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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34381/2024 del 11/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che ha respinto il reclamo contro il diniego, da parte del Magistrato di sorveglianza di Cosenza, della richiesta di permesso premio. Il ricorrente deduce violazione ed erronea applicazione dell'art. 30-ter Ord. pen. e vizio di motivazione in relazione all'assenza del pericolo di ripristino dei collegamenti con la criminalità organizzata, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n.253/2019. Contesta inoltre la mancata integrazione della nota della Direzione Nazionale Antimafia, come sollecitato dal Procuratore generale, e sostiene che il diniego sarebbe fondato unicamente sulla persistenza dell'associazione mafiosa senza considerare la sua condotta inframuraria positiva.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato infondato e rigettato. La Corte ha ritenuto legittima la valutazione del Tribunale di sorveglianza secondo cui, nonostante la regolare condotta inframuraria, non risultano acquisiti elementi probatori idonei a dimostrare la cessazione dei collegamenti con la criminalità organizzata e l'assenza di pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche alla luce delle informazioni negative trasmesse dalla Direzione Nazionale Antimafia. La Corte ha richiamato i presupposti per la concessione del permesso premio (regolare condotta, assenza di pericolosità sociale, funzionalità del permesso al trattamento) e applicato i criteri restrittivi vigenti per i reati ostativi 'di prima fascia', ritenendo applicabili retroattivamente le modifiche normative del d.l. 162/2022. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 30-ter Ord. pen. (legge 26 luglio 1975, n. 354)

    Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ... il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell'istituto, può concedere permessi premio ...

    La norma richiede tre presupposti cumulativi per la concessione del permesso premio: condotta regolare, assenza di pericolosità sociale e funzionalità del permesso al trattamento; la valutazione della pericolosità è piu' rigorosa per reati gravi e per pena ancora lontana nel tempo.

  • ottavo comma art. 30-ter Ord. pen.

    La condotta dei condannati si considera regolare quando i soggetti, durante la detenzione, hanno manifestato costante senso di responsabilità e correttezza ...

    Definisce il criterio di 'regolare condotta' rilevante per la valutazione del beneficio, ma da sola non è sufficiente a escludere la pericolosità sociale.

  • art. 4-bis Ord. pen. (modificato dal d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199)

    Le modifiche concernenti i benefici per i condannati per reati ostativi di prima fascia si applicano retroattivamente ai procedimenti in corso per effetto del principio tempus regit actum; nei soggetti non collaboranti impongono requisiti più stringenti per l'accesso ai permessi.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiami procedurali relativi ai limiti della riproduzione del motivo di ricorso in Cassazione (citato come limite formale di redazione del motivo).

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Individua i motivi di ricorso per cassazione invocati: violazione di legge e vizio di motivazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna alle spese processuali nel procedimento di cassazione penale.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 253/2019

    Richiamata dal ricorrente per sostenere che la semplice appartenenza o la persistenza dell'associazione non possono di per sé impedire l'accesso ai benefici; la Corte di legittimità ha ritenuto comunque che tale principio non esime il ricorrente dall'onere di fornire elementi concreti di cessazione dei legami.

  • Giurisprudenza di riferimento (es. Corte cost. n.504/1995; Cass. sez.1 n.36456/2018, n.11581/2013, n.5505/2016, n.38278/2023)

    Richiami dottrinali e giurisprudenziali con i quali si sottolinea la funzione rieducativa e premiale del permesso premio e la necessità di valutare la pericolosità sociale con maggior rigore per reati di elevata gravità.

Massime di principio

  • La concessione del permesso premio richiede tre requisiti cumulativi: regolare condotta inframuraria, assenza di pericolosità sociale e utilità del permesso rispetto al trattamento.
  • Per detenuti condannati per reati di particolare gravità o per reati ostativi di prima fascia, la valutazione della pericolosità sociale è più rigorosa e richiede elementi positivi che dimostrino la cessazione dei legami criminali, non bastando la sola buona condotta in carcere.
  • Le modifiche normative introdotte dal d.l. 162/2022 in materia di benefici penitenziari si applicano anche ai procedimenti pendenti, rendendo necessari il rispetto dei nuovi requisiti per i soggetti non collaboranti.
  • Informazioni negative provenienti da organi investigativi o dalla Direzione Nazionale Antimafia possono legittimamente fondare il diniego del beneficio se non sono forniti elementi contrari concreti dal detenuto.
  • Il ricorrente ha l'onere probatorio di allegare elementi concreti e specifici che dimostrino la cessazione dei collegamenti con l'organizzazione criminale; deduzioni generiche o la sola condotta regolare non sono sufficienti.
  • Se l'autorità giudiziaria segnala la necessità di integrazione di informazioni (es. richiesta di chiarimenti alla DNAA), la mancata acquisizione di tali elementi può essere contestata, ma la valutazione complessiva del Tribunale resta sindacabile solo se la motivazione è illogica o manifestamente contraddittoria.

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