Sentenza n. 238/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.314/2024 della Sezione Lavoro del Tribunale di Busto Arsizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'ottemperanza della sentenza n. 314/2024 del Tribunale di Busto Arsizio, passata in giudicato e notificata al Ministero, con la quale era stato riconosciuto il diritto a ottenere, mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, l'importo complessivo di euro 2.000,00 relativo agli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023. Poiché l'Amministrazione non aveva dato esecuzione al titolo giudiziale, la ricorrente ha chiesto l'ordine di pagamento, l'applicazione di una penalità di mora, la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito senza contrastare adeguatamente la pretesa. Il giudice ha inoltre verificato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto per l'esecuzione spontanea delle obbligazioni pecuniarie delle amministrazioni pubbliche prima dell'avvio del recupero coattivo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei termini indicati in motivazione e ha dichiarato l'inottemperanza del Ministero al giudicato. Ha ordinato all'Amministrazione di pagare entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza le somme riconosciute dal titolo, detratto quanto eventualmente già versato, nonché gli accessori di legge, gli oneri di registrazione e le spese documentate che trovino titolo nella sentenza. L'importo indicato dalla ricorrente non vincola definitivamente l'Amministrazione quanto alla determinazione del capitale residuo e degli interessi: il Ministero deve verificare misura e decorrenza degli interessi secondo il titolo e la legge. Sono stati riconosciuti anche gli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso, nei limiti previsti dalla legge. Il TAR ha escluso la penalità di mora richiesta ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., ritenendola manifestamente iniqua ed eccessivamente afflittiva in ragione dell'esiguità del debito. Per il caso di ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il dirigente della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con incarico da attivare su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato e da eseguire entro i successivi centoventi giorni. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 per compensi, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato, fissare un termine e nominare un commissario ad acta; la penalità di mora può essere esclusa quando risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Consente l'azione di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici dispongono di un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per eseguire i provvedimenti giurisdizionali che impongono il pagamento di somme di denaro, prima dell'avvio del recupero coattivo.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Prevede la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto della condanna contenuta nel giudicato da eseguire.
artt. 1282 e ss. c.c.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Costituiscono i parametri per verificare misura e decorrenza degli interessi dovuti sul credito riconosciuto dal giudicato.
art. 93 c.p.c.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Consente la distrazione delle spese a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
artt. 26 e 39 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Rilevano per la disciplina delle spese processuali e per il rinvio alle norme del codice di procedura civile.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice non costituisce nuovamente il diritto di credito già riconosciuto dal titolo, ma ne assicura il soddisfacimento; la misura del credito deve essere ricavata dal giudicato, dalle norme applicabili e dagli eventuali pagamenti parziali.
- Quando un'amministrazione non esegue una sentenza passata in giudicato che impone il pagamento di una somma di denaro, il giudice dell'ottemperanza può dichiarare l'inadempimento, assegnare un termine per adempiere e nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Nel giudizio di ottemperanza, i conteggi del creditore relativi al capitale residuo e agli interessi non vincolano definitivamente l'amministrazione, che deve verificare misura e decorrenza delle somme dovute secondo il titolo giudiziale e le disposizioni di legge applicabili.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere esclusa quando, in relazione all'esiguità dell'obbligazione, risulti manifestamente iniqua o eccessivamente afflittiva rispetto alla funzione di coazione indiretta.
- Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996, deve essere decorso prima dell'avvio dell'azione esecutiva o di recupero coattivo nei confronti delle amministrazioni soggette alla disposizione.
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