Sentenza n. 1730/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario che aveva accertato il diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e condannato l’amministrazione all’accredito di complessivi € 1.500,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale ordinario, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il suo diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, nella misura di € 500,00 per ciascun anno scolastico di servizio a tempo determinato, con condanna complessiva del Ministero al versamento di € 1.500,00. La sentenza era stata notificata all’amministrazione il 1° settembre 2025 e risultava decorso senza esito il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito. Il ricorrente ha chiesto l’attivazione della Carta elettronica con accredito dell’importo dovuto, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti precisati. Ha verificato che il titolo giudiziale era stato notificato presso il domicilio digitale dell’amministrazione, che era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 e che la sentenza era passata in giudicato, come risultante dal certificato prodotto. Accertata l’inerzia del Ministero, ha ordinato l’esatta e integrale esecuzione del giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, imponendo l’attivazione della Carta elettronica e l’accredito dell’importo di € 1.500,00, senza ulteriori accessori, poiché tale somma non costituisce voce retributiva. Ha nominato, per il caso di ulteriore inerzia, il Direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni. Il commissario dovrà, se necessario, provvedere anche all’allocazione della somma in bilancio e alle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento; l’esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all’esecuzione del giudicato. È stata invece respinta la domanda di astreinte. Il TAR ha ritenuto ostative, in concreto, la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico, nonché la complessità del procedimento di attivazione della Carta, che coinvolge più uffici e soggetti esterni e risulta interessato da un eccezionale contenzioso seriale. Le spese, liquidate in € 800,00 oltre accessori e restituzione del contributo unificato eventualmente versato, sono state poste a carico del Ministero.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione: […] c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Consente di agire in ottemperanza per ottenere dalla pubblica amministrazione l’adempimento dell’obbligo di conformarsi a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
eventuale penalità di mora
L’astreinte è astrattamente applicabile anche nei confronti dell’amministrazione inadempiente, ma può essere esclusa quando ricorrano ragioni ostative, oltre alla manifesta iniquità; nel caso concreto, tali ragioni sono state individuate nella crisi della finanza pubblica, nell’entità del debito pubblico e nella complessità del procedimento esecutivo.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
termine dilatorio di 120 giorni
Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all’esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
Costituisce il riferimento normativo per la Carta elettronica oggetto dell’obbligo di attivazione e accredito riconosciuto dal titolo giudiziale ottemperando.
art. 479 c.p.c.
eventuale formula esecutiva non più necessaria
A seguito della modifica richiamata dal giudice, le copie conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva.
art. 3, comma 34, lett. e), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
eventuale formula esecutiva non più necessaria
La disposizione è richiamata quale norma modificativa dell’art. 479 c.p.c., in relazione alla formazione del titolo esecutivo.
art. 124 disp. att. c.p.c.
eventuale certificato attestante il passaggio in giudicato
Il certificato previsto dalla disposizione è stato utilizzato per comprovare il passaggio in giudicato della sentenza da eseguire.
art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016
eventuale predisposizione della Carta in forma di applicazione web
È richiamato per descrivere il coinvolgimento di SO.GE.I. e CONSAP nella predisposizione della Carta elettronica.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando la pubblica amministrazione non adempia all’obbligo di conformarsi al contenuto decisorio del titolo.
- Ai fini dell’ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione, assumono rilievo la notificazione del titolo esecutivo, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 e la prova del passaggio in giudicato della sentenza.
- Quando l’amministrazione non esegue spontaneamente il giudicato, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’adempimento entro un termine e nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- L’esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, legittimi impedimenti all’esecuzione di un giudicato di condanna pecuniaria; il commissario deve adottare le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
- La penalità di mora nei confronti della pubblica amministrazione è astrattamente ammissibile, ma può essere negata quando sussistano le autonome “altre ragioni ostative” previste dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., valutabili in concreto anche in relazione alla crisi della finanza pubblica e alla complessità delle attività necessarie per l’adempimento.
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