Cassazione Penale, Sentenza n. 40295/2023 del 04/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa (artt. 110, 61 quater e 416 bis c.p.). Secondo l'accusa, tramite la moglie il ricorrente avrebbe fornito due telefoni cellulari a Umberto Bellocco, consentendogli di mantenere comunicazioni quotidiane e di esercitare il ruolo direttivo nel sodalizio. In cassazione la difesa ha dedotto: 1) che il Tribunale non ha considerato che Bellocco era gia' in possesso di mezzi di comunicazione forniti dal cognato Palaia; 2) mancata sussistenza di un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario idoneo a integrare il concorso esterno; 3) vizio di qualificazione giuridica, sostenendo che i fatti rientrerebbero al piu' nell'art. 418 c.p. Sono stati depositati inoltre motivi aggiunti ex art. 311 c.p.p. che riprendono l'argomento della disponibilita' precedente dei cellulari da parte di Bellocco.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Ha ritenuto che in materia di misure cautelari il sindacato di legittimita' e' limitato alla verifica della correttezza giuridica e dell'assenza di manifesta illogicita' della motivazione, non consentendo una rivalutazione dei fatti e delle prove salvo errori logico-giuridici palesi. Il Tribunale aveva dato adeguata e coerente motivazione, basata su conversazioni e altri elementi, ritenendo attribuibile al ricorrente la condotta materiale di introduzione di microtelefoni in carcere per Bellocco. La Corte ha condiviso che il contributo del ricorrente fosse concreto, specifico, consapevole e volontario e che la possibilita' che Bellocco avesse anche altre fonti di telefoni non esclude l'efficacia del contributo contestato. Inoltre, la qualificazione ai sensi dell'art. 416-bis e' stata ritenuta corretta e diversa dall'ipotesi di cui all'art. 418. Conseguentemente il ricorso e' rigettato e il ricorrente e' condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Stabilisce la regola del concorso di persone nel reato; qui citato per la partecipazione a fatti commessi da altri nell'ambito dell'associazione
art. 61-quater cod. pen.
Circostanza aggravante relativa a finalita' mafiose; utilizzata per qualificare la portata del reato contestato
art. 416-bis cod. pen.
Riguarda l'associazione di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto che il contributo materiale volto a mantenere i contatti e la capacita' direttiva del capo possa integrare il concorso esterno a tale associazione se e' concreto, specifico, consapevole e volontario e ha rilevanza causale per la conservazione o il rafforzamento dell'associazione
art. 418 cod. pen.
Riguarda l'aiuto al singolo associato; la Corte ha precisato che questa fattispecie non e' applicabile quando l'azione garantisce la continuita' operativa dell'associazione nel suo complesso
art. 311 cod. proc. pen.
Consente il deposito di motivi aggiunti in cassazione; utilizzato per introdurre argomentazioni supplementari sulla disponibilita' dei telefoni da parte di Bellocco
art. 273 cod. proc. pen.
Definisce i gravi indizi di colpevolezza in materia cautelare; il controllo di legittimita' verifica che la loro valutazione non presenti manifesta illogicita'
art. 274 cod. proc. pen.
Disciplina le esigenze cautelari; la Corte ha ribadito che l'accertamento delle esigenze cautelari in sede di merito e' riservato al giudice di merito salvo palese illogicita' nella motivazione
Massime di principio
- Il sindacato di legittimita' in cassazione sulle misure cautelari e' limitato: non consente una rivalutazione dei fatti o delle prove, ma solo la verifica di violazioni di legge o di manifesta illogicita' della motivazione
- Perche' sussista il reato di concorso esterno in associazione mafiosa occorre un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario che abbia rilevanza causale nella conservazione o nel rafforzamento delle capacita' operative dell'associazione
- La fornitura di mezzi di comunicazione (es. telefonini) a un capo mafioso puo' integrare il concorso esterno se tale fornitura rende effettivamente possibile il mantenimento dei contatti e della gestione operativa del sodalizio, anche se il destinatario poteva avere altre fonti di approvvigionamento
- La mera argomentazione difensiva che il destinatario aveva precedentemente mezzi analoghi non esclude automaticamente la rilevanza del contributo fornito successivamente; la questione e' di valutazione probatoria di merito
- L'art. 418 c.p. (aiuto al singolo) e' distinta dall'art. 416-bis: quando l'assistenza favorisce la continuita' del ruolo direttivo e l'operativita' dell'associazione, l'inquadramento piu' corretto e' nel concorso esterno in associazione mafiosa
- Nel ricorso per cassazione in materia cautelare il difensore deve indicare in modo preciso e puntuale le norme violate o le incongruenze manifeste nella motivazione perche' la censura sia ammissibile
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