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Sentenza

Sentenza n. 2529/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento - della nota di rigetto prot. 46094 del 18 novembre 2024 del Ministero dell''Istruzione, emessa dal “Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione” recante il sostanziale diniego dell''istanza di riconoscimento del “Curso en Atencion a las Necesidades Especificas de Apoyo Educativo” dispensato dall''Università Cardenal Herrera CEU quale specializzazione al sostegno conseguita in Spagna; - parere non favorevole al riconoscimento, da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca, non conosciuto direttamente da parte del ricorrente; - nonché di ogni altro atto e/o provvedimento connesso conseguente e/o pertinente, nonché successivi occorrenti, e comunque lesivi dei diritti e degli interessi legittimi del ricorrente; e, conseguentemente, per la condanna dell'Amministrazione Resistente, per quanto di sua competenza, all’obbligo di provvedere alla rivalutazione dei titoli in questione.

Giustizia amministrativa202413573

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del riconoscimento in Italia di un attestato spagnolo di formazione sul sostegno quale titolo per l'insegnamento specializzato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente richiedente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale fondato sulla natura non abilitante dell'attestato conseguito presso un'università spagnola, sulla sua asserita inidoneità a consentire l'accesso all'insegnamento in Spagna e sulle differenze tra il percorso formativo estero e quello previsto in Italia dal D.M. 30 settembre 2011. Sono stati dedotti difetto di istruttoria e di motivazione, violazione della normativa nazionale ed europea sul riconoscimento delle qualifiche professionali e mancata valutazione effettiva e individualizzata della formazione e dell'esperienza professionale maturate. Il ricorrente ha contestato, in particolare, che l'amministrazione avesse valorizzato rilievi generali e formali — quali il riferimento al sostegno educativo anziché al sostegno didattico, le modalità blended di svolgimento del corso e le differenze quantitative e qualitative tra i percorsi — senza esaminare adeguatamente le competenze concretamente acquisite, la presenza di un tirocinio curriculare e la sovrapposizione tra gli insegnamenti spagnoli e quelli del percorso italiano. È stata inoltre censurata l'omessa considerazione di misure compensative idonee a colmare eventuali differenze formative.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha rilevato che, pur non ricorrendo necessariamente i presupposti per il riconoscimento automatico ai sensi della direttiva 2005/36/CE, l'amministrazione era tenuta a considerare l'insieme dei diplomi, certificati, titoli ed esperienze dell'interessato e a confrontare le competenze da essi attestate con le conoscenze e qualifiche richieste dall'ordinamento italiano, alla luce degli artt. 45 e 49 TFUE. Il Ministero aveva svolto un confronto comparativo, ma lo aveva fondato su rilievi generali e formali, senza una valutazione adeguatamente motivata delle competenze individualmente acquisite. Il TAR ha evidenziato la presenza di un tirocinio curriculare e la significativa sovrapposizione tra le materie del percorso estero e quelle previste dal D.M. 30 settembre 2011. Inoltre, l'assenza di un titolo abilitativo estero non poteva costituire una barriera preconcetta, poiché eventuali differenze sostanziali potevano essere colmate mediante misure compensative, anche consistenti in attività aggiuntive di didattica, tirocinio o laboratorio. Il giudice ha altresì valorizzato il fatto che il medesimo tipo di formazione estera fosse stato ritenuto idoneo ai fini dell'ammissione ai percorsi speciali disciplinati dal D.L. 71/2024, dalla L. 106/2024 e dal D.I. 77/2025, senza che il Ministero avesse chiarito perché non potessero essere adottate misure compensative nel procedimento ordinario di riconoscimento. Il diniego è stato quindi annullato, con obbligo dell'amministrazione di riesaminare l'istanza effettuando un'analisi approfondita della formazione e dell'esperienza complessivamente acquisite e valutando l'eventuale assegnazione di misure compensative. Spese compensate.

