Cassazione Penale, Sentenza n. 24565/2025 del 03/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la misura cautelare dell'obbligo di dimora con divieto di uscita notturna, adottata per il reato di rapina pluriaggravata in concorso. Il ricorrente deduce la violazione dell'art. 273 c.p.p. e la manifesta illogicità della motivazione: contesta il rilievo attribuito alla similitudine degli apparati GPS (oggetti di largo consumo, privi di peculiare valenza indiziaria), alla presunta conoscenza tra El Mrabti e i coindagati (assenza di contatti nei giorni della rapina), alla presunta attivazione delle SIM agganciando la cella di Vernio (distanza reale della residenza del ricorrente), alla corrispondenza delle fattezze con la descrizione delle vittime (descrizione generica: incarnato scuro) e al riconoscimento fatto dal tassista (contraddittorio e parziale). Inoltre si censura il rilievo del successivo arresto per un episodio analogo e la valenza delle chat intercorse sei mesi dopo, ritenute generiche e non riferite al fatto.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il motivo: ha richiamato i limiti del sindacato in sede di legittimità sui provvedimenti cautelari (verifica solo di assenza o manifesta illogicità della motivazione o di violazione di norme) e ha ritenuto che il giudice della cautela abbia adeguatamente motivato la sussistenza di gravi indizi. Il Tribunale aveva valutato in modo unitario e sinergico diversi elementi indiziari: rapporto di conoscenza e contatti tra El Mrabti e i coindagati; analogia di dispositivi GPS rinvenuti in casa dell'indagato e quello collocato sull'auto delle vittime; una SIM associata al GPS dell'auto attribuita a uno dei coindagati; l'attivazione delle SIM agganciando la cella di Vernio (vicina alla residenza indicata); contenuti di chat da cui emergevano indicazioni fornite dal ricorrente sulla gestione del GPS; precedenti specifici e successivo arresto per rapina con modalità analoghe. Per questi motivi la Corte ha ritenuto esistente una qualificata probabilità di responsabilità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma richiamata solo per segnalare che non è stata avanzata richiesta di trattazione orale; non incide sulla decisione di merito.
Individua i motivi di ricorso per cassazione invocati (violazione di norme e motivazione manifestamente illogica); la Corte ne valuta l'ammissibilità e il fondamento.
Disciplina la misura cautelare personale fondata su gravi indizi di colpevolezza; la Corte richiama la nozione applicabile in sede cautelare e i limiti del sindacato sul tema in Cassazione.
commi 3 e 4 (richiamati dall'art. 273 c.p.p.)
Richiamato per chiarire che, in sede cautelare, non è richiesto il livello di precisione e concordanza degli indizi richiesto per il giudizio di responsabilità definitivo (comma 2 non richiamato).
Norma applicata per la condanna alle spese del grado di giudizio e per l'ammenda a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In cassazione contro provvedimenti cautelari la Corte verifica solo l'esistenza di violazioni di legge o la presenza di motivazione mancante o manifestamente illogica; non riconsidera liberamente la ricostruzione dei fatti né la valutazione degli elementi probatori già compiuta dal giudice della cautela.
- La nozione di 'gravi indizi di colpevolezza' in sede cautelare richiede una qualificata probabilità di responsabilità ma è meno rigorosa del giudizio di condanna: si valuta complessivamente e in sinergia l'insieme degli elementi, senza esame atomistico.
- Singoli elementi deboli o comuni (es. dispositivi di uso comune) possono non essere decisivi da soli, ma se combinati con altri elementi (rapporti di conoscenza, associazioni di SIM/GPS, localizzazione cellulare, conversazioni che indicano coordinamento, precedenti specifici) possono integrare un quadro indiziario utile alla misura cautelare.
- Prove o fatti successivi al reato (es. un arresto per analogo illecito avvenuto dopo) hanno valore limitato e non possono automaticamente provare un fatto anteriore, salvo che non emergano collegamenti diretti e pertinenti; tuttavia, il giudice può tenerne conto nel quadro complessivo se ritenuto significativo.
- Per impugnare con successo la misura cautelare in Cassazione è necessario dimostrare specifiche violazioni di legge o una evidente contraddittorietà/manifesta illogicità della motivazione, non semplicemente proporre una diversa valutazione delle stesse risultanze investigative.
- Elementi tecnici come il collegamento tra SIM e dispositivi GPS o l'aggancio a determinate celle possono avere rilievo indiziario rilevante se adeguatamente contestualizzati (vicinanza geografica, corrispondenza con residenze o spostamenti) e se considerati insieme ad altri elementi di collegamento tra indagati.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 3 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 24419/2025 del 03/07/2025
- Sentenza penale · 3 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 24420/2025 del 03/07/2025
- Sentenza penale · 3 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 24422/2025 del 03/07/2025
- Sentenza penale · 3 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 24423/2025 del 03/07/2025
- Sentenza penale · 3 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 24424/2025 del 03/07/2025
- Sentenza penale · 3 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 24425/2025 del 03/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →