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CCNL

CCNL Boschi, Foreste, Legno, Arredamento P.I. - Confapi

CCNLF058

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Validità

Dal 1 giu 2019 al 28 feb 2023

Parti stipulanti

SindacatiFillea-CgilFilca-CislFeneal-Uil
Datori di lavoroUnitalConfapi

Sfera di applicazione

Il CCNL si applica ai dipendenti delle imprese aderenti al sistema CONFAPI operanti nell'industria del legno, del sughero, del mobile e dell'arredamento, nonché nelle industrie boschive e forestali, comprese le attività produttive e di trasformazione indicate dal contratto.

Inquadramento generale

Ambito di applicazione

Il contratto disciplina il rapporto di lavoro dei dipendenti delle aziende della piccola e media industria del legno, del sughero, del mobile e dell'arredamento, oltre alle industrie boschive e forestali aderenti a CONFAPI.

L'ambito comprende, tra l'altro, lavorazioni del legno, segherie, produzione di mobili e arredi, infissi, pavimenti in legno, carpenteria in legno, imballaggi, lavorazioni del sughero, articoli d'arredo e attività boschive e forestali.

Validità

Il testo base è il CCNL del 25/10/2013, successivamente modificato e integrato dai rinnovi e accordi indicati nei documenti di riferimento.

Ai fini della validità contrattuale dell'ultimo rinnovo generale richiamato nel testo consolidato, il CCNL decorre dal 01/06/2019 e ha validità fino al 28/02/2023, ferma restando l'applicazione degli accordi economici successivi del 15/11/2023, 09/04/2024 e 14/04/2025.

Struttura della contrattazione

Il sistema contrattuale è articolato su due livelli:

  • CCNL nazionale;
  • contrattazione di secondo livello aziendale o, in via alternativa, territoriale.

Parti firmatarie

Associazioni datoriali

  • Unital
  • Confapi

Organizzazioni sindacali

  • Fillea-Cgil
  • Filca-Cisl
  • Feneal-Uil

Trattamento economico

Minimi retributivi mensili

Retribuzione nazionale conglobata mensile, comprensiva di contingenza ed EDR confederale.

Gli importi sotto indicati sono quelli in vigore dal 01/01/2025, definiti dall'accordo del 14/04/2025 sulla base dell'indice inflattivo. Gli incrementi relativi ai mesi da gennaio a marzo 2025 sono erogati in cifra fissa con la retribuzione di aprile 2025.

LivelloMinimo mensile dal 01/01/2025 (€)Scatto biennale (€)E.A.R. (€)
AD33.146,8515,0025,00
AD22.961,9714,0025,00
AD12.780,4513,0025,00
AC42.598,9312,0025,00
AC32.421,3911,0025,00
AC22.421,3911,0025,00
AS32.421,4711,0025,00
AC12.264,109,5025,00
AS22.239,909,5025,00
AS12.163,039,5025,00
AE32.072,289,0025,00
AE21.978,448,5025,00
AE11.746,008,0025,00

E.A.R. - Elemento aggiuntivo della retribuzione

L'E.A.R. di 25,00 euro mensili per 13 mensilità è dovuto dalle imprese non aderenti al sistema della bilateralità.

Caratteristiche:

  • non assorbibile;
  • incide su tutti gli istituti retributivi di legge e di contratto, compresi quelli indiretti o differiti;
  • escluso il TFR;
  • per il part-time è riproporzionato in base all'orario;
  • per gli apprendisti è riproporzionato secondo la percentuale retributiva riconosciuta.

Una tantum

Ai lavoratori in forza alle date di erogazione è riconosciuta una una tantum di 900,00 euro lordi, uguale per tutti i livelli, a copertura del periodo 01/03/2023 - 30/11/2023.

Erogazione:

  • 450,00 euro lordi con la retribuzione di novembre 2023;
  • 450,00 euro lordi con la retribuzione di aprile 2024.

Caratteristiche:

  • omnicomprensiva di tutti gli istituti diretti e indiretti;
  • esclusa dalla base di calcolo del TFR.