Norme richiamate

  • artt. 1 e 4 direttiva 2005/36/CE

    fissa le regole con cui uno Stato membro ospitante riconosce le qualifiche professionali acquisite in uno o più Stati membri d'origine; l'effetto del riconoscimento è permettere al beneficiario di accedere nello Stato ospitante alla stessa professione per la quale è qualificato nello Stato d'origine e di esercitarla alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato ospitante

    Il riconoscimento ai sensi della direttiva presuppone che la qualifica professionale conseguita nello Stato d'origine abiliti il soggetto a esercitare ivi la professione.

  • artt. 45 e 49 TFUE

    le autorità dello Stato membro ospitante sono tenute a prendere in considerazione l'insieme dei diplomi, certificati e altri titoli, nonché l'esperienza pertinente dell'interessato, procedendo a un confronto tra le competenze attestate e le conoscenze e qualifiche richieste dalla normativa nazionale

    Anche al di fuori dell'ambito di applicazione della direttiva 2005/36/CE, le autorità devono svolgere una valutazione comparativa effettiva e individualizzata delle competenze e dell'esperienza; eventuali differenze possono essere colmate mediante misure compensative.

  • artt. 1 e 3 d.lgs. 206/2007

    Riproducono, sul piano nazionale, la disciplina europea relativa all'ambito e agli effetti del riconoscimento delle qualifiche professionali.

  • D.M. 30 settembre 2011

    Individua il percorso formativo italiano per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, utilizzato dall'amministrazione come parametro del confronto comparativo.

  • art. 7, commi 1 e 2, D.L. 31 maggio 2024, n. 71, convertito dalla L. 29 luglio 2024, n. 106

    Prevede percorsi di specializzazione per soggetti che abbiano seguito all'estero un percorso formativo sul sostegno e presentato istanza di riconoscimento in determinate condizioni.

  • artt. 3 e 4 D.I. 24 aprile 2025, n. 77

    Disciplina i requisiti di ammissibilità e i crediti dei percorsi formativi speciali per chi abbia conseguito all'estero una formazione sul sostegno, mostrando che le differenze formative possono essere compensate mediante ulteriori attività formative e un esame finale.

  • L. 517/1977

    Richiamata per descrivere la funzione dell'insegnante di sostegno quale docente di classe dotato di competenze didattiche e psico-pedagogiche ulteriori.

Massime di principio

  • Quando una qualifica o un attestato estero non consente il riconoscimento automatico ai sensi della direttiva 2005/36/CE, l'amministrazione deve comunque valutare, alla luce degli artt. 45 e 49 TFUE, l'insieme dei titoli, delle certificazioni e dell'esperienza pertinente dell'interessato, confrontandoli concretamente con le conoscenze e qualifiche richieste dall'ordinamento nazionale.
  • La mancanza di un titolo abilitativo rilasciato o riconosciuto dallo Stato d'origine non può costituire, da sola, una barriera preconcetta all'accesso alla procedura di valutazione comparativa, se l'amministrazione può verificare le competenze effettivamente acquisite dall'interessato.
  • Qualora il confronto evidenzi una corrispondenza parziale o differenze anche sostanziali tra la formazione estera e quella nazionale, l'amministrazione deve valutare la possibilità di imporre misure compensative proporzionate, quali attività aggiuntive di didattica, tirocinio, laboratorio o esami, anziché respingere automaticamente l'istanza.
  • Il diniego di riconoscimento di una formazione estera è illegittimo se motivato mediante rilievi generali e meramente formali, senza un esame individualizzato delle materie studiate, del tirocinio, delle competenze acquisite e dell'esperienza professionale dell'interessato.
  • Quando l'amministrazione ammette lo stesso tipo di formazione estera a percorsi speciali finalizzati al conseguimento della medesima specializzazione mediante crediti formativi aggiuntivi ed esame finale, deve spiegare specificamente perché analoghe misure compensative non siano idonee nel procedimento ordinario di riconoscimento.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioMotivazione del provvedimento
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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