Sentenza n. 2468/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 3979 del 2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio n. 3979 del 2025, relativa alla determinazione dirigenziale con cui Roma Capitale aveva disposto lo scorrimento di tre ulteriori posizioni della graduatoria di un concorso pubblico per dirigenti amministrativi, anziché utilizzare la graduatoria di una selezione interna
Esito
Favorevole al resistente (ente locale e beneficiaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le appellanti avevano partecipato a una procedura selettiva riservata al personale interno, indetta ai sensi dell’art. 28, comma 1-ter, d.lgs. n. 165/2001, risultando idonee non vincitrici. Contestavano lo scorrimento della graduatoria di un distinto concorso pubblico per dirigente amministrativo, sostenendo che Roma Capitale avrebbe dovuto utilizzare la graduatoria della selezione interna. Con il primo motivo hanno dedotto la violazione dell’art. 97 Cost., degli artt. 28, comma 1-ter, e 35 d.lgs. n. 165/2001, dell’art. 91 TUEL e delle disposizioni regolamentari capitoline, assumendo l’equiparabilità della procedura interna al concorso pubblico e l’applicabilità dello scorrimento. Con il secondo motivo hanno sostenuto che, anche qualificando la procedura come progressione interna, il bando e il regolamento comunale avrebbero previsto l’efficacia della graduatoria e quindi l’obbligo di procedere allo scorrimento, lamentando altresì contraddittorietà della condotta amministrativa. Con il terzo motivo hanno censurato il ricorso di Roma Capitale a numerosi incarichi dirigenziali esterni ex art. 110 TUEL, deducendo carenza di motivazione e istruttoria e sostenendo che tali incarichi avrebbero potuto essere contestati anche incidentalmente ai fini risarcitori. Con il quarto motivo hanno chiesto l’accertamento del diritto all’assunzione e, in subordine, il risarcimento del danno per perdita di chance, assumendo che l’amministrazione fosse obbligata a utilizzare la graduatoria interna entro la quota riservata al personale dipendente.
La decisione
L’appello è stato respinto e la sentenza del TAR è stata confermata. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la procedura prevista dall’art. 28, comma 1-ter, d.lgs. n. 165/2001 sia ontologicamente distinta dal concorso pubblico, perché riservata ai dipendenti già in servizio e costituente una deroga al modello ordinario di accesso aperto dall’esterno. La presenza di prove selettive, requisiti e modalità affini a quelli del concorso pubblico non modifica tale natura. L’art. 35 d.lgs. n. 165/2001, nella parte in cui disciplina l’efficacia e lo scorrimento delle graduatorie, riguarda i concorsi pubblici e non è automaticamente applicabile alle selezioni interne. La possibilità di scorrere una graduatoria di una procedura riservata non poteva essere desunta né dalla disciplina generale né dal bando, che non prevedeva specificamente tale facoltà; il richiamo generico del regolamento comunale all’efficacia delle graduatorie, accompagnato dal rispetto dell’adeguato accesso dall’esterno, non era sufficiente a derogare alla disciplina ordinaria. È stata inoltre dichiarata inammissibile la censura relativa agli incarichi ex art. 110 TUEL, perché le relative determinazioni non erano state impugnate. Il giudice ha comunque precisato che lo scorrimento non costituisce un obbligo inderogabile neppure per selezioni aperte al conferimento di incarichi dirigenziali. La questione sulla quota riservata al personale interno è stata ritenuta superata dall’assenza di un diritto allo scorrimento; in ogni caso, la formula legislativa “non superiore al 30 per cento” attribuisce all’amministrazione ampia discrezionalità, consentendole di individuare una quota inferiore o pari al limite massimo, senza obbligo di coprire l’intera percentuale. È stata respinta anche la domanda risarcitoria, non essendo stata dimostrata una posizione giuridica lesa né l’illegittimità della condotta amministrativa. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 97 Cost.
accesso al pubblico impiego attraverso concorsi pubblici aperti all’esterno
Il concorso pubblico costituisce il criterio ordinario di reclutamento, volto ad assicurare imparzialità, trasparenza e buon andamento; le procedure interne sono derogatorie e di stretta interpretazione.
art. 28, comma 1-ter, d.lgs. n. 165/2001
una quota non superiore al 30 per cento dei posti residui disponibili sulla base delle facoltà assunzionali autorizzate è riservata ... al personale in servizio a tempo indeterminato
La disposizione introduce una modalità eccezionale e riservata di accesso alla dirigenza. La quota indicata costituisce un limite massimo e non impone all’amministrazione di coprirla integralmente.
art. 35 d.lgs. n. 165/2001
La disciplina dell’efficacia e dello scorrimento delle graduatorie si riferisce ai concorsi pubblici e non è automaticamente estensibile alle selezioni interne riservate.
art. 91 d.lgs. n. 267/2000
Non fonda un diritto allo scorrimento della graduatoria formata all’esito di una selezione interna non equiparabile a un concorso pubblico.
art. 110 d.lgs. n. 267/2000
Il ricorso a incarichi dirigenziali esterni non è stato esaminato nel merito perché le relative determinazioni non erano state impugnate; il giudice ha comunque escluso che lo scorrimento costituisca un obbligo inderogabile.
art. 30, comma 3, c.p.a.
La possibilità di valutare incidentalmente l’illegittimità di atti ai fini risarcitori non supera, nel caso concreto, la mancata impugnazione degli specifici incarichi contestati.
art. 1421 c.c.
Il richiamo alla possibile rilevabilità d’ufficio della nullità degli atti ex art. 110 TUEL non è stato ritenuto idoneo a superare la mancata impugnazione, poiché la censura è stata dichiarata inammissibile.
Massime di principio
- La graduatoria formata all’esito di una procedura selettiva riservata ai dipendenti interni, anche quando la selezione preveda requisiti e prove analoghi a quelli di un concorso pubblico, non è equiparabile alla graduatoria di un concorso pubblico ai fini dell’efficacia nel tempo e dello scorrimento, poiché manca l’apertura generalizzata all’esterno.
- Le procedure interne per l’accesso alla dirigenza, costituendo una deroga al principio costituzionale del concorso pubblico aperto, sono soggette a interpretazione restrittiva e non consentono l’utilizzazione della graduatoria per coprire ulteriori posti resisi disponibili, salvo una specifica previsione normativa o del bando che legittimi tale effetto.
- Un richiamo generico del regolamento dell’amministrazione all’efficacia delle graduatorie per posti successivamente vacanti non è sufficiente a estendere alle selezioni interne la disciplina dello scorrimento prevista per i concorsi pubblici, soprattutto quando la disposizione richiama il rispetto dell’adeguato accesso dall’esterno.
- La previsione di una quota “non superiore” a una determinata percentuale per l’accesso riservato al personale interno attribuisce all’amministrazione una facoltà discrezionale entro il limite massimo e non impone la copertura dell’intera quota.
- La contestazione della legittimità di specifici incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell’art. 110 TUEL richiede l’impugnazione dei relativi provvedimenti; la mancata impugnazione rende inammissima la censura diretta a incidere su tali atti, anche quando sia dedotta nell’ambito di una controversia sullo scorrimento di una graduatoria.
- In assenza di un obbligo giuridico di scorrimento della graduatoria interna e di una condotta amministrativa illegittima, non sussistono i presupposti per riconoscere né il diritto all’assunzione né il risarcimento del danno da perdita di chance.
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