Sentenza n. 139/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensiva anche con decreto inaudita altera parte 1. dei risultati di fine anno della classe -OMISSIS-, contenuti in apposito documento redatto in data -OMISSIS-, a firma del Dirigente Scolastico, affisso all'albo scolastico dell'Istituto indicato in epigrafe il -OMISSIS-, attraverso cui l'alunno -OMISSIS- è stato reso edotto di non essere stato ammesso alla classe successiva; 2. del verbale -OMISSIS- del Consiglio della Classe -OMISSIS- relativo al secondo scrutinio finale, redatto in data -OMISSIS-, a firma del Segretario nonché del Dirigente Scolastico, conosciuto in data 21.9.2021, riportante la deliberazione di non ammissione dell'alunno alla classe successiva, e delle proposte di voto (relativamente alle insufficienze riportate); 3. del giudizio di non ammissione dell'alunno alla classe successiva; 4. del verbale -OMISSIS- del Consiglio di Classe relativo al primo scrutinio finale, redatto in data -OMISSIS-, conosciuto in data 21.9.2021, riportante la deliberazione di sospensione del giudizio finale dell'alunno; 5. della sospensione del giudizio finale dell'alunno; 6. della pagella scolastica dell'alunno, a firma del Dirigente Scolastico, relativamente alle insufficienze riportate; 7. delle verifiche finali svolte dall'alunno in occasione degli esami integrativi 2020/2021 nella disciplina matematica, limitatamente alle insufficienze conseguite; 8. dei verbali di svolgimento e valutazione delle prove di matematica svolte dall'alunno in occasione degli esami integrativi 2020/2021, conosciuti in data 21.9.2021, limitatamente alle insufficienze conseguite; 9. di ogni altro atto ai medesimi presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale (ivi incluso eventuale nuovo scrutinio finale), anche non conosciuto, e domanda di risarcimento del danno subìto dal ricorrente per effetto degli illegittimi provvedimenti impugnati. Con istanza di abbreviazione dei termini e di oscuramento dei dati personali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha preso atto della dichiarazione del ricorrente, contenuta in una memoria, di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio. Ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito gli atti scolastici impugnati né la domanda risarcitoria. Le spese di giudizio sono state compensate.
Atto impugnato: giudizio di non ammissione alla classe successiva, unitamente agli atti degli scrutini e alle valutazioni delle prove integrative in matematica
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato gli esiti di fine anno, il verbale del Consiglio di Classe relativo al secondo scrutinio finale, il giudizio di non ammissione alla classe successiva, gli atti relativi al primo scrutinio con sospensione del giudizio, la pagella, le verifiche finali e i verbali di svolgimento e valutazione delle prove integrative di matematica, nonché gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali. Ha inoltre domandato il risarcimento dei danni asseritamente subiti per effetto degli atti impugnati e ha formulato istanza cautelare, di abbreviazione dei termini e di oscuramento dei dati personali. Il testo non espone i motivi specifici di illegittimità dedotti.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, quando il giudice ne accerti la sussistenza.
- La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse preclude l'esame nel merito delle censure e delle domande proposte, salvo quanto diversamente previsto dalla disciplina processuale applicabile.
- In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, le spese di giudizio possono essere compensate secondo la valutazione del giudice.
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