Cassazione Penale, Sentenza n. 16163/2022 del 27/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Ancona con due motivi principali: (1) violazione di legge per mancata notificazione all'imputato della data della nuova udienza fissata per il 6.10.2017 innanzi al Tribunale di Ascoli Piceno, dopo che il dibattimento era stato sospeso e rinviato d'ufficio a causa degli eventi sismici del 2016; la mancata notifica avrebbe determinato la celebrazione e conclusione del dibattimento in sua assenza integrando nullità. (2) violazione di legge in quanto il decreto di citazione a giudizio per l'udienza innanzi alla Corte di Appello dell'8.1.2020 non sarebbe mai stato notificato all'imputato, ma solo al difensore tramite posta elettronica certificata (PEC).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Sul primo motivo ha ritenuto che non fosse dovuta una nuova notificazione all'imputato perché, alla prima udienza (15.7.2016), l'imputato era stato dichiarato "assente" e il dibattimento era stato rinviato; in tale situazione l'imputato dichiarato assente è rappresentato dal difensore ai sensi dell'art. 420-bis c.p.p., e la successiva fissazione a data certa (6.10.2017) per eventi sismici rientrava nelle previsioni dell'art. 49, co.7, lett. b) del d.l. 17.10.2016, n.189 (conv. L. 15.12.2016, n.229), per cui la comunicazione al difensore sostituiva l'avviso all'imputato. Sul secondo motivo la Corte ha rilevato che dagli atti risulta invece la notificazione del decreto di citazione all'imputato il 23.11.2019. Per questi motivi il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 420-bis c.p.p.
L'ordinanza che fissa la nuova udienza equivale alla citazione solo per le parti presenti; se l'imputato è stato dichiarato assente (o contumace) ai sensi delle norme sulla contumacia, il difensore rappresenta l'imputato e la comunicazione al difensore è sufficiente
d.l. 17 ottobre 2016, n. 189, conv. L. 15 dicembre 2016, n. 229 (art. 49, co.7, lett. b)
Prevede che nei processi penali con parti residenti nei Comuni colpiti dal sisma il giudice, ove risulti contumace o assente una delle parti o dei loro difensori, disponga d'ufficio il rinvio a data successiva a termine predeterminato; la norma supporta il rinvio d'ufficio per eventi sismici e l'equiparazione dell'"assente" al contumace nell'ambito del rinvio
art. 616 c.p.p.
Norma che dispone la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso per cassazione
d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (art. 23, co. 8)
Riferita alla modalità di trattazione orale dei ricorsi in udienza pubblica; qui menzionata nella requisitoria del Procuratore Generale ma non decisiva sul merito del ricorso
Massime di principio
- Se l'imputato è stato dichiarato "assente" o contumace prima del rinvio a data certa, la notificazione della fissazione della nuova udienza al difensore vale anche per l'imputato; non è sempre necessaria una nuova notifica personale all'imputato
- Verificare sempre negli atti la dichiarazione di assenza/contumacia: l'esito dell'accertamento sulla costituzione delle parti (assente vs. presente) è decisivo per stabilire l'obbligo di rinnovare la citazione
- Nei casi di eventi eccezionali disciplinati da norme speciali (es. norme sui sismi del 2016), il giudice può disporre rinvii d'ufficio e la disciplina speciale può incidere sugli obblighi di notifica
- La comunicazione al difensore sostituto via PEC può essere idonea se il difensore rappresenta l'imputato; tuttavia, è prudente conservare la prova della notifica (ricevute, appunti di cancelleria) perché la verifica documentale è determinante in Cassazione
- In caso di contestazione di nullità per mancata notifica occorre sollevare tempestivamente l'eccezione e farne espressa trattazione in grado di appello; il ricorso per cassazione richiede che il vizio sia fondato e provato dagli atti
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 27 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 15951/2022 del 27/04/2022
- Sentenza penale · 27 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 15954/2022 del 27/04/2022
- Sentenza penale · 27 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 15955/2022 del 27/04/2022
- Sentenza penale · 27 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 15956/2022 del 27/04/2022
- Sentenza penale · 27 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 15974/2022 del 27/04/2022
- Sentenza penale · 27 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 15980/2022 del 27/04/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →