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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-574/17

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 25 luglio 2018. — Commissione europea contro Combaro SA. — Impugnazione – Unione doganale – Regolamento (CEE) n. 2913/92 – Articolo 239 – Sgravio di dazi all’importazione – Importazione di tessuto in lino dalla Lettonia tra il 1999 e il 2002 – Situazione particolare – Obblighi di vigilanza e di controllo – Asserita corruzione delle autorità doganali – Non autenticità del certificato di circolazione – Reciproca fiducia. — Causa C-574/17 P

Giurisprudenza europea62017CJ0574

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, in sede di impugnazione, annulla la sentenza del Tribunale che aveva censurato la decisione della Commissione sullo sgravio dei dazi richiesto da Combaro SA. La Corte ribadisce il ruolo centrale della cooperazione amministrativa doganale e della fiducia nei risultati del controllo a posteriori svolto dalle autorità del paese d’esportazione. Poiché tali autorità lettoni avevano concluso in modo univoco che i certificati non erano autentici, la Commissione non era tenuta a compiere ulteriori verifiche, e non sussisteva una "situazione particolare" ai sensi dell’articolo 239 del codice doganale.

Sgravio dei dazi all’importazione ex articolo 239 del codice doganale: la Corte chiarisce che, in presenza di un controllo a posteriori univoco delle autorità del paese d’esportazione sull’autenticità dei certificati EUR.1, la Commissione può in linea di principio farvi affidamento e non è tenuta a svolgere ulteriori indagini salvo circostanze specifiche e incoerenti.

La questione giuridica

Se il Tribunale avesse erroneamente ritenuto che la Commissione dovesse discostarsi dai risultati del controllo a posteriori effettuato dalle autorità doganali lettoni sui certificati EUR.1 e svolgere proprie indagini per riconoscere una "situazione particolare" ai sensi dell’articolo 239 del codice doganale; e, in subordine, se la decisione della Commissione avesse correttamente escluso sia la situazione particolare sia l’assenza di negligenza manifesta.

Principio di diritto

L’articolo 239 del codice doganale, letto con l’articolo 905 del regolamento di applicazione, è una clausola di equità applicabile solo in presenza di una situazione particolare e dell’assenza di frode o negligenza manifesta. Quando l’autenticità dei certificati EUR.1 è stata oggetto di un controllo a posteriori da parte delle autorità del paese d’esportazione, le conclusioni di tale controllo vincolano in linea di principio la Commissione, che può discostarsene solo se emergono elementi concreti di incoerenza, ambiguità o altre circostanze davvero specifiche; indizi generici di corruzione o difficoltà probatorie non bastano. Nel caso di specie, la Corte annulla la sentenza del Tribunale, respinge il ricorso di Combaro e conferma il diniego di sgravio.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Regolamento (CEE) n. 2913/92, articolo 239
  • Regolamento (CEE) n. 2454/93, articoli 899, paragrafo 2, e 905, paragrafo 1
  • Accordo europeo di associazione con la Repubblica di Lettonia, articolo 34
  • Protocollo n. 3 all’Accordo di associazione, articoli 16, 17, 31, paragrafo 2, e 32, paragrafi 1, 3 e 5

Sgravio dei dazi all’importazione e autenticità dei certificati EUR.1

La pronuncia riguarda un’impugnazione proposta dalla Commissione europea contro la sentenza del Tribunale che aveva annullato la decisione con cui era stato negato a Combaro SA lo sgravio dei dazi all’importazione per importazioni di tessuto di lino dalla Lettonia. La controversia si inserisce nel quadro dell’unione doganale e dell’accordo di associazione con la Lettonia, con particolare rilievo per il meccanismo di controllo a posteriori dei certificati di origine EUR.1.

Normativa rilevante

La Corte richiama, anzitutto, l’articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92 (codice doganale), che consente il rimborso o lo sgravio dei dazi in situazioni particolari non caratterizzate da frode o negligenza manifesta. Vengono inoltre richiamati gli articoli 899, paragrafo 2, e 905, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93 di applicazione, nonché le disposizioni dell’accordo di associazione con la Lettonia e del protocollo n. 3, in particolare gli articoli 16, 17, 31 e 32, che disciplinano la prova dell’origine preferenziale e la cooperazione amministrativa tra autorità doganali.

