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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23008/2026 del 22/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva applicato gli arresti domiciliari con divieto di comunicare con persone diverse dai conviventi, per i reati di bancarotta fraudolenta (impropria, distrattiva e documentale) come amministratore della Montesano Catering s.r.l. deducendo due censure: 1) nullità del provvedimento per mancato interrogatorio preventivo ex art. 291, comma 1‑quater c.p.p., atteso che il Pubblico Ministero aveva prospettato solo l'esigenza di prevenzione della reiterazione (lett. c) dell'art. 274 c.p.p.) mentre il GIP aveva ravvisato anche il pericolo di inquinamento probatorio (lett. a) e quindi avrebbe dovuto disporre l'interrogatorio; 2) carenza di motivazione e di concretezza/attualità delle esigenze cautelari, in particolare quella di reiterazione, dato che le condotte contestate si erano interrotte nel 2021 e non risultano elementi che attestino il controllo attuale dell'indagato su società intestate a terzi (es. Poseidon), né adeguata proporzionalità della misura.

La decisione

Il Tribunale di Catanzaro ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, sebbene il PM avesse prospettato solo l'esigenza di cui alla lett. c) dell'art. 274 c.p.p., il GIP possa motivatamente valorizzare anche un'esigenza diversa (lett. a)) senza violare il principio della domanda cautelare e senza che ciò determini automaticamente la nullità per mancato interrogatorio preventivo. Il Tribunale del riesame ha inoltre colmato la lacuna motivazionale del GIP, ritenendo provata l'attualità e concretezza del pericolo di inquinamento probatorio (scomparsa delle scritture contabili della fallita, indagini che hanno rilevato reticenza di altri soggetti, indizi di amministrazione di fatto di società collegate) e del pericolo di reiterazione (schema operativo ripetibile tramite società intestate a congiunti o prestanome). Ha confermato che il tempo trascorso dalle condotte non basta a escludere il pericolo di inquinamento probatorio e ha ritenuto la misura adeguata e proporzionata, evidenziando la capacità dell'indagato di avvalersi di prestanome. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma richiamata quale titolo giuridico per la decisione del Tribunale del riesame di confermare l'ordinanza del GIP; il Tribunale ha agito ai sensi di tale articolo nel riesame della misura cautelare

  • art. 291, comma 1‑quater cod. proc. pen.

    Riguarda l'interrogatorio preventivo dell'indagato prima dell'applicazione di misure personali quando il pubblico ministero non ha chiesto determinate esigenze cautelari; il giudice ha ritenuto che l'assenza dell'interrogatorio non determina automaticamente la nullità se il GIP, esercitando i suoi poteri di valutazione, ritiene sussistente un'esigenza cautelare diversa da quella prospettata dal PM

  • art. 292, comma 3‑bis cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente per dedurre la nullità del provvedimento; il Tribunale ha ritenuto infondata l'eccezione alla luce della possibilità per il GIP di valorizzare esigenze cautelari non prospettate dal PM

  • art. 274 cod. proc. pen. (lett. a) e c))

    Let. a) (pericolo di inquinamento probatorio): interpretata come valutabile sia rispetto alle prove già acquisite sia rispetto a fonti dichiarative da acquisire, e non esclusa dal decorso del tempo. Let. c) (pericolo di reiterazione): può essere desunta da elementi indizianti circa l'abitudine a ripetere schemi illeciti e dall'uso di società intestate a congiunti o prestanome

  • art. 616, comma 1 cod. proc. pen.

    Statuisce la condanna alle spese processuali per il ricorrente soccombente; applicata dal Tribunale a carico di Montesano

Massime di principio

  • Il GIP può, nell'ambito delle sue valutazioni, fondare la misura cautelare su esigenze diverse o ulteriori rispetto a quelle indicate dal pubblico ministero senza che ciò determini automaticamente la nullità del provvedimento per mancato interrogatorio preventivo; l'eccezione va valutata in base alla concreta motivazione del giudice
  • Il pericolo di inquinamento probatorio si valuta anche con riguardo alle prove già acquisite e alle fonti dichiarative che devono essere preservate per il dibattimento; il decorso del tempo dalle condotte non esclude automaticamente tale pericolo se permangono elementi concreti di rischio (es. occultamento di scritture, reticenza di soggetti coinvolti)
  • Il pericolo di reiterazione può essere desunto da un 'schema operativo' dell'indagato e dall'utilizzo di società intestate a stretti congiunti o prestanome; per contrastare tale rischio il giudice può adottare misure anche limitative delle comunicazioni
  • Per impugnare efficacemente una misura cautelare è utile contestare la concretezza e l'attualità delle esigenze cautelari con elementi fattuali (ad es. assenza di controllo sulle società indicate, documentazione a supporto dell'inattività, prove dell'impossibilità di reiterare) e proporre misure meno gravose se la stessa esigenza può essere tutelata in modo diverso
  • La motivazione del provvedimento cautelare deve indicare le circostanze concrete che giustificano le esigenze di cui all'art. 274 c.p.p.; in caso di carenze il Tribunale del riesame può integrare la motivazione ove i fatti emersi nel giudizio giustifichino la conferma della misura

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