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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02402/2025 del 31/01/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (assicurata)

La controversia

L'ente previdenziale ha impugnato la sentenza d'appello che aveva riconosciuto a una lavoratrice il diritto alla NASpI, dopo la cessazione di un rapporto di lavoro subordinato il 31 maggio 2015. Secondo il ricorrente, la Corte territoriale aveva erroneamente escluso la decadenza dalla prestazione nonostante la tardiva comunicazione dello svolgimento di attività lavorativa autonoma e del reddito presunto, ritenendo irrilevante che tale attività fosse preesistente rispetto al periodo di percezione dell'indennità. L'INPS ha dedotto violazione degli artt. 10 e 11 del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 22, dell'art. 12 disp. prel. c.c. e dell'art. 360, n. 3, c.p.c., richiamando i precedenti di legittimità nn. 846/2024 e 1053/2024. La Corte d'appello, però, aveva anche fondato la decisione sul diverso e autonomo rilievo che non risultava provato alcun effettivo svolgimento di attività autonoma o d'impresa: la lavoratrice era soltanto titolare di partita IVA, amministratrice unica di una società inattiva da anni, e aveva dichiarato assenza di reddito; l'INPS non aveva dimostrato l'esistenza di una reale attività lavorativa autonoma nel periodo rilevante.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che il motivo, pur denunciando l'interpretazione degli artt. 10 e 11 del d.lgs. n. 22/2015 in tema di decadenza dalla NASpI, non si confrontava integralmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale non si era limitata a escludere la decadenza per la tardività della comunicazione, ma aveva soprattutto accertato in fatto l'assenza di un effettivo svolgimento di attività autonoma o d'impresa, presupposto indispensabile per l'operatività dell'obbligo comunicativo e della decadenza. La Corte ha quindi confermato il riconoscimento della prestazione, senza statuire sulle spese per mancata difesa dell'intimata, e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 10 d.lgs. 4 marzo 2015, n. 22

    "il lavoratore che, durante il periodo in cui percepisce la NASpI intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito […], deve informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne"

    L'obbligo di comunicazione sorge solo se il beneficiario intraprende effettivamente un'attività autonoma o di impresa individuale dalla quale possa derivare un reddito; la mera titolarità formale di partita IVA non basta, se non vi è concreto svolgimento dell'attività.

  • art. 11 d.lgs. 4 marzo 2015, n. 22

    La decadenza dalla fruizione della NASpI opera in caso di inizio di attività autonoma o di impresa individuale senza la comunicazione prevista dall'art. 10; la fattispecie presuppone la contemporaneità tra prestazione e attività lavorativa produttiva di reddito.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    Richiamato dal ricorrente ai fini interpretativi, ma la Corte non sviluppa un'autonoma esegesi della norma, limitandosi a dichiarare l'inammissibilità del motivo per difetto di confronto con la ratio decidendi.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Norma invocata come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio e il deposito dell'ordinanza nel termine previsto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In materia di NASpI, la decadenza per omessa comunicazione dell'attività autonoma presuppone non solo la titolarità formale di una partita IVA, ma l'effettivo svolgimento di un'attività lavorativa autonoma o di impresa da cui possa derivare un reddito.
  • L'obbligo di informare l'INPS entro un mese e la correlata decadenza operano quando vi sia contemporaneità tra godimento della prestazione di disoccupazione e svolgimento dell'attività reddituale; se l'attività non è stata realmente intrapresa, manca il presupposto applicativo della disciplina.
  • Il motivo di ricorso per violazione di legge è inammissibile se non si confronta con tutte le autonome rationes decidendi della sentenza impugnata, specie quando il giudice di merito fondi la decisione anche su un accertamento in fatto non specificamente censurato.
  • In tema di prova del presupposto della decadenza dalla NASpI, l'INPS che invochi l'operatività della sanzione deve confrontarsi con l'accertamento del giudice di merito sulla effettiva esistenza dell'attività lavorativa autonoma nel periodo rilevante.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDisoccupazione
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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