Cassazione Penale, Sentenza n. 48287/2022 del 20/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per rapina commessa il 2 novembre 2005: si censurava la qualificazione della recidiva specifica nonostante la lontananza temporale del precedente valorizzato, il mancato riconoscimento dell'estinzione per prescrizione (sostenendo che, applicando il regime previgente e la prevalenza delle attenuanti generiche riconosciute in primo grado, la prescrizione sarebbe intervenuta prima della decisione di appello) e, in subordine, il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen. per il modesto danno patrimoniale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo: il reato è istantaneo e commesso il 2/11/2005, antecedente alla riforma della prescrizione (art. 4 legge 5/12/2005, n. 251), per cui va applicato il regime previgente tenuto conto del giudizio di valenza che in primo grado aveva dato prevalenza alle circostanze attenuanti sulle recidive. Sulla base di tale calcolo la prescrizione (10 anni ridotti dal riconoscimento dell'attenuante + 5 anni per atti interruttivi) è maturata il 1/11/2020, prima della decisione di appello (20/1/2021). Non emergono cause di proscioglimento nel merito. Pertanto la sentenza impugnata è annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione (art. 620, comma 1, lett. a cod. proc. pen.).
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai motivi di impugnazione per vizio di motivazione e violazione di legge nella valutazione della recidiva e della prescrizione; usato come parametro per i censure dell'impugnante.
art. 4, legge 5 dicembre 2005, n. 251
Riforma che ha modificato il calcolo della prescrizione; la Corte ha stabilito che, essendo il fatto anteriore, deve applicarsi il regime previgente nel computo dei termini di prescrizione.
art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen.
Prevede l'attenuante per il modesto danno patrimoniale; rilevanza qui nel ridurre il limite edittale e, dunque, nel favorire il maturare della prescrizione se riconosciuta in prevalenza rispetto alla recidiva.
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato per osservare che non emergono dagli atti cause di proscioglimento nel merito che giustifichino decisioni alternative; dunque non ostano all'annullamento per prescrizione.
art. 620, comma 1, lett. a, cod. proc. pen.
Norma che autorizza la Cassazione ad annullare senza rinvio quando il reato è estinto per prescrizione; applicata dalla Corte per porre fine al giudizio.
Massime di principio
- Quando il fatto è anteriore a una riforma del diritto penale o processuale che incide sulla prescrizione, si applica il regime previgente per il computo dei termini di estinzione.
- Il riconoscimento di circostanze attenuanti prevalenti sulla recidiva può ridurre il termine edittale e favorire l'intervenuta prescrizione; è essenziale valutare la prevalenza tra circostanze di segno opposto.
- Per stabilire se la prescrizione è maturata occorre sommare correttamente il termine edittale (eventualmente ridotto da attenuanti) e gli eventuali periodi d'interruzione provati dagli atti processuali.
- Se la Cassazione accerta che il reato è estinto per prescrizione, può annullare la sentenza impugnata senza rinvio (art. 620 c.p.p. lett. a).
- La qualificazione della recidiva richiede attenzione alla data del precedente: recidive molto anteriori possono non essere utilizzabili o essere neutralizzate dal giudizio di prevalenza delle circostanze.
- In situazioni analoghe, le parti devono dedurre e documentare tempestivamente la prescrizione e gli atti interruttivi/sospensivi rilevanti già nei gradi precedenti per evitare contestazioni sui calcoli temporali.
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