Sentenza n. 916/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento - della Delibera del Consiglio Comunale n.30/2022 del 18/10/2022 con cui il Comune di Striano ha approvato il P.U.C. ed ha classificato i terreni in proprietà del ricorrente quale “Zona E1: Agricola Normale”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibera del Consiglio Comunale di Striano n. 30/2022, con cui è stato approvato il PUC e i terreni del ricorrente sono stati classificati come "Zona E1: Agricola Normale", oltre agli atti presupposti
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la classificazione urbanistica agricola dei propri terreni, sostenendo che, per la collocazione dell'area e per la presenza di una tettoia regolarmente assentita a servizio dell'attività di deposito o esposizione di autovetture, avrebbe dovuto essere assegnata una destinazione edificabile, produttiva o commerciale, anziché agricola. Ha inoltre dedotto disparità di trattamento rispetto ad altri lotti, asseritamente caratterizzati da utilizzi diversi rispetto alle precedenti destinazioni urbanistiche e classificati come zone TD2 per insediamenti produttivi esistenti. Ha censurato il rigetto delle osservazioni presentate in sede di formazione del PUC, ritenendolo inadeguatamente e insufficientemente motivato. Infine, ha dedotto che il piano non avrebbe superato la verifica di coerenza con le strategie sovracomunali prevista dall'art. 3, comma 4, del Regolamento Regionale Campania n. 5/2011 e non si sarebbe adeguato ai rilievi formulati dalla Città Metropolitana di Napoli.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha riconosciuto che le scelte di pianificazione urbanistica sono espressione di ampia discrezionalità amministrativa e sono sindacabili soltanto in presenza di arbitrarietà, manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti. Nel caso concreto, la conferma della destinazione agricola E1 non è stata ritenuta illogica: l'area era già classificata come agricola nella previgente pianificazione e la mera presenza della tettoia non era idonea a trasformarne la vocazione urbanistica. Inoltre, dalla DIA del 2011 risultava che la tettoia era destinata al ricovero di mezzi agricoli, circostanza coerente con la classificazione agricola. Il Comune aveva altresì spiegato che il nuovo PUC perseguiva il contenimento del consumo di suolo e individuava come produttive soltanto le aree industriali già esistenti, prevedendo nuova edificazione produttiva esclusivamente nell'area di ampliamento del PIP. Il rigetto delle osservazioni è stato ritenuto sufficiente, poiché esse costituiscono un apporto collaborativo alla formazione dello strumento urbanistico e non determinano, di regola, una posizione di affidamento qualificato; era quindi sufficiente indicare il contrasto della richiesta con le strategie generali del piano. È stata respinta anche la censura di disparità di trattamento, non essendo stata dimostrata l'assoluta identità delle situazioni poste a confronto e la conseguente irragionevole diversità di trattamento. Quanto ai rilievi della Città Metropolitana, il TAR ha ritenuto che fossero stati esaminati nella relazione tecnica endoprocedimentale di adeguamento dello strumento urbanistico. Le spese di lite sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 3, comma 4, Regolamento Regionale Campania n. 5/2011
La disposizione è richiamata dal ricorrente in relazione alla verifica di coerenza dello strumento urbanistico con le strategie sovracomunali; la censura è stata ritenuta infondata perché i rilievi della Città Metropolitana risultavano esaminati nella relazione tecnica di adeguamento.
DIA del 2011
L'atto, richiamato quale elemento documentale, qualificava la tettoia come destinata al ricovero di mezzi agricoli, circostanza ritenuta coerente con la destinazione agricola dell'area.
Massime di principio
- Le scelte contenute negli strumenti urbanistici generali costituiscono espressione di ampia discrezionalità amministrativa, comprendente anche valutazioni relative all'organizzazione edilizia e allo sviluppo socioeconomico del territorio, e sono sindacabili dal giudice amministrativo solo per arbitrarietà, manifesta illogicità o irragionevolezza, ovvero per travisamento dei fatti.
- La conferma della destinazione agricola di un'area già classificata come agricola nella precedente pianificazione non è illogica per il solo fatto che sul terreno insista una struttura regolarmente assentita, quando tale struttura non sia di per sé idonea a trasformare la vocazione urbanistica dell'area e risulti funzionale a un uso agricolo.
- Le osservazioni dei proprietari nell'ambito della formazione dello strumento urbanistico costituiscono un apporto collaborativo e, salvo la presenza di specifiche situazioni di affidamento o aspettative qualificate, il loro rigetto non richiede una motivazione analitica: è sufficiente che l'amministrazione le esamini seriamente e indichi il contrasto con gli interessi e le strategie generali del piano.
- La disparità di trattamento nelle scelte urbanistiche può essere riconosciuta soltanto in presenza di assoluta identità delle situazioni di fatto e di una conseguente, irragionevole diversità di trattamento; la prova rigorosa dell'omogeneità delle situazioni comparate grava sul privato.
- Le prescrizioni e osservazioni formulate dall'ente sovracomunale nell'ambito della formazione del piano risultano considerate quando siano esaminate in una relazione tecnica endoprocedimentale di adeguamento dello strumento urbanistico.
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