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Sentenza

Sentenza n. 1830/2026 - Torino, Sezione 2

per l'annullamento della Delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 18.01.2023, pubblicata all'albo pretorio dell'Ente dal 25.1.2023 al 9.2.2023, pubblicata per estratto sul BUR n. 6 del 9.2.2023, avente ad oggetto “variante parziale n. 11 al piano regolatore generale comunale ai sensi dell'art. 17, comma 5, della legge regionale 5 dicembre 1977, n.56 e s.m.i. esclusione dalle procedure di valutazione ambientale strategica (vas), controdeduzioni alle osservazioni pervenute e approvazione” nonché di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente o comunque connesso.

Giustizia amministrativa202300317

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera consiliare di approvazione della variante parziale n. 11 al PRG, con esclusione dalla procedura di VAS, volta ad elevare da 10,50 a 30 metri l’altezza massima di parte dei fabbricati produttivi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il comitato ha impugnato la delibera comunale deducendo, anzitutto, la violazione degli artt. 17, commi 5 e 6, della l.r. Piemonte n. 56/1977 e dell’art. 62 della l.r. n. 13/2020, nonché carenza dei presupposti, difetto di istruttoria, illogicità e contraddittorietà, sostenendo che la modifica avrebbe dovuto essere qualificata come variante strutturale e non parziale. In particolare, il ricorrente ha contestato l’assenza, nell’area interessata, di opere di urbanizzazione primaria funzionalmente collegate a quelle comunali o di sistemi alternativi conformi alla legge, rilevando la distanza delle reti di illuminazione, acquedotto, fognatura e gas metano. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione della disciplina statale e regionale sulla VAS, l’insussistenza dei presupposti per l’esclusione dalla valutazione ambientale strategica, difetto di istruttoria e motivazione, illogicità manifesta, violazione dell’imparzialità e del principio di precauzione. Ha contestato, in particolare, la nomina di un professionista esterno per la verifica di assoggettabilità, ritenendolo collegato alla fase progettuale, e la mancata adeguata considerazione dei rilievi formulati da ASL, ARPA e Soprintendenza.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. In relazione al primo motivo, ha ritenuto legittima la qualificazione della modifica come variante parziale. L’intervento incideva esclusivamente sull’altezza massima degli edifici, senza modificare la superficie territoriale, gli indici di edificabilità, la superficie fondiaria o i rapporti di copertura. Pertanto, non si trattava di nuove previsioni insediative cui applicare il requisito della previa dotazione di opere di urbanizzazione primaria previsto dall’art. 17, comma 6, della l.r. n. 56/1977. La distanza delle reti non era comunque decisiva, trattandosi di un’area già destinata da tempo ad attività produttive; l’eventuale adeguamento infrastrutturale avrebbe dovuto essere definito nella fase esecutiva, in relazione all’effettiva realizzazione dell’impianto. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha affermato che l’utilizzo di un professionista esterno per la verifica di assoggettabilità a VAS non era vietato, poiché l’avvalimento di strutture regionali, provinciali o di altre amministrazioni costituisce una modalità non esclusiva. Rilevava invece la separazione funzionale rispetto ai redattori della variante, ritenuta rispettata perché le funzioni erano state affidate a soggetti diversi. Le valutazioni svolte in sede di screening VAS sono state ritenute coerenti e non affette da difetto di motivazione, illogicità manifesta, erroneità dei presupposti o incoerenza procedurale. I contributi di ASL, ARPA e Soprintendenza non imponevano univocamente lo svolgimento della VAS né evidenziavano specifiche incompatibilità paesaggistiche; era inoltre legittimo rinviare alla fase attuativa la soluzione di problematiche connesse alla concreta realizzazione dell’intervento. La persistente volontà del Comune di mantenere la variante e la volontà del comitato di proseguire il giudizio hanno escluso sia la cessazione della materia del contendere sia l’improcedibilità, nonostante la rinuncia della società all’investimento. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 17, comma 5, l.r. Piemonte n. 56/1977

    Sono varianti parziali al PRG le modifiche che soddisfano tutte le seguenti condizioni...