Fatti e procedimento amministrativo

Le importazioni di tessuto di lino erano avvenute tra il 1999 e il 2002 attraverso la Germania. Combaro aveva ottenuto l’esenzione dai dazi presentando 51 certificati EUR.1. A seguito di una segnalazione danese e di un’indagine OLAF, la Commissione aveva chiesto agli Stati membri un controllo delle importazioni di lino dalla Lettonia. Le autorità doganali lettoni avevano risposto nel 2003 che i certificati controversi non erano stati registrati nel loro registro doganale e che dovevano quindi considerarsi invalidi. Nel 2013 la Germania aveva trasmesso alla Commissione una domanda di sgravio ai sensi dell’articolo 239; con decisione del 16 luglio 2014 la Commissione aveva negato lo sgravio.

Decisione del Tribunale

Il Tribunale aveva annullato la decisione della Commissione ritenendo, in sostanza, che quest’ultima non disponesse di informazioni sufficienti e non avesse adottato tutte le misure necessarie nell’esercizio della sua funzione di vigilanza e di controllo sull’applicazione corretta dell’accordo di associazione. Secondo il Tribunale, la Commissione non avrebbe potuto limitarsi alle risposte delle autorità lettoni, dato il contesto di sospetta corruzione e altri indizi sul possibile coinvolgimento di tali autorità nel rilascio dei certificati.

Ragionamento della Corte sull’impugnazione

La Corte ricorda che l’articolo 239 del codice doganale costituisce una clausola generale di equità, applicabile solo se ricorrono cumulativamente una situazione particolare e l’assenza di frode o negligenza manifesta. Richiama poi la sua giurisprudenza costante sulla cooperazione amministrativa in materia di origine preferenziale: il sistema si fonda sulla reciproca fiducia tra le autorità del paese d’importazione e quelle del paese d’esportazione, e i risultati del controllo a posteriori effettuato da queste ultime vincolano in linea di principio le autorità dell’Unione.

La Corte precisa che tale principio vale anche quando la Commissione, nell’esaminare una domanda di sgravio ex articolo 239, deve valutare l’autenticità di certificati EUR.1. Essa può discostarsi dalle conclusioni delle autorità del paese d’esportazione solo in presenza di circostanze specifiche, come incoerenze o ambiguità nei risultati del controllo. Nel caso di specie, però, le risposte delle autorità lettoni erano univoche: i certificati non risultavano rilasciati da esse e dovevano essere considerati invalidi.

Valutazione degli indizi richiamati dal Tribunale

La Corte esamina gli elementi valorizzati dal Tribunale — difficoltà nel reperire le impronte originali dei timbri, condanna di un funzionario lettone, relazioni sul clima di corruzione, aumento anomalo delle importazioni — e li reputa insufficienti a rovesciare la fiducia nei risultati del controllo a posteriori. In particolare, la mancata conservazione dei timbri non era imposta da alcuna norma del protocollo; il presunto coinvolgimento del funzionario non era provato nei termini indicati dal Tribunale; e gli altri indizi, pur potenzialmente significativi sul piano investigativo, non dimostravano né un coinvolgimento generale delle autorità lettoni né l’inattendibilità del controllo a posteriori. Ammettere il contrario significherebbe sostituire sistematicamente il controllo della Commissione a quello delle autorità del paese d’esportazione, in contrasto con il meccanismo di cooperazione previsto dal protocollo n. 3.

Decisione sull’impugnazione e sul ricorso di primo grado

La Corte conclude che il Tribunale ha commesso un errore di qualificazione giuridica dei fatti nel ritenere che la Commissione dovesse discostarsi dai risultati del controllo a posteriori e svolgere ulteriori indagini. Per questo motivo annulla la sentenza impugnata. Esaminando poi direttamente il ricorso di Combaro, la Corte respinge la censura relativa alla sussistenza di una situazione particolare, poiché la società non ha dimostrato che la Commissione avesse errato nel ritenere non autentici i certificati. La seconda parte del motivo, relativa all’assenza di negligenza manifesta, è dichiarata inoperante, perché la mancanza della situazione particolare è già di per sé sufficiente a escludere lo sgravio.

Principio affermato

La Corte ribadisce che, in materia di prova dell’origine preferenziale, il sistema di cooperazione amministrativa fondato sull’accordo con la Lettonia impone in linea di principio di attenersi ai risultati del controllo a posteriori effettuato dalle autorità del paese d’esportazione. Una situazione particolare ai sensi dell’articolo 239 del codice doganale non può essere desunta da meri sospetti di corruzione o da elementi indiziari generici, se le autorità competenti hanno fornito una risposta chiara e univoca sull’invalidità dei certificati.

Come è indicizzato

Materieunione doganaledazi all’importazioneorigine preferenziale delle mercicooperazione amministrativa doganalesgravio/rimborso dei dazi

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