Per i lavoratori assunti dal 01/03/2023 al 30/11/2023:

  • importi riparametrati in base ai mesi effettivamente lavorati e retribuiti;
  • assunti fino al giorno 15 del mese: rateo intero;
  • assunti dal giorno 16: rateo non dovuto;
  • per il part-time: riproporzionamento in base all'orario effettivo.

Elemento perequativo

Ai lavoratori dipendenti da aziende:

  • prive di contrattazione di secondo livello;
  • che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi aggiuntivi rispetto al CCNL,

spetta un elemento perequativo di 20 euro lordi mensili per 12 mensilità.

Caratteristiche:

  • non incide sugli istituti contrattuali;
  • non incide sul TFR.

Divisori e mensilità

IstitutoValore
Divisore orario174
Divisore giornaliero26
Mensilità13

Scatti di anzianità

Sono previsti 5 scatti biennali in cifra fissa.

LivelloImporto scatto biennale (€)
AD315,00
AD214,00
AD113,00
AC412,00
AC311,00
AC211,00
AS311,00
AC19,50
AS29,50
AS19,50
AE39,00
AE28,50
AE18,00

Indennità economiche principali

  • Indennità di cassa: 6% del minimo contrattuale più contingenza.
  • Indennità lavori nocivi/pericolosi/disagiati: 10% su minimo più contingenza per le ore effettivamente prestate.
  • Turnisti - mancata pausa: compenso sostitutivo pari al 5% dei minimi tabellari secondo la sintesi; nel testo contrattuale aggiornato 31/05/2021 la misura è portata all'8% in caso di impossibilità tecnica di fruire della pausa residua.

Trasferta

  • missioni di 24 ore: 30% della normale retribuzione giornaliera;
  • missioni inferiori a 24 ore: 50% della retribuzione per le ore di viaggio, detratto il tempo normalmente necessario per recarsi in stabilimento;
  • permanenza con pernottamento: dopo il primo mese l'indennità scende al 20%;
  • se la trasferta dura oltre 3 mesi, l'operaio può chiedere un permesso di 3 giorni con solo rimborso delle spese di trasporto.

Classificazione del personale

Il sistema classificatorio è articolato in 4 aree e 13 livelli retributivi.

AreaLivelliQualifica prevalente
Area direzionaleAD3, AD2, AD1Quadri / Impiegati
Area coordinamento gestioneAC4, AC3, AC2, AC1Impiegati / Intermedi
Area specialisticaAS3, AS2, AS1Operai / Impiegati
Area esecutivaAE3, AE2, AE1Impiegati / Operai

Articolazione della prestazione

Orario di lavoro

  • 40 ore settimanali.

Flessibilità

L'orario può essere elevato fino a 45 ore settimanali, con compensazione preventiva o successiva delle ore lavorate oltre le 40.

Ogni lavoratore matura 4 ore di riduzione oraria, non proporzionabili, se nell'anno solare effettua almeno 30 ore complessive in regime di flessibilità oltre le 40 ore settimanali.

Banca ore

Per ogni ora di lavoro straordinario effettuata oltre le 80 ore annue, il lavoratore può scegliere tra:

  • pagamento ordinario dello straordinario;
  • conversione in pari ore di riposo retribuito compensativo,

fermo restando il pagamento della maggiorazione.

I riposi non fruiti entro il termine previsto sono trasformati in retribuzione senza maggiorazione e pagati con le competenze di dicembre.

Lavoro notturno

È considerato notturno il lavoro svolto dalle 22:00 alle 06:00.

Maggiorazione: 30%.

Lavoro festivo

Comprende il lavoro svolto nei giorni festivi, domenicali e di riposo compensativo.

Maggiorazione: 40%.

Lavoro discontinuo

Orario massimo:

  • discontinui senza alloggio: 10 ore giornaliere / 50 settimanali;
  • discontinui con alloggio: 12 ore giornaliere / 60 settimanali.

Per le ore eccedenti si applicano le maggiorazioni da straordinario.