    La variante è parziale se rispetta cumulativamente i limiti dimensionali e strutturali previsti dalla disposizione; la modifica della sola altezza massima, senza aumento della superficie territoriale o degli indici di edificabilità, non integra di per sé una nuova previsione insediativa.

  • art. 17, comma 6, l.r. Piemonte n. 56/1977

    Le previsioni insediative, oggetto di variante parziale, devono interessare aree ... dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali o da sistemi alternativi esistenti e funzionali conformi alle disposizioni vigenti

    Il requisito delle opere di urbanizzazione primaria si riferisce alle previsioni insediative oggetto della variante e non opera quando la variante modifica soltanto l’altezza degli edifici senza incidere sulla superficie territoriale o sugli indici di edificabilità.

  • art. 2, comma 3, l.r. Piemonte n. 7/2022

    ... o da sistemi alternativi esistenti e funzionali conformi alle disposizioni vigenti

    La disposizione ha ampliato le modalità di soddisfacimento del requisito infrastrutturale, includendo sistemi alternativi esistenti e funzionali, conformi alla normativa.

  • art. 3-bis l.r. Piemonte n. 56/1977

    Le Amministrazioni prive delle necessarie risorse umane e professionali ... possono avvalersi delle risorse della Regione o della provincia o della città metropolitana ... o di altra amministrazione locale

    Il ricorso alle strutture di altre amministrazioni è una facoltà e non una modalità esclusiva; il Comune può affidare la verifica di assoggettabilità a VAS a un professionista esterno, purché sia garantita la separazione funzionale e l’indipendenza dell’attività.

  • art. 12 d.lgs. n. 152/2006

    Lo screening di assoggettabilità a VAS costituisce una valutazione connotata da discrezionalità tecnica e amministrativa, sindacabile solo in presenza di difetto di motivazione, manifesta illogicità, erroneità dei presupposti o incoerenza della procedura e dei suoi esiti.

  • artt. 3-ter, 4, 6 e 11 d.lgs. n. 152/2006

    Le disposizioni sono richiamate nel motivo relativo alla VAS e ai principi ambientali, ma la decisione non attribuisce loro una specifica interpretazione autonoma ulteriore rispetto ai limiti del sindacato sullo screening.

  • art. 3-bis l.r. Piemonte n. 56/1977

    La decisione valorizza la distinzione funzionale tra il soggetto che redige la variante e quello incaricato della verifica di assoggettabilità a VAS.

Massime di principio

  • Una variante urbanistica che modifica esclusivamente l’altezza massima degli edifici, senza aumentare la superficie territoriale, gli indici di edificabilità, la superficie fondiaria o i rapporti di copertura, può essere qualificata come variante parziale quando rispetta gli ulteriori requisiti previsti dalla disciplina regionale.
  • Il requisito della dotazione di opere di urbanizzazione primaria previsto per le previsioni insediative oggetto di variante parziale si riferisce alle modifiche che introducono o ampliano concretamente il carico insediativo; non è automaticamente applicabile a una variante che si limiti a modificare l’altezza degli edifici in un’area già destinata ad attività produttive.
  • L’amministrazione comunale può affidare a un professionista esterno la verifica di assoggettabilità a VAS, poiché l’avvalimento di strutture di altre amministrazioni non costituisce una modalità esclusiva, purché sia assicurata la separazione funzionale rispetto ai soggetti incaricati della redazione della variante.
  • Lo screening di assoggettabilità a VAS è espressione di discrezionalità tecnica e amministrativa e non è sindacabile nel merito dal giudice amministrativo, salvo che emergano difetto di motivazione, manifesta illogicità, erroneità dei presupposti di fatto o incoerenza della procedura valutativa e dei suoi risultati.
  • La rinuncia del soggetto privato alla realizzazione dell’intervento non determina la cessazione della materia del contendere o l’improcedibilità del ricorso quando l’amministrazione dichiari di voler mantenere ferma la disciplina urbanistica generale e il ricorrente conservi un interesse concreto alla decisione.

Come è indicizzato

MateriePiani regolatori e variantiVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiUrbanistica e governo del territorioAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePrincipi di precauzione e prevenzione

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