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Sentenza

Sentenza n. 907/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) n. 395/2023, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202308609

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Veneto che aveva respinto il ricorso contro l'ammonimento del Questore di Venezia adottato ai sensi dell'art. 8 del d.l. 11/2009

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante ha riproposto le censure già respinte dal TAR, deducendo difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, difetto di motivazione e violazione delle garanzie partecipative e difensive. Ha sostenuto che l'ammonimento fosse fondato essenzialmente sulle dichiarazioni unilaterali dell'ex coniuge, su comunicazioni e-mail e su messaggi WhatsApp, acquisiti inizialmente tramite una trascrizione della persona offesa, senza sua audizione né escussione di persone informate sui fatti. Ha inoltre contestato la mancata ostensione dei file audio originali, la valorizzazione di una relazione delle forze dell'ordine descrittiva di una situazione tranquilla, l'attribuzione a lui o a persone a lui vicine di e-mail provenienti da terzi e l'assenza di prova degli eventi tipici del reato di atti persecutori, tra cui l'alterazione delle abitudini di vita. Ha infine invocato la relazione del CTU e il provvedimento civile di affidamento condiviso dei figli, nonché la violazione delle garanzie partecipative e dell'art. 8 CEDU.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ribadito che l'ammonimento questorile è una misura amministrativa preventiva e cautelare, fondata su una valutazione indiziaria e prognostica, diretta a interrompere tempestivamente condotte persecutorie o gravemente minacciose e non a costituire un'anticipazione della soglia di punibilità del reato di stalking. Non è quindi necessaria la prova del reato di cui all'art. 612-bis c.p., né la dimostrazione degli specifici eventi tipici previsti dalla fattispecie penale; è sufficiente un quadro di elementi attendibili dal quale emerga un comportamento persecutorio o gravemente minaccioso idoneo a generare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia o paura e a degenerare in condotte più gravi. Il Questore può ritenere sufficienti gli elementi disponibili e omettere ulteriori indagini, inclusa l'audizione del destinatario, quando ravvisi necessità e urgenza di intervenire. Il provvedimento non richiede la comunicazione di avvio del procedimento né la previa audizione dell'interessato. Nel caso concreto, le dichiarazioni dell'ex coniuge erano corroborate dai messaggi WhatsApp, il cui contenuto era stato verificato dalla Questura mediante confronto con gli originali, nonché dall'episodio del 20 febbraio 2022 e dalle e-mail di terzi, ritenute significative del grave conflitto familiare. La mancata ostensione dei file era stata motivata dalla pendenza di indagini e non risultava validamente contestata in giudizio. La relazione del CTU e l'affidamento condiviso erano successivi all'ammonimento e riferiti a un diverso procedimento, con presupposti differenti, sicché non incidevano sulla legittimità della valutazione prognostica amministrativa. Le esigenze di celerità, adeguatamente motivate e sottoposte a controllo giurisdizionale, giustificavano anche la deroga alle garanzie partecipative senza violazione dell'art. 8 CEDU. Spese del grado compensate; liquidati al difensore dell'appellante ammesso al patrocinio a spese dello Stato € 2.500,00 oltre IVA e CPA.

Norme richiamate

  • art. 8 d.l. 11/2009

    Il Questore [...] assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, invita oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento ad osservare la legge e a tenere una condotta conforme alla stessa.

    La norma attribuisce al Questore un potere preventivo e cautelare, esercitabile sulla base di elementi indiziari e secondo una valutazione prognostica; il Questore può omettere ulteriori indagini e la previa audizione del destinatario quando ritenga sufficienti gli elementi acquisiti e sussistano esigenze di celerità e urgenza.

  • art. 7 l. 241/1990

    La comunicazione di avvio del procedimento non è necessaria per l'ammonimento questorile, in ragione delle esigenze di celerità e della funzione preventiva della misura.

  • art. 612-bis c.p.

    I presupposti del reato di atti persecutori non coincidono con quelli dell'ammonimento amministrativo; per quest'ultimo non occorre la prova penale del reato né la dimostrazione degli eventi tipici della fattispecie incriminatrice.

  • art. 8 CEDU

    Le esigenze di protezione della persona offesa e la necessità di una decisione celere possono giustificare, in caso di urgenza motivata e soggetta a controllo giurisdizionale, la deroga al diritto del destinatario di essere previamente ascoltato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce la base normativa, unitamente all'art. 9, paragrafo 1, del GDPR, per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle persone interessate.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale ulteriore base per la tutela dei dati personali e l'oscuramento disposto nella sentenza.

Massime di principio

  • L'ammonimento questorile è una misura amministrativa preventiva e cautelare, con funzione dissuasiva e di protezione della persona offesa, e non costituisce un'anticipazione della tutela penale né della soglia di punibilità del reato di atti persecutori.
  • Per l'adozione dell'ammonimento non è necessaria la prova del reato di cui all'art. 612-bis c.p. o la dimostrazione di tutti gli eventi tipici della fattispecie penale; è sufficiente un insieme di elementi indiziari attendibili dal quale possa desumersi un comportamento persecutorio o gravemente minaccioso, idoneo a generare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia o paura e suscettibile di degenerare in condotte più gravi.
  • Il Questore può fondare l'ammonimento sulle dichiarazioni della persona offesa quando siano corroborate da ulteriori elementi oggettivi e convergenti, secondo una logica probatoria indiziaria e probabilistica propria dell'amministrazione preventiva.
  • In ragione delle esigenze di celerità e urgenza, l'ammonimento può essere adottato senza comunicazione di avvio del procedimento e senza previa audizione del destinatario, qualora il Questore ritenga sufficienti gli elementi disponibili e adeguatamente motivi la necessità di un intervento immediato.
  • Le valutazioni e gli accertamenti compiuti in un successivo procedimento civile o tecnico, avente oggetto e presupposti differenti, non sono di per sé idonei a smentire la valutazione prognostica compiuta al momento dell'adozione dell'ammonimento.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaPartecipazione al procedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleProporzionalità e ragionevolezza

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