Retribuzione minima mensile per chi effettua più di 40 ore: minimo tabellare/174 × orario settimanale medio concordato × 4,35.

Lavoro straordinario

Maggiorazioni:

TipologiaOperaiIntermediImpiegati
Straordinario diurno28%28%28%
Straordinario festivo50%50%60%
Straordinario notturno50%50%50%
Straordinario festivo notturno60%70%70%

Riposi, ferie e permessi

Ferie

  • 4 settimane annue.

Festività

Sono festive:

  • le festività di legge;
  • tutte le domeniche o i giorni di riposo compensativo;
  • il Santo Patrono.

Il trattamento del 4 novembre è assorbito dai ROL.

Permessi ed ex festività

  • Festività soppresse: 32 ore annue;
  • ROL: 64 ore annue;
  • Turnisti in turni avvicendati: 72 ore annue.

Assenze e tutele

Congedo matrimoniale / unione civile

  • 16 giorni consecutivi di calendario.

Permessi per lutto o grave infermità

  • 3 giorni complessivi retribuiti all'anno ai sensi della L. 53/2000.

Paternità

In occasione della nascita del figlio, adozione o affidamento:

  • 10 giorni di congedo di paternità.

Il testo prevede che, in caso di modifiche legislative, le parti si incontrino per i necessari adeguamenti, fermo restando il minimo di 3 giorni.

Malattia

Periodo di comporto: 13 mesi in 30 mesi consecutivi.

Operai

  • dal 1° al 3° giorno: 85% della retribuzione netta di fatto;
  • per malattie superiori a 12 giorni: i primi 3 giorni sono integrati al 100%;
  • dal 4° al 210° giorno: integrazione al 100%;
  • dal 211° giorno: 50% se cessa il trattamento mutualistico, fino al termine del comporto.

Impiegati e intermedi

  • primi 6 mesi: 100%;
  • successivi 6 mesi: 50%.

In caso di più eventi morbosi nel periodo di 30 mesi consecutivi, i periodi si cumulano ai fini del raggiungimento delle soglie di trattamento.

Infortunio sul lavoro

  • conservazione del posto: fino a guarigione clinica;
  • trattamento economico: integrazione fino al 100% della normale retribuzione.

Maternità e congedo parentale

  • integrazione al 100% della retribuzione durante l'astensione obbligatoria;
  • trattamento aggiuntivo a carico azienda pari al 30% della retribuzione per i primi 3 mesi di calendario di congedo immediatamente successivi al termine del congedo obbligatorio.

Gestione del rapporto

Periodo di prova

Operai

LivelloDurata
AE12 settimane, prorogabili fino a 3
AE2, AS14 settimane
AS26 settimane
AS39 settimane

Intermedi

  • massimo 1 mese.

Impiegati

  • AD1, AD2: 6 mesi di effettiva prestazione;
  • altre categorie: 3 mesi di effettiva prestazione.

Quadri

  • massimo 6 mesi.

Part-time

Trattamento

Trattamento economico e normativo riproporzionato alla ridotta prestazione lavorativa.

Lavoro supplementare

Limiti:

  • part-time orizzontale: differenza tra orario ridotto e 8 ore giornaliere / 40 settimanali;
  • part-time verticale: differenza tra tempo pieno e orario ridotto nell'ambito di settimana, mese e anno;
  • part-time misto e ciclico: stessa regola del verticale.

Maggiorazione lavoro supplementare: 20%.

Clausole elastiche e flessibili

Le ore prestate in attuazione delle clausole sono retribuite con una maggiorazione del 15%, con preavviso minimo di 2 giorni.

Lavoro straordinario nel part-time

Si applica la disciplina legale e contrattuale vigente per il tempo pieno.

Apprendistato professionalizzante

Durata

  • durata minima: 6 mesi;
  • durata massima:
    • 36 mesi per lavoratori con inquadramento finale nei livelli superiori indicati dal contratto;
    • 24 mesi per lavoratori con inquadramento finale in AE2.

