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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25332/2025 del 09/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile il ricorso senza formalità di procedura. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisando ragioni di esonero dalla sanzione pecuniaria.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza con cui il giudice dell'udienza preliminare ha applicato la pena su richiesta delle parti in relazione a un reato in materia di stupefacenti. L'unico motivo dedotto contesta, in modo generico, la scorretta qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che il fatto avrebbe dovuto essere ricondotto all'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, anziché alla fattispecie contestata ai commi 1 e 4. La Corte rileva però che, in sede di patteggiamento, il ricorso per cassazione ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p. è ammesso solo per errore manifesto nella qualificazione giuridica del fatto, cioè quando l'erroneità sia immediata, palese e senza margini di opinabilità; nel caso concreto tale errore non è ravvisabile, perché il capo di imputazione richiamava la diversità delle sostanze stupefacenti e il rilevante dato ponderale, elementi incompatibili con una qualificazione immediatamente eccentrica rispetto all'imputazione.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Richiamato come base del provvedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento).

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Nel patteggiamento consente il ricorso per cassazione per erronea qualificazione giuridica del fatto solo nei casi di errore manifesto.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    La Corte dispone la declaratoria di inammissibilità senza formalità di procedura.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.

  • art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma incriminatrice contestata e posta a base della sentenza di patteggiamento.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Richiamato dal ricorrente quale diversa e più lieve qualificazione giuridica del fatto.

Massime di principio

  • Nel patteggiamento il ricorso per cassazione avverso la qualificazione giuridica del fatto è ammissibile solo se l'errore sia manifesto, cioè immediatamente percepibile e privo di margini di opinabilità.
  • È inammissibile il ricorso che deduca in modo generico e non autosufficiente una violazione di legge sulla qualificazione giuridica senza mostrare, già dal capo di imputazione e dalla motivazione, l'evidenza dell'errore.
  • La verifica dell'errore manifesto richiede un confronto diretto tra capo di imputazione e sentenza, e non può essere affidata a una diversa lettura solo alternativa o plausibile dei fatti.
  • Quando il capo di imputazione contiene elementi fattuali incompatibili con la fattispecie invocata dal ricorrente, la doglianza sulla qualificazione giuridica non supera il vaglio di ammissibilità.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, in assenza di ragioni di esonero, la condanna alle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniRiti alternativi
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

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