Sentenza n. 484/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento - della nota prot. n. 41051 del 26 luglio 2024 del Comune di Nardò; - ove occorra, delle note prot. nn. 24549 del 9 maggio 2024 e 31147 del 10 giugno 2024 del Comune di Nardò; - ove occorra, nei limiti dell’interesse, degli artt. 82 e 84 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Nardò; - di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di permesso di costruire a titolo oneroso per la realizzazione di un'abitazione rurale in zona agricola E2
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego comunale, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 51, comma 1, lettere g) e g-bis), l.r. n. 56/1980, dell'art. 9 l.r. n. 6/1979, dell'art. 9 l. n. 10/1977 e degli artt. 82 e 84 delle NTA del PRG comunale, nonché dell'art. 3 l. n. 241/1990. Sono stati inoltre dedotti eccesso di potere per difetto di motivazione, contraddittorietà, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, illogicità, irragionevolezza, disparità di trattamento e violazione del legittimo affidamento. Il ricorrente sosteneva che l'art. 84 delle NTA non subordinasse il rilascio del permesso oneroso alla qualifica soggettiva di imprenditore agricolo a titolo principale, ma richiedesse soltanto un nesso funzionale oggettivo tra la costruzione e l'attività agricola. Richiamava inoltre una precedente pronuncia del TAR e la prassi comunale di rilascio di titoli edilizi onerosi in zona agricola anche a soggetti privi della qualifica di azienda agricola. L'intervento era destinato a una residenza rurale per il nucleo familiare e le maestranze durante i lavori di coltivazione di nuove colture arboree e a pieno campo. Il Comune aveva motivato il diniego sia con la mancanza della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale, sia con l'assenza di documentazione comprovante l'esistenza di un'azienda agricola.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha interpretato l'art. 84 delle NTA, relativo alle zone agricole E2, nel senso che le sole costruzioni ammesse sono quelle al servizio di un'azienda agricola. Ha ritenuto non condivisibile il primo motivo del diniego, poiché, ai fini del rilascio di un permesso di costruire oneroso, le NTA non richiedono che il richiedente possieda la qualifica soggettiva di imprenditore agricolo a titolo principale; è invece necessario il collegamento funzionale oggettivo della costruzione con l'attività di un'azienda agricola. Tuttavia, ha ritenuto legittimo e decisivo il secondo motivo del diniego: il ricorrente non aveva dimostrato l'esistenza attuale di un'azienda agricola operante. La relazione agronomica depositata in giudizio conteneva solo riferimenti generici a colture seminative e all'intenzione futura di piantare alberi, senza indicazioni concrete sull'esistenza di un'azienda agricola già operante. Le potenzialità ipotetiche di futuro sfruttamento agricolo del suolo non sono sufficienti a giustificare l'edificazione in zona E2, poiché il permesso oneroso presuppone comunque un'esigenza attuale e funzionale di un'azienda agricola esistente. Il richiamo alla prassi amministrativa e alla precedente giurisprudenza non ha quindi condotto all'annullamento del diniego. Nulla è stato disposto sulle spese, in ragione della mancata costituzione del Comune.
Norme richiamate
artt. 82 e 84 NTA del PRG del Comune di Nardò
art. 84: per la residenza a servizio dell'azienda agricola e relativi annessi rustici; per le aziende agricole; per le infrastrutture ricreative e sportive destinate all'agriturismo
Le disposizioni ammettono nelle zone E2 esclusivamente costruzioni funzionali al servizio di un'azienda agricola. Per il permesso di costruire oneroso non è necessaria la qualifica soggettiva di imprenditore agricolo a titolo principale, ma è indispensabile il collegamento oggettivo e funzionale con un'azienda agricola già operante.
art. 9 l.r. n. 6/1979
Il rilascio della concessione gratuita è subordinato al possesso dei requisiti di cui al terzo comma; la concessione onerosa è rilasciata ai sensi del primo comma, come modificato dalla l.r. n. 66/1979
La distinzione tra titolo edilizio gratuito e oneroso non elimina, per le costruzioni in zona E2, la necessità del requisito oggettivo della funzionalità dell'intervento rispetto a un'azienda agricola esistente.
art. 9 l. n. 10/1977
È richiamato tra le disposizioni applicabili alla disciplina del titolo edilizio oneroso, senza ulteriore specificazione interpretativa nella sentenza.
art. 51, comma 1, lettere g) e g-bis), l.r. n. 56/1980
È richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate; la sentenza non ne sviluppa una distinta interpretazione.
art. 3 l. n. 241/1990
È richiamato in relazione al dedotto difetto di motivazione; il ricorso è stato comunque respinto perché il diniego risultava fondato sulla mancata dimostrazione dell'esistenza di un'azienda agricola operante.
Massime di principio
- Nelle zone agricole in cui le norme tecniche di attuazione consentono edificazioni soltanto a servizio di un'azienda agricola, il permesso di costruire oneroso non richiede necessariamente che il richiedente possieda la qualifica soggettiva di imprenditore agricolo a titolo principale.
- Anche quando il titolo edilizio è oneroso, l'edificazione in zona agricola resta subordinata alla dimostrazione di un collegamento oggettivo e funzionale tra la costruzione e un'azienda agricola già operante, quando ciò risulta dalla disciplina urbanistica comunale.
- La mera intenzione di avviare coltivazioni o il riferimento generico a future potenzialità agricole del fondo non dimostrano l'esistenza dell'azienda agricola richiesta dalla disciplina urbanistica e non giustificano il rilascio del permesso di costruire.
- La mancanza della qualifica soggettiva di imprenditore agricolo a titolo principale non può, da sola, fondare il diniego di un permesso oneroso se le norme urbanistiche richiedono soltanto la funzionalità oggettiva dell'intervento; il diniego può tuttavia essere legittimo per l'assenza di prova dell'azienda agricola esistente cui l'edificio dovrebbe servire.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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