Cassazione Penale, Sentenza n. 23686/2022 del 17/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente alla statuizione sulla revoca della patente: ha annullato senza rinvio la parte della sentenza che disponeva la revoca della patente di guida, eliminando quella sanzione amministrativa accessoria, e ha disposto la trasmissione di copia della sentenza al Prefetto di Savona per gli accertamenti e gli eventuali provvedimenti di sua competenza.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Bataiosu ha impugnato la sentenza che, pur dichiarando estinto il reato per esito positivo della messa alla prova, aveva comunque applicato la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. Il ricorrente deduce violazione e/o errata applicazione di articoli relativi alla messa alla prova e alla competenza per l'irrogazione delle sanzioni amministrative (artt. 168‑bis, 168‑ter c.p., 464‑septies c.p.p., e art. 224, comma 3, cod. strada), sostenendo che, essendo il reato estinto, la competenza per le sanzioni amministrative accessorie spetti al Prefetto e non al giudice penale.
Norme richiamate
art. 224, comma 3, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada)
nel caso di estinzione del reato per causa diversa dalla morte dell'imputato, spetti al Prefetto procedere all'accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria
La Corte interpreta l'art. 224(3) nel senso che, quando il reato è estinto (ad es. per esito positivo della messa alla prova), la competenza a verificare e ad irrogare eventuali sanzioni amministrative accessorie spetta al Prefetto e non al giudice penale.
art. 221, comma 2, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada)
nell'ipotesi di definizione del processo penale per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità, stabilisce espressamente la cessazione della competenza del giudice penale in ordine alla applicazione della sanzione amministrativa
Conferma che la definizione del processo con estinzione del reato comporta la cessazione della competenza del giudice penale ad applicare sanzioni amministrative accessorie, rinviando l'accertamento al Prefetto.
art. 168‑bis e 168‑ter c.p.
Gli articoli riguardano la disciplina della messa alla prova e i suoi effetti: la Corte prende atto che l'esito positivo della messa alla prova determina l'estinzione del reato, specie ai fini dell'esclusione della potestà del giudice penale di infliggere sanzioni amministrative accessorie.
art. 464‑septies c.p.p.
Norma processuale richiamata in relazione agli effetti formali della definizione del procedimento; la Corte la considera nell'ambito delle regole che determinano l'estinzione del reato e le conseguenti competenze per l'irrogazione delle sanzioni accessorie.
Massime di principio
- Se un reato è estinto per esito positivo della messa alla prova, il giudice penale non può irrogare sanzioni amministrative accessorie (es. revoca della patente); la competenza per tali sanzioni spetta al Prefetto ai sensi dell'art. 224(3) cod. strada.
- La definizione del processo per estinzione del reato determina la cessazione della competenza del giudice penale in ordine alle sanzioni amministrative accessorie (art. 221(2) cod. strada).
- In casi analoghi la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio la parte della sentenza che applica l'accessorio al giudice e trasferire gli atti al Prefetto per gli accertamenti di sua competenza.
- Chi propone ricorso per la rimozione di una sanzione amministrativa accessoria dopo estinzione del reato dovrebbe invocare le disposizioni del Codice della Strada (art. 224 e 221) e le norme sulla messa alla prova che producono l'estinzione del reato.
- È utile verificare sempre la natura dell'estinzione (per messa alla prova o altra causa) perché da essa dipende la competenza a irrogare o meno le sanzioni amministrative accessorie.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 17 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 23633/2022 del 17/06/2022
- Sentenza penale · 17 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 23635/2022 del 17/06/2022
- Sentenza penale · 17 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 23637/2022 del 17/06/2022
- Sentenza penale · 17 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 23638/2022 del 17/06/2022
- Sentenza penale · 17 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 23642/2022 del 17/06/2022
- Sentenza penale · 17 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 23645/2022 del 17/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →