Sentenza del 09/11/2016 n. 22742 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR di Milano denunciando la violazione dell'art. 2495 c.c. e degli artt. 75 e 83 c.p.c. La società era stata cancellata dal registro delle imprese prima della proposizione dell'appello. Pertanto, al momento dell'impugnazione, era già estinta e priva di capacità processuale. L'appello era stato proposto dalla sola V.F. in qualità di ex rappresentante e liquidatore, anziché dai soci successori della società, che avrebbero dovuto partecipare al giudizio in litisconsorzio necessario.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato senza rinvio la sentenza della CTR e ha confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato inammissibile il ricorso della società contro l'avviso di accertamento relativo al 2002. La Corte non ha quindi esaminato nel merito la legittimità dell'accertamento induttivo, ritenendo assorbente il difetto di capacità e legittimazione processuale derivante dall'estinzione della società. Le spese del giudizio di legittimità e dell'appello sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lettere a) e d-bis
Disciplina l'accertamento induttivo dei redditi. La CTR aveva ritenuto che, in assenza dei presupposti legittimanti, l'Ufficio avrebbe dovuto procedere con accertamento analitico. La Cassazione non ha esaminato questa questione di merito, poiché ha definito il giudizio sulla base dell'inammissibilità dell'appello.
Codice civile, art. 2495
La cancellazione della società dal registro delle imprese determina l'estinzione della società e, da quel momento, ne impedisce l'azione o la partecipazione in giudizio. Gli eventuali rapporti residui si trasferiscono ai soci secondo un fenomeno successorio, nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla norma e dalla giurisprudenza.
Codice di procedura civile, art. 75
Riguarda la capacità processuale. Dopo la cancellazione della società, l'ex rappresentante o liquidatore non può validamente agire in giudizio in nome della società estinta; l'impugnazione deve essere proposta dai soci successori o nei loro confronti.
Codice di procedura civile, art. 83
Disciplina la procura alle liti. Il richiamo è connesso alla carenza di poteri rappresentativi di chi aveva agito per la società ormai estinta.
Codice di procedura civile, artt. 299 e seguenti
Regolano l'interruzione del processo quando l'estinzione della società interviene mentre il giudizio è già pendente, consentendo la successiva prosecuzione o riassunzione da parte dei soci. Se invece la società era già estinta prima dell'impugnazione, l'atto deve provenire dai soci o essere indirizzato nei loro confronti, a pena di inammissibilità.
Sezioni Unite della Corte di cassazione, sentenza n. 6070 del 12 marzo 2013
Stabilisce che la cancellazione volontaria dal registro delle imprese estingue la società; i soci subentrano nei rapporti giuridici residui secondo un fenomeno successorio e devono partecipare al giudizio quale litisconsorzio necessario per ragioni processuali.
Massime di principio
- Prima di proporre un ricorso o un'impugnazione occorre verificare se la società sia ancora iscritta nel registro delle imprese. Se è stata cancellata, non può più agire o essere convenuta in giudizio come soggetto autonomo.
- Quando l'estinzione della società è anteriore all'impugnazione, l'atto deve essere proposto dai soci successori o nei loro confronti; non è sufficiente l'iniziativa dell'ex amministratore o liquidatore in nome della società estinta.
- Se l'estinzione avviene durante un giudizio già pendente, deve essere dichiarata secondo le regole sull'interruzione e il processo può essere proseguito o riassunto dai soci.
- Il difetto di capacità o legittimazione processuale può determinare l'inammissibilità dell'impugnazione e impedire qualsiasi esame del merito della controversia tributaria.
- La cancellazione della società non elimina automaticamente tutti i rapporti giuridici: obbligazioni, beni e diritti residui possono trasferirsi ai soci secondo le regole del fenomeno successorio e, per ragioni processuali, i soci possono costituire un litisconsorzio necessario.
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