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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32488/2021 del 08/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società ha impugnato in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva confermato il rigetto del suo appello avverso la decisione di primo grado, in una controversia relativa a una cartella di pagamento per interessi residui sull'IRES dell'anno d'imposta 2006. Con un unico motivo ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 42 del D.P.R. n. 600/1973, 7 della L. n. 212/2000 e 3 della L. n. 241/1990, sostenendo che la cartella non contenesse l'indicazione delle modalità di calcolo degli interessi moratori e quindi non fosse adeguatamente motivata. La ricorrente ha inoltre depositato memoria.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha ribadito che la cartella deve consentire il controllo del contribuente sulle modalità di calcolo degli interessi, ma ha precisato che, poiché i criteri di liquidazione degli interessi tributari sono predeterminati ex lege e il calcolo è una mera operazione matematica, è sufficiente il riferimento alla dichiarazione, all'atto presupposto, al tipo di imposta, alla decorrenza e all'entità degli accessori, purché tali elementi rendano verificabile la correttezza del computo. Nel caso concreto, la cartella conteneva elementi idonei a consentire tale verifica e il giudice di merito aveva anche rilevato l'assenza di specifiche contestazioni sugli errori di calcolo. Il ricorso è stato quindi rigettato; la società è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.

    norma processuale che consente la definizione camerale del ricorso quando ne ricorrono i presupposti

  • art. 42 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600

    richiamato quale parametro sulla motivazione dell'atto impositivo

  • art. 7 della L. 27 luglio 2000 n. 212

    richiamato quale parametro sull'obbligo di motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria

  • art. 3 della L. 7 agosto 1990 n. 241

    richiamato quale parametro generale sulla motivazione del provvedimento amministrativo

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 20 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602

    indicato come norma che predetermina il criterio di liquidazione degli interessi fino all'iscrizione a ruolo

  • art. 30 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602

    indicato come norma che predetermina il criterio di liquidazione degli interessi moratori per ritardato pagamento

  • art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    richiamato per il raddoppio dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    richiamato quale base del contributo unificato ulteriore dovuto, se dovuto

Massime di principio

  • La cartella di pagamento deve contenere elementi sufficienti a consentire al contribuente il controllo del calcolo degli interessi e l'effettivo esercizio del diritto di difesa.
  • Quando il criterio di liquidazione degli interessi è predeterminato dalla legge, il relativo calcolo ha natura di operazione matematica e non richiede una motivazione analitica estesa, essendo sufficiente il richiamo ai dati essenziali del debito tributario.
  • È idonea la motivazione della cartella che, attraverso il riferimento all'atto presupposto, al tipo di imposta, alla decorrenza e all'entità degli accessori, permetta la verifica della correttezza del computo.
  • Se il ricorrente non deduce specifici errori di calcolo e la cartella consente comunque la verificabilità degli importi, la censura sulla motivazione dell'atto è infondata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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