Sentenza n. 771/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento, previa concessione di misure cautelari: - del provvedimento prot. uscita n. 0102969 del 15 luglio 2025, notificato a mezzo posta elettronica certificata in pari data, attraverso il quale - a conclusione del procedimento di vigilanza avviato nei confronti del Consorzio (Fascicolo UVMACT n. 4794/2024/adn) - l'Autorità ha statuito che “la presenza di un socio partecipante quotato e la annessa provenienza da società quotata di alcuni dei consiglieri di amministrazione del Consorzio non è circostanza tale da escludere l'applicazione ai componenti del Cda, che rivestono il ruolo di dirigenti nella quotata - nella fattispecie in esame ENI -, delle disposizioni dell'art. 14 d.lgs. 33/2013, ivi comprese quelle relative alle dichiarazioni reddituali e patrimoniali (lett. f) comma 1 del citato articolo”); - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, ivi inclusi (i) la nota di avvio del procedimento prot. A.n.a.c. n. 128590 del 5 novembre 2024, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33/2013 e successive modificazioni (“Regolamento”); (ii) l'appunto prot. n. 91713 del 20 giugno 2025, recante “seconda istruttoria USRAC esaminata nell'adunanza del 9 luglio 2025” e il relativo verbale di adunanza del 9 luglio 2025, con annessa nota di trasmissione, recante la decisione consiliare, conosciuti in data 13 agosto 2025 a seguito dell'accesso agli atti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atto di vigilanza ANAC che intimava la pubblicazione integrale dei dati reddituali e patrimoniali di due consiglieri di amministrazione, inclusi gli emolumenti percepiti dalla società quotata di cui erano dirigenti
Esito
Favorevole al ricorrente (ente partecipato)
La controversia
Il Consorzio ha impugnato l'atto ANAC con cui era stata richiesta, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. f), d.lgs. 33/2013, la pubblicazione integrale dei dati reddituali e patrimoniali relativi a due consiglieri di amministrazione nominati dalla società quotata partecipante e dirigenti di quest'ultima. Con il primo motivo ha sostenuto che l'obbligo di trasparenza dovesse essere limitato ai dati derivanti dall'incarico nel Consorzio, escludendo gli emolumenti corrisposti dalla società quotata, non soggetta agli stessi obblighi di pubblicazione e tenuta a pubblicare integralmente i dati reddituali soltanto per i dirigenti apicali. Ha inoltre dedotto che la divulgazione degli emolumenti avrebbe potuto ledere interessi strategici della società quotata, favorendo il reclutamento dei dirigenti da parte di concorrenti. In via subordinata ha contestato anomalie dell'istruttoria ANAC, tra cui la sospensione eccessivamente prolungata del termine procedimentale per esigenze istruttorie e il travisamento del contenuto di un parere Consob. ANAC ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per essere rivolto contro un atto endoprocedimentale e ha rappresentato che, nelle more, il Consiglio dell'Autorità aveva accolto la soluzione richiesta dal Consorzio.
La decisione
Il TAR ha ritenuto di poter prescindere dall'esame dell'eccezione di inammissibilità, osservando sia che l'atto impugnato non appariva del tutto privo di contenuto lesivo, poiché imprimeva al procedimento una direzione sfavorevole al ricorrente, sia che il giudizio poteva essere definito in applicazione del principio della ragione più liquida. Nelle more del giudizio, ANAC ha adottato la delibera n. 484 del 10 dicembre 2025, con la quale ha ordinato la pubblicazione dei dati mancanti dei due consiglieri, precisando però che dovevano essere oscurate, tanto nelle dichiarazioni reddituali quanto in quelle patrimoniali, tutte le retribuzioni percepite dalla società quotata. Tale decisione coincideva integralmente con l'interesse e con la domanda del Consorzio, che lo ha confermato in camera di consiglio. Il TAR ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., per piena soddisfazione dell'interesse azionato. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità e novità della controversia e del comportamento collaborativo di ANAC.
Norme richiamate
art. 14, comma 1, lett. f), d.lgs. 33/2013
dati reddituali e patrimoniali
L'obbligo di pubblicazione dei dati relativi ai componenti degli organi di amministrazione è stato oggetto della controversia; la soluzione concretamente adottata ha escluso dagli obblighi di pubblicazione le retribuzioni percepite dai consiglieri dalla società quotata.
art. 2-bis, comma 2, lett. b), d.lgs. 33/2013
società quotata non rientrante nell'ambito di applicazione della normativa sulla trasparenza
La disposizione è stata invocata dal Consorzio per sostenere l'esclusione degli emolumenti provenienti dalla società quotata; la sentenza non decide nel merito la portata applicativa della norma.
art. 123-ter d.lgs. 58/1998
pubblicazione integrale dei dati reddituali solo per i dirigenti apicali
La disposizione è stata richiamata dal Consorzio per distinguere il regime di trasparenza applicabile alla società quotata; la sentenza non definisce la questione interpretativa.
art. 34, comma 2, c.p.a.
ANAC ha richiamato la norma per sostenere l'inammissibilità del ricorso; il TAR ha ritenuto di poter prescindere dall'esame dell'eccezione.
art. 34, comma 5, c.p.a.
pieno soddisfacimento dell'interesse del ricorrente
La cessazione della materia del contendere è stata dichiarata quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione ha adottato un provvedimento pienamente satisfattivo dell'interesse azionato.
art. 60 c.p.a.
sentenza in forma semplificata
Il TAR ha dato alle parti avviso della possibile definizione del giudizio con sentenza semplificata in camera di consiglio.
Massime di principio
- La materia del contendere cessa ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione adotta un atto che soddisfa integralmente e in modo effettivo l'interesse sostanziale perseguito dal ricorrente, anche se non viene esaminata la legittimità originaria dell'atto impugnato.
- Quando l'amministrazione modifica o precisa in senso favorevole la propria posizione nel corso del giudizio, il giudice può definire la controversia secondo il principio della ragione più liquida, senza decidere previamente un'eccezione di inammissibilità che non sia necessaria alla definizione della causa.
- Un atto endoprocedimentale può presentare un contenuto potenzialmente lesivo quando orienta il procedimento in senso sfavorevole al destinatario; tuttavia, se l'amministrazione adotta successivamente una determinazione pienamente satisfattiva, il giudizio può essere definito per cessazione della materia del contendere senza una pronuncia definitiva sull'ammissibilità dell'impugnazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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