialmente abolita (abolitio criminis) per i fatti anteriori alla rettifica normativa; in sede di cognizione il fatto non è più previsto come reato e in sede di esecuzione va valutata la revoca della sentenza irrevocabile.
- La successiva modifica legislativa che introduce una nuova formulazione, diversa per presupposti e sanzioni, non necessariamente ripristina la continuità normativa: se la novella cambia struttura e requisiti della fattispecie, costituisce una nuova norma applicabile solo ai fatti commessi dopo la sua entrata in vigore.
- Il giudice dell'esecuzione è tenuto a valutare l'impatto delle pronunce della Corte di giustizia e delle novazioni legislative sulla permanenza della fattispecie incriminatrice; il mancato esame di tale stratificazione normativa può giustificare l'annullamento del provvedimento impugnato in cassazione.
- In presenza di incompatibilità con il diritto UE, il rimedio processuale adeguato in sede di esecuzione è la revoca della sentenza ex art. 673 c.p.p.; in sede di cassazione la Corte può annullare senza rinvio e adottare direttamente la revoca ex art. 620 lett. f) c.p.p.
- Per valutare possibilità di revoca o disapplicazione occorre sempre confrontare tre date rilevanti: data del fatto, data della pronuncia CJEU che accerta incompatibilità, data di entrata in vigore di eventuali novellazioni legislative che possono aver creato una nuova fattispecie.
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