Sentenza n. 2265/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda in data 24 giugno 2024 di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito dal ricorrente in Spagna.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio inadempimento sulla domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al ricorrente (docente con titolo estero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sulla domanda di riconoscimento presentata il 24 giugno 2024, evidenziando il decorso del termine per la conclusione del procedimento e l'impossibilità di inserirsi nelle graduatorie dei docenti abilitati. Il Ministero non ha adottato alcun provvedimento né, secondo quanto risulta dagli atti, ha richiesto integrazioni documentali. Il ricorrente ha quindi dedotto la violazione dell'obbligo dell'amministrazione di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso entro i termini previsti dalla legge n. 241/1990 e dall'art. 16 del d.lgs. n. 206/2007.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti del silenzio inadempimento: presentazione di una formale istanza e scadenza del termine senza pronuncia dell'amministrazione. Ha rilevato la violazione sia del termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241/1990 sia dei termini speciali dell'art. 16 del d.lgs. n. 206/2007: trenta giorni per verificare la completezza della documentazione, eventualmente richiedere integrazioni, e tre mesi per adottare il provvedimento di riconoscimento dalla presentazione della documentazione completa. Il termine massimo complessivo è stato individuato in quattro mesi, ove siano richieste integrazioni. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito è stato condannato a concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l'eventuale persistente inerzia, il TAR ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli ulteriori 90 giorni dalla scadenza del termine concesso all'amministrazione. Nella definizione del procedimento, amministrazione e commissario dovranno rispettare i principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e i principi enunciati dalle sentenze dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 500 euro di spese, oltre oneri e accessori.
Norme richiamate
legge n. 241/1990
termine generale di trenta giorni per la conclusione del procedimento
Il decorso del termine generale senza l'adozione di un provvedimento espresso integra, in presenza di un'istanza formale, la violazione dell'obbligo di provvedere.
art. 16, comma 2, d.lgs. n. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l'autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l'Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.
L'autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, se necessario, richiedere le integrazioni.
art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l'autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato
Il provvedimento sul riconoscimento deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; considerando anche il termine per la verifica e le eventuali integrazioni, il termine complessivo massimo è di quattro mesi.
art. 31 c.p.a.
Il giudizio sul silenzio consente di accertare l'illegittimità dell'inerzia e di ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine, con eventuale nomina del commissario ad acta.
Massime di principio
- In presenza di una formale istanza e della scadenza del termine applicabile senza l'adozione di un provvedimento espresso, sussiste il silenzio inadempimento dell'amministrazione e il giudice amministrativo può ordinare la conclusione del procedimento.
- Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali disciplinato dall'art. 16 del d.lgs. n. 206/2007, l'autorità competente deve verificare la completezza della documentazione entro trenta giorni e adottare il provvedimento di riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; ove siano necessarie integrazioni, il termine complessivo massimo individuato dal giudice è di quattro mesi.
- L'ordine giudiziale di provvedere non comporta il riconoscimento automatico del titolo, ma impone all'amministrazione l'adozione di un provvedimento espresso, da assumere nel rispetto dei principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità.
- In caso di persistente inerzia successiva alla sentenza, il giudice può nominare sin d'ora un commissario ad acta, assegnandogli un termine decorrente dalla scadenza di quello concesso all'amministrazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 5 feb 2026Sentenza n. 299/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 5 feb 2026Sentenza n. 300/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 5 feb 2026Sentenza n. 301/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 5 feb 2026Sentenza n. 303/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 5 feb 2026Sentenza n. 304/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 5 feb 2026Sentenza n. 305/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →