Sentenza n. 2337/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento a) del provvedimento del Comune di Torre Annunziata – determinazione Area 3 del 25.2.2025, di decadenza della concessione demaniale 11/20, b) del conseguente provvedimento del medesimo Ufficio prot. 12362 del 4.3.2025, con cui si nega il nulla osta finalizzato alla pulizia pre stagionale del sito in concessione; c) la nota del Comune di Torre Annunziata prot. 0016860 del 26.3.2025 avente ad oggetto canone demaniale e imposta regionale anno 2023 ; d) di tutti gli altri atti presupposti connessi e/o conseguenziali, comunque lesivi, compresi tutti gli atti istruttori e procedimentali sottesi alla determinazione di decadenza della concessione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di decadenza dalla concessione demaniale marittima, diniego del nulla osta per la pulizia pre-stagionale e atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società concessionaria ha impugnato la decadenza dalla concessione demaniale marittima n. 11/2020, unitamente al diniego del nulla osta per la pulizia pre-stagionale e agli atti connessi. Ha dedotto, in primo luogo, l'illegittima genericità delle contestazioni e la violazione del principio di tassatività delle cause di decadenza previste dall'art. 47 del Codice della navigazione. Ha contestato, inoltre, la propria legittimazione passiva, sostenendo che la concessione originaria era stata affidata a un'ATI composta da più imprese e che gli atti del procedimento non erano stati notificati alle mandanti. Ha denunciato l'irragionevolezza della decadenza in ragione della prossima scadenza della concessione, nonché lo sviamento di potere, ritenendo che il provvedimento fosse diretto a escluderla dalle future procedure di gara. Ha infine contestato che le difformità edilizie, il mancato utilizzo annuale della struttura e la carenza di manutenzione potessero integrare cause di decadenza, lamentando l'assenza di una valutazione sull'impossibilità di prosecuzione del rapporto e di una preventiva diffida finalizzata alla regolarizzazione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto sussistente la legittimazione passiva della società, poiché la concessione n. 11/2020 era stata rilasciata alla sola ricorrente e, comunque, l'avvio del procedimento era stato notificato alla mandataria dell'ATI, la cui rappresentanza si estendeva alle mandanti. Il giudice ha ritenuto adeguata e partecipata l'istruttoria, fondata su plurimi sopralluoghi, una relazione conclusiva, la comunicazione di avvio del procedimento, le controdeduzioni della concessionaria, l'invito alla regolarizzazione e ulteriori osservazioni. La decadenza è stata giudicata puntualmente motivata e conforme al principio di tassatività, in quanto fondata su violazioni riconducibili alle lettere a), b), d) e f) dell'art. 47 del Codice della navigazione: mancato avvio della gestione secondo le modalità offerte in gara, mancato utilizzo continuativo e totale della concessione, mancata acquisizione delle autorizzazioni necessarie, opere abusive e violazioni urbanistico-edilizie e demaniali, degrado e omessa manutenzione dell'area, mancata pulizia, nonché mancato pagamento protratto dei sovracanoni offerti in gara. Tali violazioni sono state ritenute plurime, gravi e reiterate, idonee a compromettere l'equilibrio del rapporto concessorio e l'affidamento pubblico riposto nella concessionaria. La prossimità della scadenza e l'eventuale proroga non sono state ritenute ostative all'esercizio del potere di decadenza, poiché, finché il rapporto è efficace, il concessionario resta tenuto all'adempimento degli obblighi assunti. Il giudice ha escluso la rilevanza della vetustà dei beni, di precedenti valutazioni amministrative e degli esiti penali favorevoli, poiché la decadenza si fondava sullo stato oggettivo e sulla reiterazione degli inadempimenti. Ha inoltre qualificato la valutazione amministrativa come discrezionale e proporzionata, sindacabile soltanto in presenza di palese illogicità, macroscopica irragionevolezza, travisamento dei fatti o gravi lacune motivazionali, ravvisando nel caso concreto un preminente interesse pubblico al corretto utilizzo dell'area demaniale. La società è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 3.000, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 47 Codice della navigazione
Il provvedimento richiama le lettere a), b), d) e f) del comma 1.
Le cause di decadenza sono state applicate tassativamente a fronte di inadempimenti specifici: mancato avvio o mancato utilizzo della concessione secondo gli obblighi assunti, mancata acquisizione delle autorizzazioni, opere abusive e violazioni demaniali, degrado e mancata manutenzione, nonché mancato pagamento dei sovracanoni offerti in gara.
art. 42 Codice della navigazione
Il provvedimento richiama il preminente interesse pubblico al ripristino del corretto utilizzo dell'area demaniale.
La tutela del corretto utilizzo del bene demaniale costituisce il preminente interesse pubblico posto a fondamento dell'intervento dell'amministrazione sul rapporto concessorio.
art. 46 Codice della navigazione
Il provvedimento impugnato richiamava il comma 2.
Il richiamo alla revoca non è stato autonomamente esaminato dal giudice, che ha ritenuto comunque legittima la decadenza per le violazioni accertate.
Massime di principio
- La decadenza da una concessione demaniale marittima può essere disposta quando l'amministrazione accerti, con istruttoria adeguata e partecipata, una pluralità di inadempimenti specifici, gravi e reiterati riconducibili tassativamente alle ipotesi previste dall'art. 47 del Codice della navigazione.
- Il mancato pagamento protratto dei sovracanoni offerti in sede di gara integra un inadempimento rilevante ai fini della decadenza dalla concessione, in quanto viola un'obbligazione economica autonomamente assunta e incide sull'equilibrio sinallagmatico del rapporto concessorio.
- La prossimità della scadenza della concessione o l'eventuale proroga non impediscono all'amministrazione di esercitare il potere di decadenza finché il rapporto concessorio è efficace e persistono gli obblighi del concessionario.
- La valutazione amministrativa sulla gravità degli inadempimenti e sulla prosecuzione del rapporto concessorio è ampiamente discrezionale ed è sindacabile dal giudice amministrativo, in assenza di sostituzione nelle valutazioni dell'amministrazione, solo in presenza di palese illogicità, macroscopica irragionevolezza, travisamento dei fatti o gravi lacune motivazionali.
- La comunicazione dell'avvio del procedimento di decadenza alla mandataria di un'ATI può essere ritenuta efficace anche nei confronti delle mandanti quando la mandataria sia munita della rappresentanza derivante dall'atto costitutivo dell'ATI.
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