Sentenza del 29/03/2023 n. 8861 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di avviso di pagamento TARI per l'anno 2016: il giudice di primo grado aveva parzialmente accolto il ricorso della contribuente riducendo la tariffa al 15%. Il Comune di Nola proponeva appello per far valere l'applicabilità di una diversa disciplina (accordi e determine antecedenti) e per escludere una riduzione così estesa, sostenendo che il servizio era svolto fino ai confini dell'area dell'Interporto e che la nozione di "zona" debba ricomprendere l'intero comprensorio senza che la mancata raccolta all'interno di singole proprietà determini automaticamente la riduzione.
La decisione
La CTR aveva ritenuto che il servizio non fosse svolto all'interno dell'Interporto e, non potendo applicare atti transattivi relativi agli anni 2006-2009, aveva riconosciuto la riduzione tecnica prevista dalla L. n. 147/2013, art. 1, comma 657, applicando la TARI nella misura pari al 40% della tariffa. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Comune di Nola confermando il principio applicato dalla CTR: la riduzione opera ope legis per zone di significativa estensione ove il servizio non sia concretamente svolto; in mancanza di prove idonee da parte del contribuente per una ulteriore graduazione, si applica la misura prevista dalla norma (TARI dovuta al 40% della tariffa). La Corte ha inoltre disposto l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, e non ha regolato le spese verso la resistente per la mancanza di attività difensiva.
Norme richiamate
L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, commi 641, 642, 656, 657
comma 656 (riduzione fino al 20% per gravi disfunzioni o sospensione del servizio); comma 657 (riduzione fino al 40% quando il servizio non venga concretamente svolto in una zona del territorio comunale di significativa estensione)
Le riduzioni tecniche sono operative ope legis per situazioni di contrazione del servizio: il comma 657 si applica quando in una "zona" di considerevole estensione il servizio di raccolta, pur istituito, non è concretamente svolto, comportando una riduzione massima al 40%. La misura andrà graduata dal giudice di merito sulla base di elementi di fatto (distanza dal punto di raccolta, estensione della zona), ma in mancanza di prova specifica spetta la riduzione standard prevista (40%). Le riduzioni non hanno natura risarcitoria né sanzionatoria e sono indipendenti dalla natura pubblica o privata della zona.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Norma processuale invocata dal ricorrente per dedurre violazione di legge; la Corte ha esaminato il motivo e l'ha ritenuto infondato, confermando la corretta applicazione delle disposizioni sostanziali sulla TARI.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Previsione procedurale che consente alla Corte di dar atto della sussistenza del presupposto per l'ulteriore versamento del contributo unificato da parte del ricorrente; la sentenza richiama l'obbligo contributivo aggiuntivo a carico del Comune di Nola.
Massime di principio
- La riduzione tecnica della TARI (fino al 40% comma 657) si applica automaticamente (ope legis) quando il servizio di raccolta, sebbene istituito, non è concretamente svolto in una "zona" di significativa estensione; non è necessaria la previsione regolamentare per la riduzione stessa.
- Per "zona" va inteso un ambito territoriale di considerevole estensione tale da rendere impossibile la fruizione del servizio e da richiedere interventi sostitutivi; la zona può essere pubblica o privata se non esistono limitazioni che impediscano l'accesso al servizio.
- La riduzione non è un risarcimento o una sanzione: non rileva la colpa o l'inadempimento dell'ente, ma solo l'effetto concreto (mancata erogazione) sul servizio nella zona interessata.
- L'onere della prova per dimostrare i presupposti di una riduzione più ampia rispetto alla percentuale prevista dalla legge grava sul contribuente: senza elementi certi (es. distanza dal punto di raccolta) il giudice applicherà la misura legale di base (40% se comma 657 applicabile).
- Le condizioni di erogazione del servizio sono variabili nel tempo: la verifica della spettanza e della misura della riduzione va fatta per ciascun periodo d'imposta e non è automaticamente estendibile ad anni successivi o precedenti, né sono applicabili automaticamente accordi o determinazioni riferite ad anni diversi da quello contestato.
- In assenza di prova sulla concreta distanza dal punto di raccolta o su circostanze che giustifichino una diversa graduazione, il giudice di merito deve applicare la riduzione prevista dalla norma come misura minima garantita.
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