Inquadramento e retribuzione

  • primo periodo: due livelli sotto quello finale;
  • secondo periodo: un livello sotto;
  • terzo periodo: livello finale.

Per gli apprendisti con destinazione finale AE2, l'inquadramento al livello finale decorre dall'inizio del secondo periodo.

Tempo determinato, stagionali e somministrazione

Durata massima del tempo determinato

Con l'eccezione delle attività stagionali, la durata complessiva dei rapporti tra lo stesso datore e lo stesso lavoratore non può superare 24 mesi.

È possibile un ulteriore contratto a termine tra gli stessi soggetti, una sola volta, di durata massima 12 mesi, stipulato presso la Direzione territoriale del lavoro competente.

Deroghe agli intervalli temporali

La deroga agli intervalli tra contratti successivi si applica, tra l'altro, a:

  • sostituzione di lavoratori assenti;
  • assunzione di lavoratori in integrazione salariale presso altra azienda;
  • percettori NASpI;
  • disoccupati con oltre 50 anni;
  • ipotesi previste da accordi collettivi.

Affiancamento per sostituzione maternità/paternità/parentale

Il contratto a termine può:

  • iniziare fino a 2 mesi prima dell'inizio del congedo;
  • terminare fino a 1 mese dopo il rientro del lavoratore sostituito,

per consentire l'affiancamento.

Limiti numerici

Limite complessivo massimo: 45%, entro i seguenti tetti:

TipologiaLimite
Tempo determinato30% dei lavoratori a tempo indeterminato
Somministrazione a termine30% dei lavoratori a tempo indeterminato
Somma tempo determinato + somministrazione a termine35% dei lavoratori a tempo indeterminato
Somministrazione a tempo indeterminatosecondo legge

Le frazioni si arrotondano all'unità superiore.

Se il calcolo dà un numero inferiore a 5, è comunque possibile utilizzare fino a 5 contratti, purché non si superi il totale dei contratti a tempo indeterminato in forza.

Attività stagionali

Sono considerate stagionali anche le attività produttive concentrate in periodi particolari dell'anno per intensificazione della domanda, esigenze cicliche, climatiche, approvvigionamento di materie prime o ricorrenze/festività tradizionali.

Durata massima: nell'arco di 12 mesi dello stesso ciclo stagionale, ogni contratto non può superare 8 mesi, comprese eventuali proroghe.

Diritto di precedenza

Il lavoratore deve manifestare per iscritto la propria volontà:

  • entro 3 mesi o 6 mesi dalla cessazione, a seconda dei casi;
  • il diritto si estingue entro 1 anno dalla cessazione del rapporto.

Periodo di prova nel tempo determinato

Qualifica / livelloDurata
Operai AE13 settimane
Operai AE2, AE3, AS2, AS35 settimane
Intermedi AC1, AC25 settimane
Impiegati AE2, AE3, AS2, AS3, AC3, AC48 settimane
Impiegati AD1, AD2, AD315 settimane

Malattia nel tempo determinato

Conservazione del posto pari a un terzo della durata del contratto, con minimo 30 giorni.

Il trattamento economico a carico azienda cessa alla scadenza del comporto e, comunque, non oltre la scadenza del contratto.

Preavviso

Operai

LivelloPreavviso
AE17 giorni di calendario
AE214 giorni di calendario
AS1, AS2, AS321 giorni di calendario

Intermedi

Anni di servizioAC2AC1
Fino a 2 anni compiuti1/2 mese1/2 mese
Oltre 2 e fino a 5 anni compiuti1 mese e 1/21 mese
Oltre 5 e fino a 15 anni compiuti2 mesi1 mese e 1/2
Oltre 15 anni compiuti2 mesi e 1/22 mesi

Impiegati

Anni di servizioAD2-AD1AC4-AC3-AS2AE3-AE2
Fino a 5 anni2 mesi1 mese e 1/21 mese
Oltre 5 e fino a 15 anni3 mesi2 mesi1 mese e 1/2
Oltre 15 anni4 mesi2 mesi e 1/22 mesi

Quadri

Anni di servizioPreavviso
Fino a 5 anni3 mesi
Oltre 5 e fino a 10 anni4 mesi
Oltre 10 anni5 mesi

Decorrenza del preavviso

  • Operai: il licenziamento o le dimissioni possono avvenire in qualunque giorno della settimana;
  • altri lavoratori: i termini decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.

