Cassazione Penale, Ordinanza n. 05621/2026 del 11/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Napoli ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Nola nei confronti dell'imputato alla pena di anni due di reclusione e euro 6.000 di multa per un reato in materia di stupefacenti. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e al diniego delle circostanze attenuanti generiche. In particolare, ha contestato la commisurazione della pena e la mancata concessione delle attenuanti generiche, richiamando gli artt. 132 e 133 c.p. e l'art. 125 c.p.p. La Corte di cassazione ha ritenuto che la censura fosse generica e manifestamente infondata, poiché la pena era stata determinata in modo corretto e motivato, con applicazione del minimo edittale e richiamo ai criteri di cui all'art. 133 c.p., e che il diniego delle attenuanti generiche fosse giustificato dai precedenti penali, anche specifici, dell'imputato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza d'appello sul trattamento sanzionatorio fosse congrua e conforme ai criteri legali di commisurazione della pena e che il diniego delle attenuanti generiche fosse legittimamente fondato sui precedenti penali dell'imputato. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisando assenza di colpa nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; il fatto è stato ricondotto alla fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti.
art. 132 c.p.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla determinazione della pena; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza.
art. 133 c.p.
Criterio legale per la commisurazione della pena; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito lo abbia correttamente applicato e motivato, indicando gli elementi ritenuti significativi.
art. 125 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente per denunciare un vizio di motivazione; la Corte ha escluso la censura rilevando la presenza di motivazione congrua.
art. 616 c.p.p.
Base normativa per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende conseguente alla declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- La motivazione sulla determinazione della pena è sufficiente quando il giudice di merito indichi gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito dell'applicazione dei criteri legali di commisurazione, senza necessità di un'analitica confutazione di ogni profilo prospettato dalla difesa.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua; può essere legittimamente fondato anche sui precedenti penali dell'imputato, compresi quelli specifici.
- Le doglianze sul trattamento sanzionatorio e sulle attenuanti generiche sono inammissibili quando siano generiche o manifestamente infondate e si risolvano in una mera richiesta di rivalutazione del merito.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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