Regolamento (UE) 2024/818
Regolamento delegato (UE) 2024/818 della Commissione, del 28 novembre 2023, che modifica le norme tecniche di regolamentazione stabilite nel regolamento delegato (UE) n. 153/2013 per quanto riguarda l’estensione delle misure temporanee di emergenza sui requisiti in materia di garanzie delle CCP
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento proroga di 6 mesi le misure transitorie in materia di garanzie ammissibili presso le CCP, in particolare per le garanzie pubbliche e, per effetto del contesto normativo, per l’uso di garanzie bancarie. La finalità è evitare una discontinuità nel trattamento delle garanzie prima dell’esito delle modifiche in corso al regolamento EMIR. L’intervento modifica il regolamento delegato (UE) n. 153/2013 e aggiorna l’allegato I sulle condizioni delle garanzie considerate altamente liquide.
Proroga fino al 7 settembre 2024 delle misure temporanee che consentono di considerare ammissibili, come garanzie altamente liquide per le CCP, talune garanzie pubbliche e l’utilizzo di garanzie bancarie nel quadro dei requisiti di margine.
Ambito di applicazione
Si applica alle controparti centrali (CCP) e, indirettamente, ai loro partecipanti diretti e ai relativi clienti nell’ambito della compensazione di derivati OTC e di derivati sull’energia. Interviene sul regolamento delegato (UE) n. 153/2013, in attuazione dell’articolo 46, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 (EMIR), limitatamente alle condizioni di ammissibilità delle garanzie considerate "altamente liquide". Le misure hanno natura temporanea e si applicano fino al 7 settembre 2024; il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Le modifiche incidono anche sul trattamento di talune operazioni su derivati di cui al regolamento (UE) n. 1227/2011, per il periodo dal 29 novembre 2022 al 7 settembre 2024.
Proroga delle misure temporanee sulle garanzie delle CCP
Il regolamento delegato (UE) 2024/818 modifica il regolamento delegato (UE) n. 153/2013, che contiene norme tecniche di regolamentazione sui requisiti delle controparti centrali ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 (EMIR). L’intervento ha carattere emergenziale e serve a evitare una discontinuità nel regime delle garanzie ammissibili, in attesa dell’esito delle modifiche legislative in corso all’EMIR.
La Commissione richiama il fatto che il regolamento delegato (UE) 2022/2311 aveva già introdotto misure temporanee, estendendo fino al 29 novembre 2023 l’insieme delle garanzie ammissibili per i partecipanti diretti non finanziari attivi sui mercati regolamentati del gas e dei derivati e consentendo alle CCP di utilizzare anche garanzie emesse o garantite da enti pubblici. Poiché la proposta di revisione dell’articolo 46, paragrafo 1, dell’EMIR è ancora pendente, la proroga è stata ritenuta necessaria per altri 6 mesi.
Finalità e contesto normativo
Secondo i considerando, la modifica dell’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 dovrebbe consentire di qualificare come garanzie altamente liquide anche garanzie bancarie e garanzie pubbliche, a determinate condizioni. Tale evoluzione normativa dovrebbe permettere alle CCP, incluse quelle che compensano derivati sull’energia, di accettare una gamma più ampia di garanzie per i margini, riducendo pressioni e tensioni di liquidità su partecipanti diretti e clienti.
In ragione dell’urgenza, la Commissione adotta il regolamento con applicazione immediata. Il testo precisa inoltre che l’ESMA ha elaborato i progetti di norme tecniche previa consultazione dell’EBA, del CERS e del SEBC; non sono state svolte consultazioni pubbliche aperte, né una valutazione costi-benefici, per la portata limitata e l’urgenza dell’intervento.
Modifiche al regolamento delegato (UE) n. 153/2013
L’articolo 1 introduce tre modifiche principali:
- l’articolo 39 è riscritto per stabilire che, fino al 7 settembre 2024, le garanzie pubbliche conformi all’allegato I sono considerate garanzie altamente liquide ai fini dell’articolo 46, paragrafo 1, EMIR;
- l’articolo 62 è modificato per escludere, dal 29 novembre 2022 al 7 settembre 2024, l’applicazione della sezione 2, punto 1, lettera h), dell’allegato I alle operazioni su derivati di cui all’articolo 2, punto 4, lettere b) e d), del regolamento (UE) n. 1227/2011;
- l’allegato I è aggiornato conformemente all’allegato del regolamento delegato 2024/818.
Contenuto dell’allegato I
L’allegato interviene sul titolo dell’allegato I del regolamento delegato n. 153/2013, che ora richiama espressamente le condizioni applicabili agli strumenti finanziari, alle garanzie bancarie, alle garanzie pubbliche e all’oro considerati garanzie altamente liquide.
Nella sezione 2 bis viene precisato che, fino al 7 settembre 2024, una garanzia pubblica che non soddisfi le condizioni applicabili a una garanzia emessa da una banca centrale può comunque essere accettata come garanzia ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 1, EMIR, purché soddisfi tutte le altre condizioni previste nella sezione medesima.
Decorrenza e efficacia
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di atti di recepimento nazionali.
La proroga ha dunque natura strettamente temporanea e opera come ponte normativo in attesa della riforma dell’EMIR, con un impatto rilevante per CCP, partecipanti diretti e soggetti attivi nei mercati dell’energia e dei derivati.
Disposizioni principali
Proroga delle garanzie pubbliche come garanzie altamente liquide
L’articolo 39 del regolamento delegato (UE) n. 153/2013 è sostituito: fino al 7 settembre 2024, ai fini dell’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012, le garanzie pubbliche che soddisfano le condizioni dell’allegato I sono considerate garanzie altamente liquide.
Disapplicazione temporanea di una specifica regola per alcune operazioni su derivati energetici
L’articolo 62, secondo comma, è modificato prevedendo che la sezione 2, punto 1, lettera h), dell’allegato I non si applica alle operazioni su derivati di cui all’articolo 2, punto 4, lettere b) e d), del regolamento (UE) n. 1227/2011, dal 29 novembre 2022 al 7 settembre 2024.
Aggiornamento dell’allegato I sulle condizioni di ammissibilità
Il titolo dell’allegato I è esteso per includere esplicitamente strumenti finanziari, garanzie bancarie, garanzie pubbliche e oro come possibili garanzie altamente liquide. Nella sezione 2 bis, primo comma, viene precisato che fino al 7 settembre 2024 una garanzia pubblica che non soddisfi le condizioni previste per una garanzia emessa da una banca centrale può comunque essere accettata se soddisfa tutte le condizioni indicate nella sezione stessa.
Entrata in vigore e applicazione immediata
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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