TFR

Spetta il trattamento di fine rapporto secondo la L. 297/1982.

La retribuzione annua utile comprende:

  • minimo contrattuale;
  • contingenza;
  • scatti di anzianità;
  • aumenti di merito ed eccedenze mensili analoghe;
  • premio di produzione;
  • premi e provvigioni;
  • maggiorazioni per turni avvicendati;
  • tredicesima mensilità ed eventuali altre mensilità aziendali;
  • cottimi;
  • indennità di maneggio denaro;
  • indennità di mensa.

Previdenza complementare e assistenza sanitaria

Fondo ARCO

Il contratto richiama la previdenza complementare ARCO.

Dal rinnovo 31/05/2021:

  • dal 01/01/2022 la contribuzione a carico azienda sale al 2,30%;
  • restano invariate le aliquote a carico degli iscritti.

Fondo ALTEA

Per l'assistenza sanitaria integrativa il fondo di riferimento è ALTEA.

Contribuzione:

  • 10 euro mensili per lavoratore per 12 mensilità, a carico azienda.

Bilateralità e diritti sindacali

Contributi sindacali

Le trattenute sindacali sono effettuate ogni mese su delega del lavoratore.

Nel testo aggiornato 31/05/2021 è previsto che le trattenute siano pari all'1% di paga base, contingenza ed EDR.

Assemblea

  • fino a 10 ore annue retribuite nelle unità produttive di cui alla legge;
  • il diritto è esteso anche alle unità produttive con almeno 10 dipendenti per un massimo di 8 ore annue retribuite.

Informazione sindacale aziendale

Nel testo aggiornato 31/05/2021 le aziende con oltre 30 dipendenti forniscono informazioni preventive semestrali alla RSU, su richiesta, su andamento produttivo, occupazione, investimenti, innovazioni, appalti e responsabilità sociale.

Sicurezza, pari opportunità e organizzazione

RLS

Permessi retribuiti annui:

  • aziende fino a 30 dipendenti: 40 ore;
  • aziende da 31 dipendenti in su: 50 ore.

Pari opportunità

È prevista una Commissione nazionale paritetica per le pari opportunità con compiti di studio, ricerca e proposta.

Benessere organizzativo

Il contratto valorizza azioni di prevenzione, rispetto della dignità, correttezza nelle relazioni e contrasto ai rischi psico-sociali, con possibilità di ulteriori assemblee dedicate.

Telelavoro e lavoro agile

Il testo consolidato richiama una disciplina contrattuale su:

  • telelavoro;
  • lavoro agile,

volta a favorire conciliazione tempi di vita e lavoro, efficienza organizzativa, tutela della sicurezza, diritto alla disconnessione e mantenimento del trattamento economico-normativo.

Osservazioni finali operative

Il contratto presenta una base normativa storica con successivi interventi di rinnovo e adeguamento. Per gli aspetti economici, gli importi di riferimento più aggiornati sono quelli risultanti dagli accordi del 15/11/2023, 09/04/2024 e 14/04/2025, con particolare rilievo per:

  • una tantum di 900,00 euro;
  • minimi retributivi dal 01/01/2025;
  • elemento perequativo di 20,00 euro;
  • E.A.R. di 25,00 euro per aziende non aderenti alla bilateralità.

Accordi e rinnovi

CCNL 25/10/2013Ipotesi di accordo 18/04/2017Accordo di rinnovo 16/04/2018Accordo di rinnovo 09/04/2019Accordo di rinnovo 31/05/2021Accordo di rinnovo 09/02/2022Ipotesi di accordo 15/11/2023Comunicato di ratifica 27/12/2023Accordo di rinnovo 09/04/2024Accordo di rinnovo 14/04/2025

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