Ordinanza n. 710/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia del provvedimento del Questore della provincia di Salerno -OMISSIS-, notificato in data-OMISSIS-, con cui è stato disposto l'ammonimento del ricorrente ai sensi dell'art. 3 della legge 15.10.2013 n. 119 e succ mod.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del Questore di Salerno di ammonimento ai sensi dell'art. 3 della legge n. 119/2013
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, il provvedimento del Questore con cui gli è stato notificato un ammonimento ai sensi dell'art. 3 della legge n. 119/2013. Nel corso del giudizio l'Avvocatura distrettuale dello Stato ha chiesto l'autorizzazione al deposito di un file audio, evidenziando ragioni di ordine informatico. L'ordinanza non esamina i motivi di illegittimità dedotti contro l'ammonimento né la domanda cautelare, limitandosi alla questione istruttoria relativa alle modalità di acquisizione del documento digitale.
La decisione
Il TAR ha autorizzato il Ministero dell'Interno - Questura di Salerno a depositare il file audio richiesto, ritenendone sussistenti i presupposti in ragione delle comprovate esigenze informatiche rappresentate e della necessità del documento ai fini della decisione. Il deposito dovrà avvenire entro dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza mediante le modalità tecniche del processo amministrativo telematico oppure, in subordine, tramite supporti digitali presso l'ufficio ricevimento ricorsi, in cinque copie. In caso di deposito su supporto fisico, gli uffici dovranno verificare sicurezza, compatibilità con il sistema informativo e presenza dell'attestazione di conformità, curando l'inserimento nel fascicolo telematico dell'indice dei documenti e l'annotazione delle modalità di deposito. È stata fissata per il prosieguo la camera di consiglio del 12 maggio 2026. Il Collegio ha inoltre disposto l'oscuramento delle generalità delle parti private.
Norme richiamate
art. 3 l. 15 ottobre 2013, n. 119
Individua la base normativa dell'ammonimento del Questore impugnato, ma l'ordinanza non ne esamina la legittimità sostanziale.
art. 65, comma 2, c.p.a.
Richiamato quale fondamento dei poteri istruttori e di acquisizione documentale del giudice amministrativo.
art. 136, comma 2, c.p.a.
"il presidente del tribunale o del Consiglio di Stato, il presidente della sezione se il ricorso è già incardinato o il collegio se la questione sorge in udienza" possono "dispensare, previo provvedimento motivato, dall’impiego delle modalità di sottoscrizione e di deposito di cui al comma 2-bis ed al primo periodo del presente comma"
Consente, con provvedimento motivato, di derogare alle ordinarie modalità telematiche di deposito quando ne ricorrano i presupposti.
art. 9, commi 8 e 8-bis, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021, come modificato dal d.P.C.S. 9 maggio 2025
"nel corso del giudizio, il giudice può, per eccezionali e comprovate ragioni tecniche preclusive del deposito telematico ordinario, ordinare o autorizzare il deposito di copia cartacea o su supporto informatico ovvero su diverso supporto di singoli atti e documenti"
Il deposito non telematico di singoli documenti è autorizzabile per eccezionali e comprovate ragioni tecniche; il mero superamento dei limiti dimensionali non integra tale presupposto se il documento è divisibile o comprimibile.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato a tutela dei diritti e della dignità delle parti interessate, in relazione all'oscuramento delle generalità.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali trattati nel giudizio.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, il giudice può autorizzare il deposito di singoli documenti su supporto digitale diverso dal deposito telematico ordinario quando siano dimostrate eccezionali ragioni tecniche che ne impediscano o rendano concretamente impraticabile l'utilizzo e il documento sia necessario ai fini della decisione.
- L'autorizzazione al deposito su supporto fisico deve essere accompagnata da prescrizioni idonee a garantire la sicurezza e la compatibilità del materiale con il sistema informativo della giustizia amministrativa, nonché la presenza dell'attestazione di conformità e l'inserimento nel fascicolo telematico dell'indice dei documenti acquisiti.
- Il mero superamento dei limiti dimensionali consentiti per l'upload non costituisce, di per sé, un'eccezionale ragione tecnica quando il documento possa essere diviso in più parti o compresso per rientrare nelle dimensioni consentite.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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