Ordinanza n. 501/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.-OMISSIS- della Sezione Lavoro del Tribunale di Pavia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ricorso per l'ottemperanza del giudicato formatosi su una sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Pavia
Esito
La controversia
La parte ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Il TAR ha rilevato un vizio della procura alle liti: essa era stata rilasciata su documento analogico, separato dal ricorso nativo digitale, e la copia informatica era stata notificata e depositata unitamente al ricorso, ma non indicava l'oggetto del ricorso, la parte resistente, l'autorità giudiziaria o altri elementi idonei a identificare la controversia. La questione centrale riguardava se la procura potesse considerarsi validamente apposta in calce al ricorso ai sensi delle regole tecniche del processo amministrativo telematico, nonostante l'assenza di un'incorporazione materiale tra procura e ricorso, e se il vizio potesse essere sanato mediante rinnovazione della procura o attraverso l'errore scusabile.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito il giudizio di ottemperanza. Ha ritenuto che la procura speciale, quando è redatta su foglio separato e non è materialmente incorporata al ricorso, debba contenere elementi sufficienti a identificare la controversia, poiché la mera trasmissione o il deposito congiunto di una copia informatica della procura e del ricorso non sostituisce il collegamento materiale dal quale la giurisprudenza ricava, per le procure apposte in calce o a margine, la specialità del mandato. Il Collegio ha escluso la sanabilità ordinaria del vizio mediante rinnovazione, richiamando l'orientamento secondo cui l'esistenza della procura speciale costituisce requisito di ammissibilità da possedere al momento della proposizione del ricorso. Tuttavia, ha ritenuto sussistenti oggettive ragioni di incertezza normativa e giurisprudenziale, almeno fino alla sentenza dell'Adunanza Plenaria n. 11 del 2025, in ordine agli effetti delle regole tecniche sulla procura separata relativa a un atto informatico. Poiché la procura era stata rilasciata prima di tale intervento chiarificatore, ha concesso l'errore scusabile e assegnato alla parte ricorrente un termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per depositare una procura idonea, recante esaustiva indicazione degli elementi identificativi del giudizio. Ha fissato la camera di consiglio per la prosecuzione della trattazione al 14 luglio 2026.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Richiamato quale base normativa del giudizio di ottemperanza.
art. 40, comma 1, lett. g, c.p.a.
La procura speciale costituisce requisito del ricorso e deve essere posseduta dal difensore che lo sottoscrive.
art. 8, comma 3, lett. b, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021
La procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce
La regola considera la procura separata apposta in calce ai fini delle modalità telematiche e della certificazione dell'autografia, ma non elimina l'esigenza che la procura contenga elementi idonei a identificare la controversia quando manca l'incorporazione materiale con il ricorso.
art. 39, comma 1, c.p.a.
Richiamato insieme all'art. 182, comma 2, c.p.c. in relazione alla prospettata sanabilità del vizio della procura.
art. 182, comma 2, c.p.c.
La possibilità di sanatoria mediante rinnovazione non è stata ritenuta applicabile al difetto della procura speciale, qualificata come requisito di ammissibilità da possedere al momento della proposizione del ricorso.
art. 37 c.p.a.
Consente, in presenza di obiettiva incertezza normativa o grave impedimento di fatto non imputabile alla parte, di rimediare alle difficoltà nell'esercizio dei diritti di difesa; nel caso concreto è stato applicato per consentire il deposito di una procura idonea.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- La procura speciale rilasciata su foglio separato rispetto a un ricorso nativo digitale deve contenere elementi sufficienti a identificare l'oggetto della controversia, le parti e il giudizio; il mero deposito o la mera notificazione congiunta dei due documenti non determina, da sola, un'incorporazione materiale idonea a supplire alla genericità della procura.
- La regola tecnica secondo cui la procura separata, della quale sia estratta copia informatica, si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce riguarda le modalità telematiche di formazione e deposito e la certificazione dell'autografia, ma non stabilisce il contenuto minimo della procura speciale né rende automaticamente valida una procura priva degli elementi identificativi della lite.
- L'idoneità della procura apposta in calce o a margine a valere come procura speciale, anche se formulata genericamente, deriva dal contesto documentale unitario e dalla relazione fisica tra procura e ricorso; tale giustificazione non opera quando la procura analogica e il ricorso informatico non formano materialmente un unico documento.
- Poiché la procura speciale è requisito di ammissibilità del ricorso, il suo difetto deve sussistere ed essere valutato al momento della proposizione della domanda e non è ordinariamente sanabile mediante una successiva rinnovazione della procura.
- L'errore scusabile può essere concesso quando, al momento della proposizione del ricorso, esistano oggettive ragioni di incertezza normativa e giurisprudenziale sulla validità della procura telematica separata, purché la parte non sia responsabile dell'errore; in tal caso il giudice può assegnare un termine perentorio per il deposito di una procura idonea.
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