Cassazione Civile, Ordinanza n. 17370/2025 del 27/06/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato su una dichiarazione dei redditi. Il contribuente aveva indicato un debito IVA e un credito IRPEF, che riteneva compensabili; l'Ufficio, invece, non aveva operato la compensazione e aveva iscritto a ruolo l'intero debito IVA, oltre a sanzioni e interessi, recuperando anche addizionale regionale e comunale IRPEF. In primo grado il contribuente aveva impugnato la cartella deducendo, da un lato, la nullità per mancato invio della comunicazione di irregolarità ex art. 6, comma 5, l. 212/2000 e artt. 36-bis d.P.R. 600/1973 e 54-bis d.P.R. 633/1972, e, dall'altro, il difetto di motivazione della cartella per l'assenza di spiegazioni sul mancato riconoscimento della compensazione del credito IRPEF. La CTP aveva accolto il ricorso; la CTR, invece, aveva accolto l'appello dell'Agenzia ritenendo non dovuto l'avviso bonario e non configurabile una pretesa diversa da quella dichiarata. In cassazione il contribuente ha dedotto: 1) violazione delle norme sul controllo automatizzato e dello Statuto del contribuente, sostenendo che, poiché l'Ufficio aveva iscritto a ruolo un importo diverso da quello dichiarato per effetto del mancato riconoscimento della compensazione, era necessaria la preventiva comunicazione di irregolarità; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante, lamentando che la CTR non avesse adeguatamente spiegato perché la cartella potesse dirsi motivata e perché fosse corretta la pretesa fiscale.
La decisione
La Corte accoglie il primo motivo nei limiti indicati: ritiene legittimo il controllo automatizzato e la cartella quanto al recupero dell'imposta, ma censura la CTR per non aver verificato un punto decisivo, cioè la spettanza sostanziale del credito d'imposta che il contribuente assumeva e che risultava non controversa tra le parti. In particolare, la Corte afferma che, se il credito non è stato utilizzato nelle forme di legge (in assenza di modello F24), la compensazione non opera in dichiarazione e la procedura ex artt. 36-bis e 54-bis è ammissibile; tuttavia la decisione di merito ha omesso di esaminare in modo coerente il profilo della effettiva spettanza del credito, profilo che resta decisivo. Il secondo motivo è rigettato perché la motivazione della CTR, letta unitariamente, non è apparente né mancante, essendo sufficiente ai fini del controllo automatizzato il richiamo alla dichiarazione del contribuente. La sentenza impugnata viene quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
comma 2, lett. e); comma 3
Consente il controllo automatizzato sulla base dei dati direttamente desumibili dalla dichiarazione e dall'anagrafe tributaria; legittima l'iscrizione a ruolo e la cartella per errori materiali o di calcolo, nonché per la riduzione di crediti non spettanti o esposti in misura superiore al dovuto.
art. 54-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Regola il controllo automatizzato in materia IVA; è utilizzabile per rettifiche formali e per il recupero di importi derivanti da errori di calcolo o dall'illegittimo utilizzo di crediti.
art. 6, comma 5, l. 27 luglio 2000, n. 212
La comunicazione di irregolarità non è sempre necessaria; la sua omissione rileva solo se la procedura automatizzata richiede rettifiche preventive su aspetti incerti e non si esaurisce in meri errori materiali o di calcolo.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro del vizio di violazione di legge invocato per censurare l'esclusione dell'avviso bonario.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro del vizio processuale dedotto per la pretesa nullità della sentenza per carenza di motivazione.
art. 111, comma 6, Cost.
Il sindacato sulla motivazione è limitato al rispetto del minimo costituzionale; rilevano solo motivazione mancante, apparente, incomprensibile o affetta da contrasto irriducibile.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato quale norma processuale sulla motivazione delle sentenze tributarie.
art. 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato nel dedotto vizio motivazionale della sentenza di merito.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; la violazione si configura solo in caso di motivazione totalmente mancante o apparente.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato a sostegno dell'obbligo di motivazione della decisione.
art. 384, comma 2, c.p.c.
La Corte dispone la cassazione con rinvio al giudice di merito per il nuovo esame della controversia.
art. 86 c.p.c.
Il ricorrente compare difendendosi personalmente perché abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.
art. 17 d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241
Richiamato, insieme all'art. 19 d.lgs. 546/1992, per affermare che la compensazione tributaria richiede il rispetto delle forme previste, in particolare la presentazione del modello F24.
art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato nel quadro della compensazione fra crediti e debiti tributari e delle relative forme di esercizio.
Massime di principio
- Nel controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali, l'Amministrazione può recuperare somme derivanti da errori materiali o di calcolo e dall'illegittimo utilizzo di crediti d'imposta, purché la verifica resti ancorata ai dati dichiarati e a quelli disponibili nell'anagrafe tributaria.
- La preventiva comunicazione di irregolarità non è un passaggio sempre necessario: la sua omissione non incide sulla validità della cartella quando la procedura si limita a correggere errori di calcolo o a rilevare un utilizzo del credito effettuato senza le forme di legge.
- La compensazione tra crediti e debiti tributari non può essere desunta dalla sola indicazione dei relativi importi nella dichiarazione, ma richiede l'adempimento formale previsto dall'ordinamento, in particolare il modello F24.
- In sede di legittimità, il vizio di motivazione della sentenza è configurabile solo se la motivazione manca, è meramente apparente o è obiettivamente incomprensibile; non basta la mera sintesi o l'insufficienza argomentativa.
- La cartella emessa a seguito di liquidazione automatizzata può assolvere l'obbligo motivazionale mediante il richiamo alla dichiarazione del contribuente, perché questi è già a conoscenza dei dati posti a base della pretesa.
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