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Sentenza

Sentenza n. 4024/2026 - Milano, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza n. 321/2024, pubblicata in data 26/06/2024, emessa dal Tribunale di Lodi, in funzione del Giudice del lavoro, e passata in giudicato come da certificato rilasciato dalla cancelleria del Tribunale di Lodi il 29 aprile 2026.

Giustizia amministrativa202601756

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Lodi che riconosceva il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli articoli 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Lodi, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto a beneficiare di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente, per complessivi euro 1.000,00 relativi agli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria, condannando il Ministero all'adozione degli atti necessari. La sentenza era stata notificata al Ministero il 23 ottobre 2024, ma non era seguita alcuna attività esecutiva. Anche il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997, era inutilmente decorso prima della notifica del ricorso di ottemperanza, effettuata il 10 maggio 2026. Il ricorrente ha chiesto inoltre la nomina di un commissario ad acta e la condanna del Ministero al pagamento dell'astreinte ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, verificando la notificazione della sentenza del giudice del lavoro, il suo passaggio in giudicato e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni. Ha ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione al giudicato entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza, o dalla sua notificazione se anteriore. Per l'eventuale persistente inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Pavia/Lodi, attribuendogli 60 giorni dalla richiesta della parte per l'esecuzione sostitutiva. Il commissario potrà utilizzare, in caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione, i capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e l'istituto del pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente pubblico. È stata respinta la richiesta di astreinte: pur non essendo astrattamente esclusa nei confronti della pubblica amministrazione, la penalità è stata ritenuta non necessaria alla luce della nomina del commissario e di ulteriori ragioni ostative, tra cui la complessità del procedimento di attivazione della Carta, il coinvolgimento di più soggetti e strutture, l'eccezionale contenzioso seriale e la natura non essenziale del beneficio. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Consentono di agire in ottemperanza per ottenere l'attuazione del giudicato e l'adozione degli atti necessari a rendere effettivo il comando giudiziale.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    Il ricorso esecutivo nei confronti della pubblica amministrazione è stato ritenuto ritualmente proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    Consente, in caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione debitrice, il ricorso ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e all'istituto del pagamento in conto sospeso.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora è astrattamente applicabile anche alla pubblica amministrazione, ma può essere esclusa quando ricorrano ragioni ostative, oltre alla manifesta iniquità, e quando la misura non risulti necessaria o proporzionata rispetto alle concrete modalità dell'inadempimento.

  • art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016

    Individua il coinvolgimento di SO.GE.I. e CONSAP nella predisposizione e nell'attivazione della Carta elettronica del docente in forma di applicazione web.

  • art. 1, commi 121, 122 e 124, l. n. 107/2015

    Le disposizioni erano state disapplicate dal giudice del lavoro nel giudicato da eseguire, che aveva riconosciuto al docente il beneficio economico della Carta elettronica.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a un giudicato di condanna della pubblica amministrazione, il giudice amministrativo deve verificare l'esistenza e la definitività del titolo, la sua notificazione e il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione contro le amministrazioni pubbliche; accertati tali presupposti, può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine e nominare sin da subito un commissario ad acta per l'eventuale inerzia successiva.
  • Il commissario ad acta, nominato per l'esecuzione sostitutiva del giudicato, opera quale ausiliario del giudice e può essere incaricato di compiere tutti gli atti e le operazioni necessari all'adempimento entro il termine assegnato dal giudice.
  • In caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione soccombente, l'esecuzione di un giudicato pecuniario può avvenire mediante il ricorso ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e all'istituto del pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
  • L'astreinte prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica nei confronti della pubblica amministrazione: oltre alla manifesta iniquità, possono rilevare autonome ragioni ostative connesse alle difficoltà normative, organizzative e finanziarie dell'adempimento, alla complessità del procedimento esecutivo, al coinvolgimento di più strutture e alla sufficienza di altri strumenti, come la nomina del commissario ad acta.
  • La nomina di un commissario ad acta e la concreta complessità dell'attivazione del beneficio riconosciuto dal giudicato possono giustificare il rigetto della domanda di penalità di mora, anche quando l'amministrazione sia rimasta inerte, se il ritardo non appare espressione di una semplice e ingiustificata resistenza all'esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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