Sentenza n. 2426/2026 - Catania, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione di opere edilizie abusive e decreto del Genio Civile di sospensione dei lavori relativi alle medesime opere
Esito
Favorevole al resistente (comune e genio civile)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’ordinanza di demolizione relativa a un solaio di copertura in cemento armato, opere murarie, impianto elettrico e scala di accesso realizzati sull’ultimo piano dell’immobile, nonché il decreto del Genio Civile di sospensione dei lavori adottato ai sensi degli artt. 93, 94, 96 e 97 del d.P.R. n. 380/2001. Ha sostenuto di essersi limitata a rimuovere un rivestimento ligneo ammalorato, affermando che il lastrico solare, il muretto perimetrale e la scala fossero preesistenti e che non fossero stati eseguiti interventi strutturali. Ha inoltre contestato la difformità tra lo stato dei luoghi e i titoli edilizi, richiamando aerofotogrammetrie storiche, atti notarili e una consulenza tecnica di parte per sostenere la preesistenza del lastrico solare. Con un secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 7 della l. n. 241/1990, per omessa comunicazione del verbale di accertamento, della relazione di sopralluogo e di un eventuale precedente sopralluogo. Con un terzo motivo ha censurato il decreto di sospensione dei lavori, sostenendo che non fossero state realizzate opere strutturali di rilevanza sismica e che non fosse stata realizzata alcuna sopraelevazione. Il Comune ha sostenuto che la ricorrente avesse sostituito una copertura a falde con un lastrico solare non assentito, richiamando la documentazione fotografica, la presenza di travi IPE e la denuncia catastale del 30 luglio 2025 relativa a un nuovo piano 3. Il TAR ha preliminarmente respinto l’eccezione di inammissibilità delle censure sviluppate nella memoria non notificata, ritenendo che non fossero completamente nuove, ma già riconducibili, seppure in nuce, al ricorso introduttivo.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. Il TAR ha ritenuto comprovata la natura strutturale e la novità delle opere sulla base delle fotografie, della rimozione di numerose tegole, della presenza di travi IPE e della Tavola 2 della concessione edilizia, dalla quale risultava una copertura a falde e non il lastrico solare attualmente esistente. Ha escluso che la relazione tecnica allegata al titolo edilizio fosse incompatibile con tale ricostruzione. Ha considerato inidonee le aerofotogrammetrie, sia per la loro scarsa decifrabilità sia perché non dimostravano la regolarità urbanistica dell’opera; ha attribuito alla consulenza tecnica di parte un limitato valore probatorio e ha ritenuto che gli atti notarili e le risultanze catastali non costituissero prova certa della consistenza e della conformità urbanistico-edilizia dell’immobile. Al contrario, la denuncia catastale di un nuovo piano 3 è stata considerata elemento indicativo della realizzazione di un’opera prima inesistente. Il TAR ha ribadito che l’ordinanza di demolizione può essere rivolta anche al proprietario successivo che non abbia realizzato l’abuso, poiché l’illecito edilizio ha natura permanente e l’ordine di demolizione è una misura ripristinatoria, non sanzionatoria, che prescinde da dolo, colpa o buona fede del proprietario. Ha quindi escluso la rilevanza della tutela dell’affidamento e della colpevolezza. Il motivo relativo alla mancata comunicazione di avvio del procedimento è stato respinto perché l’ordinanza di demolizione ha natura vincolata. Anche il decreto del Genio Civile è stato ritenuto legittimo e dovuto, in ragione della nuova sopraelevazione e dell’assenza della relativa denuncia dei lavori. La ricorrente è stata condannata al pagamento di € 1.500,00 oltre accessori in favore del Comune e di € 1.500,00 oltre accessori in favore dell’Assessorato regionale.
Norme richiamate
art. 7 l. 241/1990
violazione delle garanzie procedimentali e del contraddittorio
La mancata comunicazione di avvio del procedimento non rileva quando l’atto impugnato, come l’ordinanza di demolizione, ha natura vincolata.
artt. 31 e 93 d.P.R. 380/2001
L’ordine di demolizione può essere rivolto al proprietario attuale dell’immobile anche se non autore materiale dell’abuso; la sospensione dei lavori è legittima in presenza di opere strutturali o di sopraelevazione eseguite senza la prescritta denuncia.
art. 94 d.P.R. 380/2001
La realizzazione di opere soggette alla disciplina sismica senza la preventiva denuncia dei lavori legittima l’intervento sospensivo del Genio Civile.
art. 96 d.P.R. 380/2001
La sospensione dei lavori costituisce misura conseguente all’accertamento di opere eseguite in violazione della normativa sismica.
art. 97 d.P.R. 380/2001
Il decreto di sospensione dei lavori è legittimo in presenza di una sopraelevazione non denunciata.
art. 52 d.lgs. 196/2003
La disposizione è stata richiamata per disporre l’oscuramento delle generalità della ricorrente.
art. 9, par. 1, Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è stata richiamata, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- L’ordinanza di demolizione ha natura ripristinatoria e non sanzionatoria: può essere legittimamente emanata nei confronti del proprietario attuale dell’immobile anche quando questi non abbia realizzato l’abuso, senza necessità di accertarne dolo o colpa.
- La buona fede dell’acquirente e il legittimo affidamento nella regolarità dell’immobile non impediscono l’adozione dell’ordine di demolizione, poiché l’abuso edilizio costituisce un illecito permanente e la misura incide oggettivamente sul bene.
- La mancata comunicazione di avvio del procedimento non determina l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione quando l’amministrazione esercita un potere vincolato a fronte dell’accertata abusività delle opere.
- Le aerofotogrammetrie, gli atti notarili, le risultanze catastali e la consulenza tecnica di parte non costituiscono, di per sé, prova certa della preesistenza e della conformità urbanistico-edilizia di un manufatto; il catasto ha valore essenzialmente fiscale e può assumere, al più, valore indiziario.
- La realizzazione di una sopraelevazione o di opere strutturali senza la prescritta denuncia dei lavori legittima, e può rendere doverosa, l’adozione del provvedimento di sospensione da parte del Genio Civile ai sensi della normativa sismica.
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