Sentenza n. 1473/2026 - Catania, Sezione 5
per l'annullamento - del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, emesso il 17 giugno 2025 e notificato lo stesso giorno a mezzo p.e.c., con cui il Comune di Torregrotta ha disposto l'annullamento d'ufficio in autotutela/ dichiarazione di inefficacia ai sensi del combinato disposto dell'art. 19 comma 4, dell'art. 21 nonies della legge 241/1990 e dell'art. 27 comma 7 della legge regionale n. 7/2019, della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) n. -OMISSIS- - -OMISSIS- e disposto la cessazione, con effetto immediato, di qualsiasi attività in precedenza svolta in virtù di tale SCIA; - di ogni altro atto presupposto (tra cui la comunicazione dell'avvio del procedimento per la dichiarazione di inefficacia della predetta SCIA) e successivo. e per il risarcimento del danno derivante alla società ricorrente dalla dedotta illegittimità del predetto provvedimento di autotutela, da quantificarsi nel corso del giudizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale di annullamento d'ufficio/dichiarazione di inefficacia della SCIA per l'esercizio di attività fisico-motorie e di cessazione immediata dell'attività
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune di Torregrotta aveva dichiarato l'inefficacia della SCIA presentata per lo svolgimento di attività sportive in campi da tennis e padel realizzati da un terzo, disponendo la cessazione immediata dell'attività, chiedendo anche il risarcimento dei danni. Il primo motivo deduceva l'illegittimità derivata dell'atto, in ragione dell'illegittimità dei precedenti provvedimenti comunali di annullamento o dichiarazione di inefficacia dei titoli edilizi relativi agli impianti, mediante mero rinvio ai motivi proposti dalla proprietaria degli impianti in un distinto giudizio. Il secondo motivo censurava direttamente il provvedimento impugnato per violazione dell'art. 21-nonies l. 241/1990 e dell'art. 27, comma 7, l.r. Sicilia n. 7/2019, sostenendo che il potere inibitorio sarebbe stato esercitato oltre il termine di sessanta giorni dalla presentazione della SCIA e comunque oltre il termine annuale, senza indicazione di un prevalente interesse pubblico, senza adeguata motivazione e in assenza dei presupposti che consentono il superamento dei termini, quali dichiarazioni non veritiere o pericoli per interessi pubblici qualificati. La società prospettava inoltre l'illegittimità derivata rispetto all'annullamento dei titoli edilizi presupposti. Il Comune sosteneva che, venuti meno i titoli edilizi, l'attività non potesse proseguire e che il provvedimento fosse doveroso, adeguatamente motivato e tempestivo, dovendosi computare il termine dalla conoscenza del venir meno dei requisiti urbanistico-edilizi. I controinteressati eccepivano l'inammissibilità del primo motivo e contestavano la violazione dei termini, deducendo il carattere doveroso dell'inibizione e la rilevanza della falsità o non veridicità dei presupposti dichiarati.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile il primo motivo e ha rigettato il secondo, respingendo integralmente la domanda di annullamento; la domanda risarcitoria non è stata accolta. Il primo motivo è inammissibile perché la ricorrente si è limitata a richiamare le sole epigrafi dei motivi dedotti dalla proprietaria degli impianti in un diverso ricorso, senza riprodurre autonomamente e compiutamente le censure e senza allegare il ricorso richiamato. Il rinvio per relationem ad atti processuali di un terzo, appartenenti a un distinto giudizio, non consente al giudice di individuare l'oggetto delle doglianze e viola i requisiti minimi di specificità dei motivi. Ne consegue anche l'inoppugnabilità, nei confronti della società, degli atti presupposti non autonomamente impugnati, con irrilevanza dell'eventuale annullamento parziale degli stessi nel distinto giudizio promosso dalla proprietaria. Il secondo motivo è infondato. Ai sensi della disciplina regionale sulle attività fisico-motorie, la SCIA presuppone la sussistenza dei requisiti edilizi, igienici e di pubblica sicurezza; pertanto esiste uno stretto rapporto di consequenzialità tra la SCIA commerciale o sportiva e i titoli edilizi relativi ai locali e agli impianti. Venuti meno i titoli edilizi, l'amministrazione ha il potere-dovere, di natura vincolata, di impedire la prosecuzione dell'attività esercitata in manufatti privi di regolarità urbanistico-edilizia. Non è quindi necessario indicare un ulteriore interesse pubblico prevalente rispetto a quello del privato, né operano, in termini ordinari, il termine di sessanta giorni per il potere inibitorio della SCIA o il termine annuale dell'annullamento d'ufficio; in ogni caso, il termine sarebbe decorso dall'annullamento dei titoli edilizi presupposti e sarebbe stato rispettato. Il provvedimento, inoltre, conteneva una motivazione sufficiente, richiamando la necessaria caducazione dell'atto dipendente a seguito del venir meno dell'atto presupposto. Il Collegio ha altresì ritenuto che l'atto fosse sostanzialmente qualificabile come revoca o decadenza, e non come annullamento d'ufficio, poiché il venir meno dei requisiti per il perdurante esercizio dell'attività determina l'esercizio di un potere vincolato. La società ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori in favore del Comune e in euro 1.500,00 oltre accessori in favore dei controinteressati, in solido.
Norme richiamate
art. 19 l. 241/1990
La SCIA costituisce il quadro generale nel quale si esercitano i poteri amministrativi di controllo e inibizione; nel caso concreto il Collegio ha ritenuto prevalente la disciplina speciale derivante dal venir meno dei requisiti edilizi.
art. 21-nonies l. 241/1990
Il Collegio ha escluso l'applicazione ordinaria della disciplina dell'annullamento d'ufficio, ritenendo l'intervento amministrativo sostanzialmente riconducibile a revoca o decadenza, con potere vincolato conseguente al venir meno dei requisiti edilizi; ha comunque ritenuto rispettato il termine anche considerando la decorrenza dall'annullamento dei titoli edilizi presupposti.
art. 27, comma 7, l.r. Sicilia n. 7/2019
Il termine di sessanta giorni per il potere inibitorio sulla SCIA non è stato ritenuto applicabile alla fattispecie in cui vengano meno i titoli edilizi presupposti dell'attività; in ogni caso, non è stata ravvisata violazione dei termini.
art. 7 l.r. Sicilia n. 29/2014
I titolari o i gestori di impianti sportivi e palestre presentano al Comune, prima dell'inizio dell'esercizio dell'attività, apposita dichiarazione ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 contenente le principali certificazioni e attestazioni previste dalla normativa vigente.
La SCIA per l'esercizio di attività fisico-motorie richiede anche la dichiarazione della sussistenza dei requisiti edilizi, igienici e di pubblica sicurezza.
art. 8 l.r. Sicilia n. 29/2014
Il comune, accertate gravi irregolarità nella conduzione dell’attività, o nella mancata presenza di tutte le figure nell’organico previste dalla presente legge, o nel caso in cui venga meno la rispondenza dello stato dell’impianto ai requisiti stabiliti per l’esercizio delle attività dalle vigenti norme previste in materia edilizia, di igiene e di pubblica sicurezza, può sospendere, anche parzialmente, le attività delle strutture e degli impianti fino a novanta giorni, trascorsi i quali, in caso di mancato adeguamento, può procedere all’interruzione dell’attività.
Il venir meno della conformità dell'impianto ai requisiti edilizi consente l'interruzione dell'attività e conferma il carattere vincolato del potere comunale di impedirne la prosecuzione.
art. 22 d.P.R. 380/2001
È richiamato nella ricostruzione della SCIA edilizia presentata per interventi in variante al permesso di costruire; non costituisce, tuttavia, la disposizione decisiva per la controversia sulla SCIA relativa all'attività sportiva.
art. 24, comma 3, d.P.R. 380/2001
È richiamato quale fondamento del principio secondo cui la conformità urbanistico-edilizia dei manufatti costituisce presupposto della relativa agibilità.
art. 35, comma 20, l. 47/1985
È richiamato, unitamente all'art. 24, comma 3, d.P.R. 380/2001, per affermare il collegamento tra conformità urbanistico-edilizia e possibilità di utilizzo del fabbricato.
art. 99 c.p.a.
La sentenza richiama il principio espresso dall'Adunanza plenaria n. 18/2020 in tema di distinzione tra decadenza e autotutela, senza che il presente provvedimento sia una pronuncia dell'Adunanza plenaria.
Massime di principio
- Quando una SCIA per l'esercizio di attività commerciale o sportiva presuppone espressamente la regolarità edilizia dei locali o degli impianti, il venir meno dei titoli edilizi impedisce la prosecuzione dell'attività e attribuisce all'amministrazione un potere-dovere di inibizione, di natura vincolata.
- L'inibizione di un'attività esercitata in locali divenuti urbanisticamente abusivi non richiede la specifica dimostrazione di un interesse pubblico ulteriore rispetto al ripristino della legalità, né la comparazione con l'affidamento del privato, poiché l'intervento è conseguenza necessaria del venir meno del presupposto edilizio dell'attività.
- La disciplina dell'annullamento d'ufficio non si applica necessariamente quando l'amministrazione interviene per il venir meno dei requisiti indispensabili al perdurante godimento di un titolo o di una posizione abilitativa: l'atto può essere qualificato sostanzialmente come decadenza o revoca, caratterizzata da presupposti legislativamente individuati e da esercizio vincolato del potere.
- Il ricorrente che intenda dedurre l'illegittimità derivata di un atto deve impugnare e illustrare autonomamente, in modo completo e specifico, i vizi degli atti presupposti; non è ammissibile il mero rinvio alle sole epigrafi dei motivi formulati da un terzo in un distinto giudizio, tanto più se l'atto richiamato non è prodotto nel fascicolo.
- Gli atti presupposti non autonomamente e specificamente impugnati dal soggetto interessato diventano inoppugnabili nei suoi confronti; l'eventuale annullamento degli stessi in un diverso giudizio promosso da altro soggetto non incide, di per sé, sulla fondatezza del ricorso proposto contro l'atto consequenziale.
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