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Ordinanza

Ordinanza n. 3829/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l'annullamento - Del provvedimento -OMISSIS- di Sospensione della autorizzazione a far correre cavalli sotto il nome scuderia -OMISSIS- (ALLEGATO n. 2 ) emesso e notificato con Prot. MASAF - DIPP II - Prot. Uscita -OMISSIS-(ALLEGATO n. 3). - Di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché allo stato non cognito e comunque lesivo delle posizioni della odierna ricorrente.

Giustizia amministrativa202602841

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di sospensione dell'autorizzazione a far correre cavalli sotto il nome di una scuderia

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore ippico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale con cui è stata sospesa l'autorizzazione a far correre cavalli sotto il nome di una scuderia, chiedendone anche la sospensione cautelare. Il TAR ha ravvisato apprezzabili profili di fumus boni iuris in relazione al difetto di motivazione e alla carenza di istruttoria, poiché il provvedimento non indicava alcun elemento idoneo a individuare i fatti contestati e non chiariva, in particolare, il titolo in forza del quale il ricorrente avrebbe dovuto risponderne.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris per l'assenza nel provvedimento impugnato di una motivazione concreta sui fatti contestati e sul fondamento della responsabilità del ricorrente. Ha quindi accolto l'istanza cautelare e sospeso l'efficacia del provvedimento di sospensione dell'autorizzazione. La trattazione di merito è stata fissata per il 17 dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate per giusti motivi. Il testo non esplicita una valutazione autonoma sul periculum in mora.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata ai sensi della disciplina delle misure cautelari collegiali; il TAR l'ha accolta sospendendo il provvedimento impugnato.

Massime di principio

  • Un provvedimento amministrativo sanzionatorio o comunque limitativo deve indicare gli elementi fattuali concreti posti a fondamento della misura, in modo da consentire al destinatario di individuare le contestazioni mosse.
  • La motivazione è carente quando il provvedimento non chiarisce il titolo giuridico o il rapporto in forza del quale il destinatario dovrebbe rispondere dei fatti contestati.
  • La carenza di istruttoria sussiste quando l'amministrazione adotta una misura limitativa senza esplicitare gli elementi dai quali risultino i fatti contestati e la riferibilità degli stessi al destinatario.
  • In sede cautelare, l'assenza di elementi che rendano individuabili i fatti contestati e il titolo della responsabilità può integrare un apprezzabile fumus boni iuris ai fini della sospensione dell'atto impugnato.

Come è indicizzato

MaterieMotivazione del provvedimentoTutela cautelare
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaTutela cautelare

Testo integrale

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