Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 368/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, AOODGOSV prot. 81573 del 20 novembre 2025, recante la comunicazione di rigetto dell'istanza di riconoscimento dell'abilitazione all'insegnamento per la Classe di Concorso A01 -Disegno e storia dell'arte nell'istruzione secondaria di I e di II grado, e A037 - Scienze e tecnologie delle costruzioni, tecniche di rappresentazione grafica nell'istruzione secondaria di II grado e conclusione del procedimento, per istanza n. 38421, prot. nr. 22395 del 30 maggio 2024, di cui alla Direttiva 2013/55/CE; - di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con il provvedimento impugnato, incluso il preavviso di rigetto del titolo.

Giustizia amministrativa202515192

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: rigetto dell'istanza di riconoscimento in Italia dell'abilitazione all'insegnamento rumena per le classi di concorso A01 e A037, comprensivo del preavviso di rigetto

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente richiedente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il rigetto ministeriale dell'istanza di riconoscimento dell'abilitazione all'insegnamento conseguita in Romania, riferita a due classi di concorso, deducendo, secondo quanto emerge dalla motivazione cautelare, l'illegittimità della valutazione ministeriale del titolo Nivel, dei termini assegnati per il completamento della documentazione e della mancata definizione della domanda secondo la disciplina unionale sul riconoscimento delle qualifiche professionali. La controversia investe anche la possibilità di ottenere il riconoscimento per più classi di concorso, questione che il Collegio ha ritenuto meritevole di specifica trattazione nel merito in ragione dell'orientamento giurisprudenziale non univoco.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ritenendo sussistenti sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora. In particolare, ha ritenuto, allo stato del sommario esame, che il caso non fosse riconducibile alla sentenza della Corte di giustizia UE del 20 novembre 2025, cause riunite C-340/24 e C-442/24, poiché il titolo Nivel non sarebbe estraneo al riconoscimento legale in Romania, non sarebbe privo di carattere ufficiale e condurrebbe direttamente all'Adeverinta ministeriale; inoltre, la Romania non negherebbe l'efficacia del titolo ai fini della qualificazione. Il Collegio ha rilevato anche che il Ministero sarebbe intervenuto oltre i termini previsti dall'art. 51 della direttiva 2013/55/UE e comunque oltre un termine ragionevole, con la conseguenza che non potrebbe imporre propri termini perentori per il completamento dei documenti a corredo della domanda. Ha disposto la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati esclusivamente fino alla conclusione del contratto di lavoro in essere, invitando la ricorrente a interloquire con il Ministero ai fini del riconoscimento della classe di concorso ritenuta di sua vocazione, eventualmente rinunciando alle altre. La limitazione della tutela è stata ritenuta sufficiente e non pregiudizievole per l'Amministrazione, anche perché il contratto appariva collegato a una selezione da GPS di seconda fascia e la posizione della ricorrente poteva non essere direttamente incisa dagli atti impugnati. Udienza pubblica fissata al 9 settembre 2026; spese compensate per la non univocità della giurisprudenza.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR ha ritenuto sussistenti fumus boni iuris e periculum in mora e ha sospeso limitatamente l'efficacia degli atti impugnati.

  • art. 51 Direttiva 2013/55/UE

    Il Ministero, intervenuto oltre i termini previsti dalla disposizione e comunque oltre un termine ragionevole, non può fissare propri termini perentori per il completamento della documentazione a corredo della domanda di riconoscimento.

  • Direttiva 2013/55/UE

    Costituisce il quadro unionale di riferimento per il riconoscimento delle qualifiche professionali e dell'abilitazione all'insegnamento conseguita in altro Stato membro.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, il giudice amministrativo può sospendere l'efficacia di un diniego di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in altro Stato membro quando risultino, anche sulla base di un sommario esame, sia la plausibile fondatezza delle censure sia il rischio di un pregiudizio grave e attuale sugli incarichi lavorativi dell'interessato.
  • Il titolo professionale conseguito in uno Stato membro non può essere qualificato come privo di carattere ufficiale o estraneo al riconoscimento legale quando, secondo l'ordinamento dello Stato di origine, esso conduce direttamente a una certificazione ministeriale ufficiale e non ne è negata l'efficacia ai fini della qualificazione professionale.
  • Quando l'amministrazione esamina una domanda di riconoscimento professionale oltre i termini previsti dalla disciplina unionale e comunque oltre un termine ragionevole, non può imporre al richiedente termini propri qualificati come perentori per il completamento della documentazione.
  • La questione del riconoscimento di una qualificazione professionale per più classi o ambiti professionali può richiedere una specifica decisione di merito quando la giurisprudenza non offre un orientamento univoco; in sede cautelare il giudice può limitare la tutela alla classe professionale concretamente individuata, sollecitando l'interlocuzione tra richiedente e amministrazione.
  • Nel bilanciamento cautelare degli interessi, il pregiudizio sugli incarichi lavorativi connesso al diritto al lavoro e alla libera circolazione nell'Unione europea può ricevere tutela prioritaria mediante sospensione giudiziale, ove il rimedio risulti effettivo e la misura non arrechi un apprezzabile pregiudizio all'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePrimato del diritto UE e disapplicazioneTermini del procedimentoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.